Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-31, n. 202104188
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Pubblicato il 31/05/2021
N. 04188/2021REG.PROV.COLL.
N. 07597/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7597 del 2013, proposto da P F, R F, V F, M T, R T, A T, G C, V T, F T, rappresentati e difesi dall’avvocato V P, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;
contro
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato R B, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 1198/2013, resa tra le parti, in tema di diniego di concessione di contributo per la realizzazione di lavori da eseguirsi su fabbricato in conseguenza di danni riportati da sisma – risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Italo Volpe;
Nessuno essendo presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe le persone fisiche ivi pure indicate hanno impugnato la sentenza del Tar della Campania, Napoli, n. 1198/2013, pubblicata l’1.3.2013, che – a spese compensate – ha respinto il loro originario ricorso introduttivo volto:
- all’annullamento della determina n. 119 del 10.2.2011 di diniego dell’istanza n. 14037 del 13.7.1981 avente ad oggetto la concessione del contributo di cui alla l.n. 219/1981 per la realizzazione di lavori su un fabbricato sito nel Comune di Afragola (di seguito “Comune”), conseguenti ai danni derivanti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;
- nonché al risarcimento dei danni.
1.1. La sentenza, qui in sintesi, ha respinto:
- la censura relativa alla pretesa incompetenza a provvedere dell’organo comunale in quanto asseritamente esautorata nell’agire dalla nomina (effettuata dalla precedente sentenza dello stesso Tar n. 19775/2008) di un commissario ad acta per eseguire la decisione di accoglimento del ricorso contro il silenzio del Comune sulla concessione del predetto contributo. Ciò perché l’Amministrazione conserva comunque il potere di provvedere, anche dopo la nomina di un tale commissario;
- altresì quella di incongruità dell’istruttoria e di insufficienza motivazionale dell’impugnato diniego, conseguente al fatto che quest’ultimo reggeva sul mancato, previo ripristino di una cavità sottostante il predetto fabbricato (già oggetto della precedente ordinanza sindacale n. 27 del 6.8.2008, inottemperata e non impugnata), quale condizione preliminare necessaria per l’esecuzione delle opere di riparazione del fabbricato medesimo. Ciò in quanto:
-- per un verso, i dissesti alla cavità risultavano dovuti (a un “ diffuso gocciolamento dalla rete dei sottoservizio;infiltrazioni di acque luride ” e pertanto) ad eventi anteriori al sisma e ad esso non connessi, ond’era pure da escluderne la riconducibilità all’ambito applicativo della l.n. 219/1981;
-- per altro verso, era ragionevole la decisione comunale tesa ad evitare abusi nel ricorso al contributo finanziario pubblico, specie perché le condizioni di stabilità dell’area risultavano derivare dalle condizioni proprie della menzionata cavità (la cui ristrutturazione perciò sarebbe dovuta essere preliminare), il cui onere di manutenzione e cura gravava sui privati ed il cui costo non poteva essere traslato sulle finanze pubbliche;
- il ricorso “ anche nella sua ulteriore articolazione risarcitoria, non essendo nella specie configurabile, in relazione sia al tempo trascorso che alla portata degli impugnati atti, un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia in considerazione del corretto operato dell’amministrazione resistente ”.
2. L’appello premette in fatto, qui in sintesi, che:
- le persone appellanti erano tutte comproprietarie, per effetto di successione ab intestato dai germani originari proprietari, di un fabbricato sito nel Comune costituito da due piani fuori terra, un cortile, un giardino, una tettoia e la sottostante grotta adibita a deposito di vino e derrate;
- i germani avevano conferito al Comune, ai sensi della l.n. 219/1981, delega per l’effettuazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato conseguenti ai danni causati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Su questa delega, però, il Comune era rimasto inerte e silenzioso;
- il diniego impugnato conseguiva – pur dopo ulteriori ritardi, nonostante reiterate sollecitazioni – alla definizione del procedimento istruttorio che la proprietà era riuscita a far riattivare grazie ad un apposito giudizio (conclusosi con la citata sentenza n. 19775/2008) promosso avverso il silenzio serbato dal Comune;
- il diniego si basava eminentemente sul presupposto che “ il ripristino della cavità sottostante il fabbricato (…) è condizione preliminare necessaria per la conclusione delle procedure di assegnazione contributo con conseguente esecuzione delle opere di riparazione previste dal progetto redatto dall’arch. (…)” e sul fatto che, ad avviso del Comune, detto ripristino dovesse avvenire a cura e spese della proprietà;
- questo tuttavia contrastava con la stessa attività precedentemente svolta dal Comune il quale, piuttosto, con delibera municipale n. 243/1991 avente ad oggetto “ indirizzi ed adempimenti per l’espletamento di pratiche di edilizia privata di cui alla L. 219/81 ”, aveva stabilito che “ non si rilasciano contributi ai privati per il risanamento di cavità sottostanti gli immobili tranne i casi in cui esse siano pertinenze degli stessi e si verificano le seguenti condizioni: - è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di lavori da eseguire in seguito a danni subiti dalle cavità per il sisma;- per il fabbricato sovrastante la cavità sia stato richiesto contributo ai sensi della L 219/81;la cavità ricade, anche in parte, nella proiezione del fabbricato sovrastante ”.
