Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-15, n. 202210033
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 10033/2022REG.PROV.COLL.
N. 02743/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2743 del 2022, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro - Urbino, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro - Urbino e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022, il Cons. G T e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n.-OMISSIS-, il T.A.R. delle Marche ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento della informazione antimafia interdittiva ai sensi degli articoli 84, commi 3 e 4, 89 bis e 91 del D.lgs. n. 159/2011 dell1 aprile 2021 della Prefettura di Pesaro e Urbino adottata nei confronti della ricorrente, e dei provvedimenti ad essa connessi.
Con ricorso in appello la ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione appellata.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 29 settembre 2022.
2. La sentenza di primo grado, dopo avere rigettato la censura di carattere procedimentale relativa al profilo della partecipazione, nel merito ha osservato che “ dopo una ricostruzione storica della famiglia a partire da -OMISSIS- padre di -OMISSIS-e -OMISSIS-(che, nei primi anni 90, aveva fondato l’impresa edile omonima “-OMISSIS-” poi conferita, nel 2008, in -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS-e --OMISSIS- e infine trasformatasi nell’odierna -OMISSIS- dopo la scomparsa di -OMISSIS-) e l’illustrazione delle più significative attività imprenditoriali nel settore edilizio pubblico, la ricorrente allega di non aver mai avuto, alle proprie dipendenze, soggetti provenienti dalla Calabria né tantomeno parenti e/o conoscenti, bensì tutto personale residente in loco senza mai alcun tipo di vertenze né ritardi di pagamento degli stipendi oltre a non aver mai subito controlli in cantiere dalle autorità competenti né problematiche in tema di sicurezza del lavoro o fiscale ”.
Il T.A.R. ha quindi così riassunto le censure della ricorrente:
“- si tratta di fatti risalenti nel tempo, non riferibili ad ambito mafioso, non collegati con la -OMISSIS--e attinenti a vicende di soggetti terzi di cui i fratelli -OMISSIS-non erano a conoscenza;
- in particolare tra la -OMISSIS--e la -OMISSIS- non vi sono mai state collaborazioni o lavori comuni;
- le circostanze riferibili a -OMISSIS--OMISSIS-relative agli anni 2000 e 2003 non assumono alcun valore trattandosi episodi isolati risalenti a 20 anni or sono;
- nessun collegamento con il personaggio di spicco della cosca ndranghetista degli -OMISSIS-, coinvolto nell’operazione -OMISSIS-, può essere desunta dai fatti del dicembre 2020 riguardanti alcuni mezzi riferibili allo stesso e parcheggiati in area poco distante dalla sede della -OMISSIS-. Sul punto viene dedotto che l’area e tali mezzi non erano della disponibilità dalla -OMISSIS--e del relativo personale, che l’area è aperta e fruibile da chiunque, che la sede di -OMISSIS--si trova a distanza superiore di quella indicata dalla Prefettura, che la -OMISSIS--dispone di propri mezzi e di proprie rimesse a notevole distanza dall’area in oggetto, che alcuni dei mezzi in questione non avrebbero comunque potuto essere utilizzati da -OMISSIS--perché nessuno della compagine societaria e dei relativi dipendenti possiede la patente C, che la sporadica presenza dei titolari o dei dipendenti della -OMISSIS--nell’area in questione è dovuta al carico di cartongesso e materiali edili acquistati presso una ditta del luogo e ad un piccolo lavoro di manutenzione effettuato presso un capannone adiacente;
- la madre dei fratelli -OMISSIS-ha abbandonato la terra e la famiglia di origine nel 1978, salvo un breve rientro tra il 2016 e il 2018 per motivi di salute e ha dedicato la sua vita unicamente alla gestione della casa e dei figli senza aver alcun ruolo o influenza nell’attività imprenditoriale del marito e dei figli; inoltre non convive più con il figlio -OMISSIS-, di fatto, dal marzo 2017 poiché trasferitasi in fabbricato adiacente e indipendente;
- l’operazione -OMISSIS- non riguarda in alcun modo e neppure è indirettamente collegabile alla -OMISSIS-; l’ultima volta che i fratelli -OMISSIS-hanno incontrato il personaggio di spicco di tale operazione (loro -OMISSIS-) è stato nel 2013 al matrimonio della sorella ed al quale non poteva non essere invitato per ragioni familiari;
- il provvedimento contiene un mero elenco di altri parenti con precedenti, senza tuttavia fornire ed indicare un qualche collegamento con gli stessi fratelli -OMISSIS- ”.
La sentenza impugnata ha ritenuto infondate tali censure, osservando che “ le diverse e molteplici circostanze indicate nel provvedimento impugnato (di ben 18 pagine fitte e molto circostanziate), lette in collegamento, anche cronologico, tra di loro e non secondo una visione atomistica e parcellizzata come invece propone la ricorrente, ed al di là di eventuali imprecisioni circa singoli episodi e specifiche circostanze ivi citate, sorreggono, con consistente