Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-20, n. 202405514

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-20, n. 202405514
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405514
Data del deposito : 20 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2024

N. 05514/2024REG.PROV.COLL.

N. 03165/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3165 del 2023, proposto da LG Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G G, L M L, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Comunità Collinare Vigne e Vini, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M G, S E V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Comune di Quaranti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M G, S E V, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comitato Oltre, Alessia Mellis, Claudio Trovato, Vincenzo Lo Jacopo, Comune di Castelletto Molina, Comune di Fontanile, Comune di Mombaruzzo, Comune di Alice Bel Colle, Comune di Ricaldone, Flavio Damiano, Maria Borello, Maria Rita Boffa, Luca Faudella, Giovanna Macario, Matteo Di Nunzio, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 124/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Collinare Vigne e Vini e del Comune di Quaranti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Viste le conclusioni delle parti.


1. La società LG Service s.r.l. (di seguito nel presente atto, anche società appellante o società) ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Piemonte, previa loro riunione, ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso R.G. n. 878/2021, mentre ha respinto il ricorso R.G. n. 70/2022.

1. L’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso con R.G. n. 70/2022, come integrato dai motivi aggiunti e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

2. La società appellante premette quanto segue.

2.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio (R.G. n. 70/2022), la società ha chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

- del verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione della Comunità Collinare “Vigne e Vini” del 25 ottobre 2021, n. 13, di adozione di variante ai vigenti piani regolatori comunali, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della l.r. 56/77, nella parte nella quale introduce l’art. 39 - bis alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Quaranti;

- degli atti con i quali il Comune di Quaranti ha rappresentato alla Comunità Collinare Vigne e Vini l’esigenza di adottare la variante in esame;

- della determinazione del Servizio Tecnico – Servizio Mense della Comunità Collinare n. 34 del 22/10/2021 di affidamento “allo studio di progettazione dell'arch. E B della redazione delle varianti specifiche al PRG al fine di inserire una normativa uniformante relativamente agli elementi di tutela paesaggistica ed ambientale del territorio dell'Unione”;

Con successivi motivi aggiunti la società ha chiesto l’annullamento:

- del verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione della Comunità Collinare Vigne e Vini del 2 febbraio 2022, n. 1, di presa d’atto dell’attuale livello di definizione degli studi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dei Comuni facenti parte della Comunità Collinare Vigne e Vini alle indicazioni di tutela per il sito Unesco Paesaggi vitivinicoli del Piemonte per i Comuni associati.

- del verbale di deliberazione del Consiglio dell’Unione della Comunità Collinare “Vigne e Vini” del 2 febbraio 2022, n. 2, nel testo pubblicato all’Albo pretorio online della Comunità “errata corrige”, di approvazione della Variante ai vigenti piani regolatori comunali, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della l.r. 56/77, relativamente ai Comuni della predetta Comunità Collinare nella parte nella quale ribadisce l'introduzione dell'art. 39 - bis alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Quaranti;

- della deliberazione del Consiglio della Provincia di Asti del 28 dicembre 2021 n. 53.

2.3. Nel ricorso per motivi aggiunti la società ha chiesto anche “ il risarcimento dei danni patiti e patiendi causati dall'adozione degli illegittimi provvedimenti gravati ”.

2.4. La società fa rilevare che nel territorio del Comune di Quaranti, in località Molino Rosso, insiste un complesso immobiliare composto di fabbricati e aree, conosciuto come “ ex Fornace ”, destinato urbanisticamente nel P.R.G. ad attività produttive;
tale complesso era oggetto di procedure concorsuali ed esecutive in danno degli originari proprietari da parte di creditori, tra i quali proprio il Comune di Quaranti;
in relazione alla presenza di amianto nei fabbricati del predetto compendio, l’Amministrazione comunale disponeva la bonifica dell’area.

2.5. In data 11 aprile 2018 il Comune di Quaranti raggiungeva un accordo con la società LG Service s.r.l. (odierna appellante), che le consentiva di recuperare per conto del Comune le somme spettanti a quest’ultimo e di bonificare l’area dall’amianto, consentendo d’altra parte alla società di individuare nel sito un’area per la installazione di un impianto per il recupero dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue.

