Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-18, n. 202403525

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-18, n. 202403525
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403525
Data del deposito : 18 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2024

N. 03525/2024REG.PROV.COLL.

N. 07093/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7093 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pomezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomezia, via Spoleto, 7;



nei confronti

-OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta individuale-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7741/2021, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il Cons. A U e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Longo e Carletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Col ricorso di primo grado -OMISSIS- impugnava la determinazione dirigenziale della Città di Pomezia (RM) del 10 marzo 2020 con cui era stata dichiarata la decadenza della concessione demaniale marittima per l’utilizzo di un’area sul litorale di Torvajanica, Lungomare delle Meduse, rilasciata allo stesso -OMISSIS- nel 2002; unitamente a tale determinazione il ricorrente impugnava anche gli atti connessi e consequienziali, nonché l’ordinanza sindacale del 26 maggio 2020 d’interdizione della concessione demaniale oggetto di decadenza.

La determina decadenziale era motivata in ragione dell’inadempimento del concessionario all’obbligo di pagamento del canone per complessivi € 323.487,59, della violazione dell’art. 45- bis Cod. nav., nonché della mancata integrazione annuale del deposito cauzionale.

Col ricorso introduttivo, proposto “ se del caso a valere anche come motivi aggiunti nel ricorso n.r. 13513/2019 ” ( i.e. , ricorso per l’impugnazione del provvedimento di cessazione dell’attività di stabilimento balneare, respinto giusta sentenza n. 12158 del 2020 dello stesso T, il cui appello è stato discusso nella medesima odierna udienza pubblica), il ricorrente deduceva, in sintesi: di aver presentato istanza d’autorizzazione ex art. 45- bis Cod. nav. senza aver ricevuto comunicazione dei motivi ostativi al relativo accoglimento e con violazione delle garanzie partecipative procedimentali, mentre il mancato pagamento d’imposte e le carenze documentali non costituivano ragione preclusiva all’autorizzazione; che l’amministrazione avrebbe nella specie adottato i provvedimenti impugnati in carenza d’istruttoria e difetto dei necessari presupposti; che sarebbero ravvisabili vizi sulla partecipazione procedimentale, in specie relativamente all’ordinanza sindacale che ha inibito l’accesso all’area demaniale; che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità, stante la non gravità delle contestazioni mosse dall’amministrazione, sia in relazione alla mancata corresponsione del canone concessorio (il cui credito sarebbe in parte prescritto e comunque erroneamente calcolato dall’amministrazione, in un contesto in cui il -OMISSIS- aveva peraltro ottenuto la rateizzazione di parte del debito dell’Agenzia del Demanio, e beneficiato della cd. “rottamazione” delle cartelle iscritte a ruolo), sia in ordine alla omessa integrazione annuale del deposito cauzionale, ciò che varrebbe anche in relazione alla fruizione della concessione da parte di -OMISSIS-.

L’ordinanza sindacale d’interdizione al pubblico delle aree era poi ritenuta illegittima in quanto produttiva dei medesimi effetti scaturenti dal suddetto provvedimento impugnato nell’ambito del ricorso sub r.g. n. 13519/2019, e comunque sproporzionata, oltreché non sorretta da adeguato fondamento normativo.

2. A seguito di disposta sospensione del processo ex art. 100, comma 10, d.l. n. 104 del 2020 a fronte della presentazione da parte dell’interessato di istanza per accedere alla definizione della morosità per mancato pagamento del canone, e di successiva riassunzione all’esito dell’intervenuto rigetto della detta istanza, il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Pomezia, accoglieva il ricorso solo limitatamente all’impugnazione dell’ordinanza sindacale d’interdizione al pubblico dell’area demaniale, e in specie in relazione agli obblighi di custodia posti a carico del ricorrente.

Quanto al provvedimento di decadenza, il T riteneva che l’abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione ben valesse a fondare, nella specie, la disposta decadenza.

Anche l’inadempimento ultradecennale all’obbligo di corresponsione del canone valeva poi a giustificare il provvedimento di decadenza, non rilevando in senso contrario l’eventuale prescrizione di una quota di tale debito, né le sole istanze di revisione dell’importo presentate dall’interessato e i minimi pagamenti eseguiti.

Tali contestazioni venivano reputate di per sé sufficienti a legittimare il provvedimento decadenziale e sorreggerne la statuizione.

Quanto alla suddetta ordinanza sindacale d’interdizione, il T riteneva illegittima l’allocazione in capo al ricorrente di obblighi di custodia delle aree e correlati oneri, spettando all’amministrazione adottare ogni misura per la tutela della pubblica incolumità al ricorrere dei relativi presupposti e di provvedere all’apprensione materiale del bene, non potendo imporre obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dall’interdizione al pubblico delle aree demaniali.

Il T respingeva infine la domanda di condanna ex art. 26, comma 2, Cod. proc. amm. avanzata dall’amministrazione, non ravvisandone i presupposti.

3. Avverso la sentenza, in relazione ai capi di rigetto del ricorso, ha proposto appello il -OMISSIS- deducendo:

I) erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui si contesta il mancato rilascio dell’autorizzazione ex art. 45- bis Cod. nav. in ragione del sopravvenuto giudicato, sul punto, nonché del principio del ne bis in idem ;

II) erronea pronuncia circa la dedotta abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; erronea falsa applicazione degli artt. 47 Cod. nav. e 49 l.r. n.13 del 2007 s.m.i., sotto vari profili;

III) erronea pronuncia circa la legittimità del provvedimento di decadenza nella parte in cui ha ritenuto il mancato pagamento dei canoni di concessione; erronea falsa applicazione dell’art. 47, lett. d) , Cod. nav., sotto vari profili.

4. Resiste al gravame il Comune di Pomezia, chiedendone la reiezione.

5. All’udienza pubblica del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITO

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione, stante il rigetto nel merito dell’appello.

2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel ritenere inammissibili le doglianze in

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