Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-07-11, n. 201402345

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2014-07-11, n. 201402345
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402345
Data del deposito : 11 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03074/2013 AFFARE

Numero 02345/2014 e data 11/07/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 giugno 2014




NUMERO AFFARE

03074/2013

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai signori S M A, nato a Poggiardo l’11 settembre 1955, P T, nato a Galatina il 13 luglio 1973, G P, nato a Salve il 18 novembre 1963, F B, nato a Lequile il 10 luglio 1960, e G M, nato a Lecce il 23 febbraio 1966, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione di giunta della provincia di Lecce 15 marzo 2012 n. 37 e della determinazione dirigenziale 19 marzo 2012 n. 592, aventi ad oggetto la revisione quantitativa dei fondi integrativi per il personale dipendente non dirigente di cui all’art. 15, commi 2 e 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1999 e il conseguente recupero delle somme indebitamente corrisposte.

LA SEZIONE

Vista la relazione 31 luglio 2013 prot. n. 11264 con la quale il ministero dell’interno - dipartimento per gli affari interni e territoriali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato alla provincia di Lecce il 13 luglio 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.


Considerato:

La controversia ha per oggetto questioni attinenti al rapporto di pubblico impiego “privatizzato”, precisamente al trattamento economico accessorio, che spettano alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come confermato dall’art. 67, comma 2, del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

d.lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo emanato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, secondo cui « Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa », il ricorso è inammissibile.

L’istanza di sospensione cautelare resta assorbita.

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