L’accordo prevedeva testualmente: “ il Comune si impegna a formulare istanza ex art. 590 bis cpc per l'assegnazione dell'immobile in favore della suddetta società (o di altra società alla medesima indicata con congruo preavviso). La società entro 30 giorni dal rilascio della necessaria autorizzazione provinciale allo svolgimento dell'attività di recupero fanghi prodotti dai processi di depurazione, come controprestazione degli impegni assunti dal Comune, dovrà versare in un’unica soluzione al Comune l'importo di 30.000 euro a titolo di soddisfazione parziale dei crediti vantati e delle spese sostenute per il recupero dei medesimi nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile. Ottenuta l'assegnazione a favore di terzo la società si impegna – a rimuovere le lastre a copertura dei capannoni e delle tettoie attigue contenenti amianto presenti nell'immobile con oneri a proprio carico e con le modalità previste dalla legge;
a versare annualmente il seguente corrispettivo determinato in funzione al quantitativo dei fanghi trattati (….). I pagamenti avverranno a rate semestrali, mediante bonifico presso la Tesoreria Comunale. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune (….) autorizza la società a presentare alla Provincia di Asti il progetto per la realizzazione dell'attività di recupero fanghi prodotti dai processi di depurazione dell'immobile sito in Quaranti, Loc. Molino Rosso al fine di ottenerne le autorizzazioni previste
”.

2.6. Con due successive “ appendici ” all’accordo, stipulate in data 8 aprile 2019 e 8 maggio 2020, le parti rinnovavano alle scadenze i rispettivi impegni;
seguiva la sottoscrizione di una terza appendice, in data 10 aprile 2021, con la quale “ ad integrazione e parziale sostituzione del citato protocollo del 11/4/2018 e delle appendici del 8/4/2019 e 8/5/2020 (qui interamente richiamati quali parti sostanziali del presente atto) si conviene e si stipula quanto segue: Il Comune si impegna a non richiedere l'assegnazione ai sensi dell'art. 590 bis cpc;
la società si impegna a presentare l'offerta d'acquisto per la prima asta che avverrà il 15/4/2021, a farsi carico delle residue spese legali pattuite ..omissis.. e le spese di procedura connesse all'assegnazione;
ad ultimare la procedura per ottenere l'autorizzazione provinciale (..) la società entro 60 giorni dall'acquisizione della proprietà dell'immobile dovrà versare in un’unica soluzione al Comune la differenza tra l'importo assegnato al Comune come risultato della vendita forzata e l'importo di 30.000 euro originariamente pattuito a titolo di soddisfazione parziale dei crediti vantati e delle spese sostenute per il recupero dei medesimi nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile. Ottenuta la titolarità dell'immobile, la Società si impegna sin d'ora e anche oltre la scadenza del presente protocollo d'intesa per sè e per i propri eventuali aventi causa (impegnandosi a trasferire gli obblighi derivanti dal presente accordo verso i medesimi) a rimuovere le lastre a copertura dei capannoni e delle tettoie attigue contenenti amianto presenti nell'immobile con oneri a proprio carico e con le modalità previste dalla legge (…). Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune autorizza la società a proseguire nella pratica presentata alla Provincia di Asti per la realizzazione dell'attività di recupero fanghi prodotti dai processi di depurazione dell'immobile sito in Quaranti, Loc. Molino Rosso al fine di ottenerne le autorizzazioni previste
”.

2.7. Conformemente agli impegni assunti, la società appellante, dopo aver acquisito l’area, versava al Comune di Quaranti le somme concordate e si impegnava a bonificare l’area;
l’amministrazione comunale rinnovava la sua non contrarietà ad ospitare nel proprio territorio l’impianto di trattamento dei rifiuti.

