Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-12-04, n. 201903070

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-12-04, n. 201903070
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903070
Data del deposito : 4 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00609/2018 AFFARE

Numero 03070/2019 e data 04/12/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 novembre 2019




NUMERO AFFARE

00609/2018

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da A G e S V contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei confronti di A C, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del D.M. n. 400/2017, e di provvedimenti connessi e consequenziali, nella parte in cui non consente inserimenti ex novo nelle GAE.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 26 marzo 2018 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso:

1. Le ricorrenti impugnano il D.M. 1 aprile 2014, n. 235 e deducono più vizi d’illegittimità: lamentano, in sostanza, un’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) non giustificata dalle norme vigenti, dai princìpi costituzionali e da quelli dell’ordinamento dell’Unione europea.

2. L’Amministrazione afferma che - una volta definito in termini generali, con il D.M. 235/2014, conforme alla legge, il limite a successivi accessi - quanti siano nella condizione dei ricorrenti non vi sarebbero ammessi, per il chiaro disposto diretto a stabilire un percorso di definizione del fenomeno del precariato e a fondare, su questo, anche le successive operazioni di immissione in ruolo. Ciò sarebbe coerente coi limiti imposti ai contratti a tempo determinato dagli stessi prescritti di fonte europea.


Considerato:

1. Il ricorso è da ritenere infondato. Gli argomenti dell’Amministrazione sono persuasivi: la complessa vicenda delle GAE non ammette, infatti, alterazioni ricorrenti, in quanto l’istituto è diretto a definire in tempo progressivo, ma in prospettiva compiuta, l’esaurimento di una fase disordinata di precariato diffuso e l’adozione di un sistema di reclutamento, anche per gli incarichi temporanei d’insegnamento, fondato sulla certezza dell’universo dei partecipanti. Le graduatorie ad esaurimento, infatti, sono graduatorie destinate, per l’appunto, ad estinguersi e per questo motivo non sono ammessi ulteriori inserimenti. Consentendo il reinserimento, invece, si impedirebbe l’esaurimento della graduatoria stessa, vanificando l’obiettivo del legislatore di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, ma soprattutto si opererebbe in violazione della legge che ha disposto la trasformazione delle precedenti graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

2. La giurisprudenza di questa Sezione è concorde nel ritenere legittimo il diniego a nuovi inserimenti nelle GAE. Con il parere n. 1974/2019, riprendendo, in parte, quanto sostenuto nelle Adunanze Plenarie 20 febbraio 2019, nn. 4 e 5, si enunciava il seguente principio: « La preclusione all’inserimento, infatti, deriva dall’avvenuta chiusura delle graduatorie da parte del legislatore allo scopo di consentire il loro progressivo svuotamento e nel contempo istituzionalizzare a regime la modalità concorsuale di accesso alla professione di insegnante, non dalle regole di dettaglio per organizzare la corretta permanenza all’interno delle stesse. Diversamente opinando, ovvero consentendo ogni volta, attraverso l’ultimo provvedimento utile in termini cronologici, una doglianza mirante a scardinare l’intero sistema, si legittimerebbe “un tipo di iniziativa giudiziale fondata su presupposti che, se fossero accettati, darebbero vita a risultati paradossali, forieri di una grave incertezza, e, soprattutto, contrastanti con i principi fondamentali della giustizia amministrativa. Sarebbe, nella sostanza, come ammettere che chi non ha mai partecipato ad una procedura lato sensu concorsuale possa direttamente insorgere contro (neanche la graduatoria, ma) il provvedimento che dispone l’aggiornamento (o lo scorrimento) della graduatoria, pretendendo di esservi inserito” .




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