2.1. In diritto l’appello si affida alle seguenti censure:
a) errores in iudicando . Sulla fondatezza della seconda doglianza articolata col ricorso introduttivo del giudizio: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 9, co. 1, lett. d), 10, co. 9, del d.lgs. n. 76/1990 e 3 della l.n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione del giudicato di citi alla sentenza n. 19775/08 ”;
b) errores in iudicando . Sulla fondatezza della terza doglianza articolata col ricorso introduttivo del giudizio: “ Violazione e falsa applicazione degli arti. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 76/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento ”;
c) errores in iudicando . Sulla fondatezza della quarta doglianza articolata col ricorso introduttivo del giudizio: “ Risarcimento danno ”.
2.2. Ad avviso di parte, qui in sintesi, la sentenza impugnata è erronea in quanto in particolare:
a.1) non è stato deciso un punto rilevante delle prospettazioni dei proprietari ricorrenti, consistente nel fatto che, a seguito delle precedenti surriferite vicende, anche conteziose, determinate dallo sforzo degli stessi privati di rimuovere la sostanziale inerzia del Comune (che rimaneva fermo nel convincimento che la ristrutturazione ed il consolidamento della grotta dovesse avvenire a cura e spese della proprietà, in quanto le sue riscontrate lesioni andavano ascritte a cause anteriori ed estranee agli eventi sismici) ed a seguito della designazione di un nuovo tecnico comunale, non vi erano più ostacoli a che il procedimento di liquidazione del contributo pubblico si risolvesse in favore dei proprietari. Del resto, lo stesso tecnico comunale aveva riferito, quanto alla stabilità delle aree, che “ si è rilevato, nella parte di giardino del fabbricato in oggetto, un parziale e superficiale cedimento circoscritto ad una piccola area dove è ubicato un cunicolo di areazione della cavità sottostante, reo di incanalare le acque meteoriche nella cavità. Purtroppo non è stato possibile accedere in sicurezza alla cavità sottostante per effettuare una prima indagine di ricognizione, ma dalla lettura della documentazione geologica effettuata nell’attività di censimento delle cavità di cui sopra non sono emerse condizioni di particolare precarietà statica della cavità ad eccezione del parziale crollo del cunicolo posto nel giardino. Infatti nella predetta documentazione si consiglia come intervento di consolidamento e messa in sicurezza, l’incamiciamento del tratto superiore del condotto. (…) Attualmente, fatta eccezione per il cedimento superficiale della porzione di giardino non si rivelano dissesti legati alla staticità della cavità. (…) La stabilità d’insieme del sottosuolo della zona ove sorge il fabbricato è stata valutata positivamente, in quanto l’indotto nel terreno risulta compatibile con la resistenza meccanica dello stesso. Pertanto si ritiene che allo stato attuale le aree dove è edificato il fabbricato in oggetto risultano stabili e compatibili con il progetto di recupero e consolidamento dello stesso ”;
b.1) il provvedimento impugnato richiama la nota d’ufficio n. 1716/2011 secondo la quale “ la spesa necessaria per il consolidamento della cavità non può essere intesa come costo aggiuntivo e quindi come contributo aggiuntivo (...) la cavità in argomento non è da intendersi quale pertinenza, ovvero superficie non residenziale delle unità costitutive del fabbricato ”. Ebbene, per quanto detto, i primi Giudici avrebbero errato anche nel non cogliere la censurata infondatezza di questo assunto del Comune, dato che la grotta sia per posizionamento e conformazione sia per l’utilizzo sia per il tenore delle disposizioni applicabili era pertinenza e poteva essere ammessa al contributo;
c.1) i primi Giudici hanno conseguentemente errato nel non valutare positivamente la formulata domanda di risarcimento dei danni patiti e chiesti in euro 209.441,19, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma maggiore o minore riscontrabile anche a mezzo di invocata CTU.