2.8. L’accordo tra il Comune di Quaranti e la società LG Service s.r.l. veniva impugnato davanti al T.a.r. Piemonte (R.G. n. 878/2021) da alcuni Comuni (Comune di Castelletto Molina;
Comune di Fontanile;
Comune di Mombaruzzo;
Comune di Alice Bel Colle e Comune di Ricaldone) e da alcuni cittadini contrari alla realizzazione dell’impianto industriale.

2.9. Con deliberazione n. 13 del 25 ottobre 2021, la “Comunità Collinare Vigne e Vini” - un’Unione di Comuni della quale fa parte anche il Comune di Quaranti e alla quale i Comuni facenti parte dell’Unione hanno delegato l’esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica territoriale - adottava una variante urbanistica di tipo normativo, prevedendo l’inserimento nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali dell’art. 39 – bis a norma del quale:

1. Nelle aree per insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari così come definiti dall'art. 26 della LR 56/1977 e smi, non sono ammessi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree ed edifici esistenti con destinazioni d'uso che comportino attività insalubri o nocive o inquinanti o moleste (anche con riferimento alla normativa di settore vigente di cui all'art. 216 del TU delle leggi sanitarie richiamato nel DM 5/9/1994) o che generino flussi di traffico, di persone e/o merci, eccessivi in rapporto alla viabilità locale, o che pregiudichino la fruibilità ed il decoro dell'ambiente;

2. In particolare, anche in riferimento alle aree e agli insediamenti con destinazioni d'uso di cui al comma 1 precedente, la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, anche non pericolosi, anche con connessi impianti ed elementi tecnologici di altezza superiore a quella consentita per gli edifici, non è ammessa quando in una fascia di rispetto di metri 500 siamo presenti:

a) elementi di interesse paesaggistico e identitario quali visuali, assi viari di accesso al Sito Unesco, percorsi panoramici, presenza di suoli e/o aree agricole pregiate (vigneti DOC) Cosi come anche riconosciuti o in base alle prescrizioni dettate dall'art. 33 c.6 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi dell'art. 2 c.4 delle stesse NTA dei siti (core zone) e delle aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista dei siti del Patrimonio mondiale dell'Unesco, le quali sono finalizzate a mantenere l'uso agrario, tutelare i luoghi del vino, tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi e riqualificare e valorizzare le aree compromesse;

b) edifici con destinazione d'uso residenziale anche parziale;

c) aree naturali protette e siti della rete natura 2000;

d) territori coperti da foreste e boschi, ai sensi dell'art.16 delle NTA del PPR;

e) aree classificate dal PAI come aree a pericolosità molto elevata ai sensi dell'art. 9 comma 5 del PAI ”.

2.10. La variante urbanistica veniva definitivamente approvata dalla Comunità Collinare, con successiva deliberazione n. 2 del 2 febbraio 2022 e la modifica della disciplina urbanistica produceva l’effetto di vietare in modo assoluto la realizzazione di nuovi impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti non solamente nel sito “ ex Fornace ”, ma sull’intero territorio del Comune di Quaranti.

2.11. La società LG Service s.r.l., in qualità di proprietaria dell’area de qua , con ricorso R.G. n. 70/2022, impugnava davanti al T.a.r. per il Piemonte, i provvedimenti sopra richiamati.

2.12. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. per il Piemonte, previa loro riunione, ha dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso R.G. n. 878/2021, mentre ha respinto nel merito il ricorso R.G. n. 70/2022 (come integrato da successivi motivi aggiunti).

3. Tanto premesso, la società appellante ha contestato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: Erroneità in diritto della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 1, 1- bis e 2- bis , e 11 della legge n. 241/1990, 1173, 1176 e 1337 c.c.;
violazione e/o falsa applicazione della d.G.R. n. 26 del 21/09/2015 “ Linee Guida per l’adeguamento dei P.R.G. alle indicazioni di tutela per il sito Unesco ”, del P.P.R. approvato con d.C.R. n. 233 del 03/10/2017;
violazione e/o falsa applicazione della d.G.R. n. 18-4076 del 12/11/2021 (“ Criteri per l’individuazione da parte delle province e della città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull’applicazione della D.G.R. n. 31- 7186 del 6 luglio 2018 ”) e della d.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018 nonché degli artt. 196, comma 1, lett. n), 197, comma 1 lett. d), e 199, comma 3 lett. l), del d.lgs. n. 152/2006 e 216 del r.d. n. 1265/1934 (T.U. leggi sanitarie).

