Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 2021-11-22, n. 202107758
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Pubblicato il 22/11/2021
N. 07758/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08334/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso avente numero di registro generale 8334 del 2013 proposto dall’ing. B S, rappresentato e difeso, da ultimo, dall’avvocato M F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, via del Viminale n. 43, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze (subentrato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Agensud, originariamente evocata in giudizio) in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
l’ing. Vittorio Pomilio, non costituito in giudizio;
l’ing. Carlo Teofili, non costituito in giudizio;
il dott. Paolo Accarrino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3168/2013, resa tra le parti e concernente graduatoria di merito per il conferimento di qualifiche di dirigente di divisione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi all’udienza del giorno 4 maggio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Considerato che risulta pendente altro appello (n.r.g. 8292/2013) avverso la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3168/2013 oggetto del presente appello;
Visto l’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo, il quale prevede che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo;
Ritenuto - sospesa ogni altra pronuncia - di dover rinviare la trattazione del presente appello alla data di cui in dispositivo, per trattazione congiunta e riunione con l’appello n.r.g. 8292/2013;