Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-03, n. 201400959

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-03-03, n. 201400959
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400959
Data del deposito : 3 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06144/2013 REG.RIC.

N. 00959/2014REG.PROV.COLL.

N. 06144/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6144 del 2013, proposto da:
Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. R G, con domicilio eletto presso Ettore Travarelli in Roma, via Alberico II° n. 5;



contro

D E S in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Luca Crippa in Roma, viale Mazzini, n.55;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
M s.p.a., Biosud s.r.l., Bi.Vi. s.r.l. in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO SEZIONE III n. 01440/2013


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di D E S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Travarelli su delega di Guida, Giavazzi e Brugnoletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società Douglas Ecology impugnava il bando di gara del 19 febbraio 2013 relativo all’appalto indetto dalla Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” relativo al servizio di raccolta interna, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dagli Ospedali di Magenta ed altri, ed il capitolato d’oneri nella parte in cui si individuava il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo 9 dei 40 punti disponibili per la valutazione della qualità dell’offerta a talune caratteristiche tecniche dei contenitori dei rifiuti.

1.1. Con la sentenza appellata il T accoglieva il gravame annullando gli atti impugnati in quanto il punteggio premiale previsto per i contenitori era riferibile ai soli contenitori di plastica ed il prodotto presentato dalla ricorrente Douglas, in cartone, non avrebbe potuto ottenere in partenza i 9 punti previsti dalla lex specialis.

I criteri di valutazione dei due tipi di prodotti, di cartone e di plastica, monouso o riciclabili, entrambi astrattamente idonei al servizio, sarebbero stati formulati dalla lex di gara solo a favore dei prodotti in plastica, introducendo così un fattore di discriminazione rispetto ad una tipologia di prodotto, (quelli in cartone), le cui qualità non sono neppure contemplate tra i criteri di valutazione, venendo in tal modo limitata la

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