3.1. La società appellante fa rilevare che il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso R.G. n. 70/2022, sia con riguardo alla domanda di annullamento degli atti impugnati, che con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.

Secondo la prospettazione difensiva dell’appellante, il giudice di primo grado non avrebbe attribuito all’accordo intervenuto tra il Comune e la società la corretta qualificazione giuridica, in conformità con quanto previsto dall’art. 11 della legge n. 241/1990.

3.2. Mentre l’interesse pubblico cui era finalizzato l’accordo sarebbe stato perseguito (con il versamento da parte della società delle somme dovute al Comune dai debitori e con la bonifica dell’area), la società non ha potuto realizzare l’impianto di trattamento dei fanghi, per effetto dell’art. 39 - bis delle N.T.A. del P.R.G. (che vieta in modo assoluto nel territorio del Comune di Quaranti la realizzazione di nuovi impianti di trattamento di rifiuti).

3.3. La società appellante sostiene che il Comune di Quaranti sarebbe venuto meno agli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1173, 1176 e 1337 c.c. (applicabili anche agli accordi conclusi ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990) e che hanno trovato un espresso riconoscimento anche nell’art. 1, co. 2 - bis , della legge n. 241/1990 e s.m.i.

3.4. L’appellante avrebbe subìto una lesione alla propria posizione soggettiva per effetto della condotta sleale e scorretta del Comune di Quaranti.

La società appellante aveva confidato nella serietà dell’impegno che il Comune aveva assunto con il citato accordo, dedicando tempo, energie e risorse, anche economiche, per tenere fede agli impegni assunti;
di contro, le determinazioni assunte dalla Comunità Collinare nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate avrebbero sostanzialmente precluso alla società la realizzazione dell’intervento originariamente assentito dall’Amministrazione comunale.

La condotta del Comune di Quaranti sarebbe connotata da culpa in contrahendo , con il conseguente obbligo del Comune di risarcire il danno subito, in relazione al c.d. “ interesse negativo ” per aver tenuto nel rapporto con l’appellante una condotta improntata alla mancanza di serietà e alla irresponsabilità.

3.5. La società appellante non contesta l’autonomia della Comunità Collinare di adottare la variante nell’esercizio delle funzioni delegate di pianificazione urbanistica, quanto il contenuto precettivo della disciplina urbanistica introdotta.

La variante deborderebbe dagli aspetti urbanistici, invadendo spazi di tutela paesistico-ambientale e della salute (che esulerebbero dalle competenze del Comune e di riflesso dell’Ente delegato) ed entrando in conflitto con le competenze assegnate dal Codice dell’Ambiente alla Regione e alla Provincia.

3.6. Pur dando atto dell’avvio del procedimento relativo al riconoscimento della zona in questione quale sito Unesco e delle prescrizioni imposte per effetto della entrata in vigore del piano paesaggistico regionale, la società appellante sostiene che la modifica introdotta nella disciplina urbanistica normativa non sia necessaria per salvaguardare l’armonia ambientale del reticolato agricolo vitivinicolo costituente l’identità del sito Unesco.

Fa rilevare che la perimetrazione del sito Unesco si compone di un nucleo centrale (c.d. “ core zone ”) e di una fascia esterna (c.d. “ buffer zone ”) e che i territori dei Comuni della Comunità Collinare ricadrebbero solamente in parte nella “ buffer zone ”, mentre il sito “ex Fornace” sarebbe addirittura esterno alla “ buffer zone ”.

La Comunità Collinare, vietando la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti anche al di fuori della c.d. “ buffer zone ”, avrebbe introdotto una limitazione non necessaria per salvaguardare il sito Unesco.

3.7. La società appellante ribadisce che la tutela paesistico ambientale e la tutela della salute non spettano al Comune;
sotto tale ultimo profilo, la variante violerebbe l’art. 216, comma 5, del r.d. n. 1265/1934 (a norma del quale: “ Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato ”).

