Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-05-07, n. 202404123
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 04123/2024REG.PROV.COLL.
N. 00232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2022, proposto da
Comune di Nova Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86;
contro
Cap Holding Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M C C, G C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C S in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
Provincia di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, B S.r.l., non costituiti in giudizio;
Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Roma, piazza D'Ara Coeli 1;
nei confronti
Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M C C, G C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C S in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) n. 01211/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cap Holding Spa e di Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito della Città Metropolitana di Milano e di Azienda Speciale – Ufficio D'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Perticaroli, in delega dell'Avv. Gravellese, e Ragozzino, in delega dell'Avv. Colombo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il Comune di Nova Milanese ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, sez. prima, 19 maggio 2021, n. 1211, con cui è stato accolto il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti proposti da Cap Holding S.p.A. (d’ora in poi per brevità Cap Holding o CAP), rispettivamente avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Nova Milanese n. 55 del 27 settembre 2017 ed i relativi allegati, compreso il piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dal Comune, nella parte in cui dispone di " procedere all'alienazione della partecipazione in CAP Holding S.p.A. " e avverso le successive deliberazioni del Consiglio Comunale di Nova Milanese, n. 73, approvata in data 21 dicembre 2018 e pubblicata in data 4 gennaio 2019 (primo ricorso per motivi aggiunti) e n. n. 76, approvata in data 18 dicembre 2019 e pubblicata in data 13 gennaio 2020 (secondo ricorso per motivi aggiunti), di conferma delle scelte effettuate con la deliberazione n. 55 del 27 settembre 2017, oggetto del ricorso introduttivo (confermando la deliberazione n. 73 del 2018, cui rinvia la deliberazione n. 76 del 2019, la deliberazione n. 55 del 2017).
2.Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti risulta quanto di seguito specificato.
2.1. La Cap Holding è una società a capitale interamente pubblico, costituita da diversi Comuni ricompresi negli ambiti territoriali ottimali della Città metropolitana di Milano e delle Province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese per l’affidamento diretto della gestione unitaria del servizio idrico integrato.
La stessa è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Milano per il periodo ricompreso tra il 2014 e il 2033, secondo il modello organizzativo dell’ in house providing , regolato dalla convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016 (documento 5 fascicolo di primo grado di Cap Holding).
2.2. Nel contiguo ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza la gestione del servizio idrico integrato è affidata, sempre secondo il modello organizzativo dell’in house providing , per il periodo ricompreso tra il 2012 e il 2031, alla B s.r.l., società a capitale interamente pubblico, costituita dai Comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, per l’affidamento diretto della gestione unitaria del servizio idrico integrato, a sua volta regolato dalla convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza in data 11 novembre 2016 (documento 8 fascicolo di primo grado di Cap Holding).
2.2.1. Cap Holding peraltro gestisce altresì, sempre secondo il modello organizzativo dell’in house providing ed in via residuale, il servizio di grossista per la fornitura dell’acqua, mediante la realizzazione e la gestione della rete di acquedotto, in favore del Comune di Nova Milanese e degli altri soci pubblici appartenenti all’ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, nelle zone di interambito, tra cui “l’interconnessione minore di “Nova Milanese/Paderno Dugnano”.
Lo svolgimento di tale segmento del servizio idrico integrato è regolato dall’accordo interambito stipulato tra gli Uffici d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Città metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016 (documento 9 fascicolo di primo grado di Cap Holding) adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nonché dalla convenzione stipulata in pari data tra la Cap Holding s.p.a. e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza (documento 11 fascicolo di primo grado di Cap Holding).
Infatti, seppure nei due ATO (quello della Provincia di Monza e Brianza e quello della Città Metropolitana) siano stati individuati distinti gestori del SII, a fronte della conformazione geografica dei due ambiti interessati da infrastrutture di interconnessione, trattandosi di territori confinanti, è stato necessario delimitare dei bacini il cui perimetro comprenda porzioni di territorio appartenenti in parte all’ATO MI e in parte all’ATO MB.
Pertanto, in queste aree sono stati costituiti i c.d. interambiti, al fine di garantire la gestione omogenea e coordinata, sia dei servizi del SII sia degli interventi di valorizzazione e manutenzione delle infrastrutture ivi presenti (cfr. art. 47, comma 2, della L. R. n. 26/2003), spesso insistenti su entrambi gli ambiti.
2.3. Con deliberazione del Consiglio comunale di Nova Milanese, n. 55, approvata in data 27 settembre 2017, in attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, si è dismessa la partecipazione azionaria al capitale sociale della Cap Holding, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulla base del rilievo che il Comune già detenesse una quota di partecipazione al capitale sociale della B s.r.l., avente un oggetto analogo o similare in quanto gestore del SII del relativo ATO e che si trattasse comunque di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali propri dell’Ente.
2.4. In data 6 novembre 2017 Cap Holding richiedeva al Comune di Nova Milanese di annullare d’ufficio la deliberazione consiliare n. 55 del 2017, in quanto, ai sensi della Convenzione interambito e della convenzione attuativa della stessa, esso sarebbe vincolato a rispettare le scelte programmatiche degli enti di governo dell’ambito e dunque a mantenere la partecipazione nella società affidataria della gestione residuale di un segmento del servizio di interesse generale.
2.4.1. Con nota del 22 novembre 2017 il Comune di Nova Milanese respingeva la predetta istanza di autotutela.
2.5. Seguiva pertanto l’impugnativa di tali atti ad opera di Cap Holding dinnanzi al Tar per la Lombardia, sede di Milano, affidata a tre motivi di ricorso.
3. Segnatamente, con il primo motivo, veniva dedotta la violazione della normativa che disciplina la dismissione delle partecipazioni societarie, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’erroneità, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.
La società ricorrente sosteneva di svolgere, in favore del Comune di Nova Milanese, il servizio di grossista, essendo il territorio del medesimo Comune interessato da un’interconnessione di acquedotto gestita da CAP, in quanto titolare di impianti e beni funzionali al servizio idrico; detto servizio pertanto non era niente affatto sovrapponibile ai servizi integrati svolti dal gestore unico dell’ambito territoriale di riferimento. Inoltre assumeva che il mantenimento delle partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale a rete, anche fuori dell’ambito territoriale della collettività di riferimento, sarebbe espressamente consentito dall’articolo 4, comma 9- bis , del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
3.1. Inoltre contestava, con il secondo motivo, la mancata considerazione delle scelte organizzative