Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501541

CS
Rigetto
Sentenza
20 agosto 2024
TAR Aosta
Ordinanza cautelare
11 luglio 2023
CS
Rigetto
Sentenza
24 febbraio 2025
TAR Ancona
Sentenza
2 gennaio 2024
TAR Aosta
Sentenza
8 gennaio 2024
CS
Ordinanza collegiale
13 febbraio 2025
CS
Ordinanza cautelare
15 aprile 2024
TAR Ancona
Ordinanza cautelare
9 giugno 2023
CS
Ordinanza cautelare
15 aprile 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2025-02-24, n. 202501541
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501541
Data del deposito : 24 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2025

N. 01541/2025REG.PROV.COLL.

N. 02066/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell'interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 2/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e del Ministero dell'interno

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra;



FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 20 giugno 2023 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Vibo Valentia, ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato al signor -OMISSIS- su istanza del datore di lavoro signor -OMISSIS- perché, a seguito di controlli posteriori al rilascio del nulla osta, è emerso che l’istanza era originariamente priva dell’asseverazione di cui all’art. 24- bis , co. 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e l’asseverazione successivamente depositata, a firma del dottore commercialista -OMISSIS-, non era valida, provenendo da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro.

1.1. L’Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia ha aggiunto che la ditta svolgeva prevalentemente attività edilizia e non agricola o turistico alberghiera, che alla data della sottoscrizione dell’asseverazione non ha dipendenti contrariamente a quanto dichiarato e che il suo titolare aveva presentato istanza di regolarizzazione per un numero elevato di lavoratori (101).

2. L’atto tutorio è stato impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sul rilievo che l’Amministrazione dell’Interno non avrebbe tenuto conto che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro ha provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma del dottore commercialista -OMISSIS-. In ogni caso, la mancanza dell’asseverazione non avrebbe potuto comportare la revoca del nulla osta, posto che essa è solo una modalità alternativa di espletamento delle verifiche già demandate all’Ispettorato del Lavoro. La sussistenza dei requisiti, quindi, avrebbe dovuto essere accertata dalla stessa amministrazione.

2.1. Sosteneva infine il ricorrente che non potevano essergli addossate le conseguenze di possibili irregolarità imputabili al professionista cui si era rivolto il datore di lavoro, ovvero riferibili a quest’ultimo.

3. Con sentenza la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso, sul presupposto che l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta, né quella depositata successivamente è valida, provenendo, come dedotto dall’Amministrazione nelle proprie difese, da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro.

3.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’originario ricorrente riproducendo in chiave critica i motivi dedotti in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto di revoca impugnato.

3.2. Secondo la tesi dell’appellante l’asseverazione ex art. 44, d.l. n. 73 del 2022 può essere rilasciata anche da dottore commercialista,

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