3.8. Il giudice di primo grado ha respinto le censure relative alla variante per contrasto con la d.G.R. n. 18 del 12/11/2021 - con il quale la Regione Piemonte ha dettato alle Province “ i criteri per l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ”.

Il giudice di primo grado ha evidenziato in primo luogo che detta deliberazione regionale è stata approvata in data successiva a quella di adozione della variante impugnata;
in secondo luogo, ha evidenziato che la citata deliberazione stabilisce espressamente che “in virtù della loro valenza al contempo agricola e paesaggistica, sono inidonei i terreni classificati dai vigenti PRGC a destinazione d'uso agricola vitati destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C.”, tra i quali sono ricompresi i terreni su cui dovrebbe insistere l’impianto in questione ”.

La società appellante evidenzia che il compendio “ ex Fornace ” ha una destinazione produttiva, ospita dei fabbricati industriali e i terreni pertinenziali non sono destinati alla produzione vitivinicola.

Il compendio sarebbe fuori dalla c.d. “ buffer zone ”;
una corretta istruttoria avrebbe consentito di accertare che non ricorrevano i presupposti per l’approvazione della variante urbanistica contesta.

3.9. La variante urbanistica (nella parte in cui vieta la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) sarebbe illegittima, in quanto invade le competenze della Regione e della Provincia.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle disposizioni normative di cui ai seguenti articoli:

- art. 196 (Competenze delle regioni), comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, a norma del quale:

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195: ..omissis.. n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p) ”;

- art. 197 (Competenze delle province), comma 1, lett. d), d.lgs. n. 152/2006, a norma del quale:

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei 14 rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: ..omissis.. d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ”;

- art. 199 (Piani regionali), comma 3 lett. l), d.lgs. n. 152/2006 (“Piani regionali”) che prevede:

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: ..omissis.. l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) ”.

La d.G.R. Piemonte n. 18 del 12 novembre 2021 non include le aree ricomprese nella c.d. buffer zone del sito Unesco tra quelle inidonee alla realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti;
a fortiori, non vi sarebbe motivo per vietare la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti in aree estranee alla c.d. “ buffer zone ”.

4. Sotto il profilo risarcitorio, la società appellante chiede il ristoro delle seguenti voci di danno:

a) spese tecniche di progettazione, calcoli strutturali, calcoli scarichi e raccolta acque reflue, autorizzazione VV.FF. e sondaggio del terreno, pari ad € 170.104,00;

b) spese legali e pagamenti disposti in favore del Comune di Quaranti e in favore di Arpa Piemonte, pari ad € 90.189,93;

c) spese per rimozione di eternit abbandonato sul suolo, pari ad € 2.400,00;

d) spese per analisi del contesto ambientale e per studio di Valutazione ambientale strategica, pari ad € 260.024,66.

Alle predette spese dovrebbero aggiungersi anche le spese per la perizia di stima per la rimozione delle lastre di copertura in eternit e smaltimento, pari ad € 178.342,00.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Quaranti e la Comunità Collinare Vigne &
Vini.

6. Con distinte memorie, depositate in data 5 febbraio 2024, il Comune di Quaranti e la Comunità Collinare Vigne e Vini hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, per violazione del principio di specificità dei motivi di gravame, di cui all’art. 101, comma 1, c.p.a., e per la proposizione di nuove domande/nuovi motivi, in violazione dell’art. 104 c.1 c.p.a.

6.1. In particolare, le amministrazioni resistenti sostengono che nel ricorso di primo grado la pretesa risarcitoria era ricollegata alla dedotta illegittimità degli atti di approvazione della variante parziale;
nell’atto di appello, invece, la società LG Service s.r.l. pone a fondamento della propria richiesta risarcitoria, anziché gli atti dell’Unione Collinare, il comportamento del Comune di Quaranti, a suo dire in contrasto con “ le clausole generali di condotta ex artt. 1173, 1176 e 1337 c.c. e 1, co.

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