3. Il Comune si è costituito.
4. Con memoria di parte appellante del 17.3.2021 si è proceduto, per un verso, a dedurre in ordine alla persistente legittimazione delle persone fisiche in epigrafe in quanto l’intervenuto decesso – peraltro successivamente all’originaria introduzione del giudizio – di una loro germana, nubile, non aveva alterato complessivamente l’imputazione ad esse della proprietà delle porzioni immobiliari per cui è causa e, per altro verso, a riepilogare gli argomenti difensivi già ampiamente svolti.
Nell’occasione si è ribadito che la domanda di risarcimento doveva intendersi estesa non soltanto ai danni direttamente conseguenti al provvedimento di diniego impugnato ma anche a quelli derivanti dal lungo tempo ingiustificatamente impiegato dal Comune per l’adozione del contestato provvedimento finale.
5. Con nota 26.4.2021 parte appellante, mediante istanza di passaggio in decisione, ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.
6. La causa quindi, chiamata all’udienza di discussione del 27.4.2021, è stata ivi trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
7.1. Dei tre requisiti sopra (v. sub 2.) menzionati, ricordati dalla stessa parte appellante, non si riscontra che nella fattispecie ne ricorra alcuno.
Invero, per la cavità (o grotta) che gli appellanti avrebbero preteso essere ammessa a contributo pubblico (per lavori di ristrutturazione post sisma) non risulta essere stata emessa ordinanza sindacale di sgombero ovvero di esecuzione di lavori di riparazione di danni conseguenti al sisma né risulta che il fabbricato (di per sé danneggiato dal sisma) fosse effettivamente sovrastante la detta cavità né che quest’ultima stesse, anche in parte, nella proiezione verticale del fabbricato.
Inoltre, proprio in conseguenza del secondo e terzo fattore negativo testè ricordati, è addirittura lecito dubitare che lo stesso riattamento della cavità in questione potesse ricadere nell’ambito oggettivo di applicazione della l.n. 219/1981.
Peraltro, non si è neppure conseguita la prova certa ed univoca del fatto che il danneggiamento che interessava la cavità ( rectius , un condotto per la sua areazione, dato che il tecnico che avrebbe dovuto ispezionarla all’interno neppure ha osato accedervi, evidentemente per il timore di possibili danni alla persona nel corso del sopralluogo) dipendesse dal sisma sopra menzionato. Semmai – all’epoca dei fatti di causa – v’erano plurimi indici del fatto che il cedimento di una parte di detto condotto d’areazione fosse dipeso da fattori esogeni rispetto al sisma e a quest’ultimo addirittura ben anteriori.
Non pare dunque biasimabile neppure la pretesa del Comune che il ripristino dell’agibilità della grotta avvenisse a cura e spese della proprietà e, in ogni caso, prima di poter ammettere il fabbricato ai contribuiti e, di conseguenza, ai suoi lavori di ripristino.
Questa scelta del Comune è evidentemente da ascrivere all’applicazione da parte sua del principio di precauzione, non potendosi escludere in modo assoluto – anche perché le condizioni della cavità e della sua volta non si erano potute constatare dall’interno – che nel corso dei lavori di riparazione del fabbricato, successivi alla loro eventuale ammissione a contributo, potessero occorrere cedimenti suscettibili di recare danni a persone ed ulteriori danni a cose altrui.
Non si deve invero dimenticare che gli interventi di riparazione e ripristino (come illustrato dalla stessa parte appellante) sarebbero avvenuti ad opera della mano pubblica e sulla scorta di un’apposita delega della proprietà privata. Una ragione in più, questa, perché l’ente locale interessato si dovesse appropriatamente cautelare sia dal rischio che, assunto l’impegno ai sensi di legge per un determinato intervento (nella specie la riparazione di un fabbricato), da tale impegno non potessero eventualmente conseguire oneri aggiuntivi non specificamente riferibili all’ambito applicativo della normativa di settore (come, appunto, la sistemazione dell’intera grotta sopra detta) sia dall’ulteriore rischio di ulteriori danni a cose altrui (o, peggio, a persone) come sarebbe potuto accadere se, nel corso del ripristino del fabbricato, si fossero determinati cedimenti del suolo circostante.
8. Le ragioni che precedono giustificano di per sé la reiezione della domanda volta alla riforma della sentenza di primo grado. Col che resta evidentemente impedita la possibilità di affrontare l’esame della seconda domanda, di risarcimento del danno.
9. Ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.