Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202403169

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-05, n. 202403169
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403169
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 03169/2024REG.PROV.COLL.

N. 02188/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2019, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A D G, P M D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D G in Roma, via di San Basilio n. 61;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo - A.R.T.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Carinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Costantini in Roma, via R. Fauro, 102;
Comune di Treglio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Formentin, Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Rocca San Giovanni, Sportello Unico Attività Produttive Sangro – Aventino, Associazione tra enti locali per l'attuazione del Patto Territoriale Sangro-Aventino, Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato Spa, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 258/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Comune di Treglio, dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente dell'Abruzzo - A.R.T.A. e dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Di Giovanni Annalisa, Carinci Raffaello, Marchese Tommaso e Colasuordo Fabrizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - -OMISSIS- s.r.l. propone appello contro la Regione Abruzzo, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente dell’Abruzzo (ARTA) l’’Azienda Sanitaria Locale n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti e il Comune di Treglio, costituiti in giudizio, e contro altri Enti e associazioni locali non costituitisi, per la riforma o l’annullamento della sentenza del TAR per l’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 258/2018, che ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento e rigettato la domanda risarcitoria avanzate dall’odierna appellante nel ricorso per l’annullamento della determinazione negativa n. DPC025/211/17 del 6/11/2017 della Regione Abruzzo, riferita al suo stabilimento sito nel Comune di Treglio (CH) e di ogni altro atto collegato, nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato rinnovo dell’autorizzazione.

Le parti costituite in giudizio hanno provveduto ad un ampio e ripetuto scambio di memorie.

2 - In estrema sintesi, la fattispecie contenziosa prendeva avvio quando, in data 9/12/2015, la -OMISSIS- s.r.l. presentava presso il SUAP competente istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/2006 e per la comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 47.

La Regione indiceva una conferenza di servizi decisoria che si concludeva, prendendo atto delle carenze progettuali e documentali e dell’aumento delle emissioni, con la delibera negativa sopraindicata.

3 - Tale deliberazione, unitamente ai connessi atti endoprocedimentali, veniva impugnata dall’impresa dinnanzi al Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo –sede di Pescara, che respingeva integralmente l’impugnativa rilevando, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse correlata al trasferimento dell’impianto (e dunque al venir meno dell’attività oggetto di autorizzazione) e, dall’altro, la mancanza dei presupposti per l’esercizio dell’azione risarcitoria.

4 - Tale decisione viene ora appellata con il gravame in epigrafe, mediante i seguenti motivi.

4.1 – “I - ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO SULLA IMPROCEDIBILITA’ DELLA DOMANDA DI ANNULLAMENTO”

Il Giudice di primo grado ha affermato che “ la delocalizzazione degli impianti, e dunque il venire meno dell’attività oggetto di autorizzazione, determina il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento del diniego non essendo più conseguibile il bene della vita a cui la ricorrente originariamente aspirava ”. Sotto tale profilo la pronuncia sarebbe però erronea ed illegittima in quanto la delocalizzazione dell’impianto non farebbe venire meno l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego dell’autorizzazione, quanto meno ai fini dell’accertamento della responsabilità della P.A. per lesione di interesse legittimo conseguente all’adozione di atti illegittimi.

4.2 - Il motivo è fondato in quanto, indipendentemente dalla scelta di delocalizzare l’impianto e restando del tutto irrilevante la circostanza (affermata ma non dimostrata) che tale delocalizzazione sarebbe stata dovuto all’indebito diniego opposto dall’Amministrazione, l’accertamento della eventuale concreta spettanza del bene della vita richiesto all’Amministrazione e da questa negato risultava necessario ai fini del richiesto ristoro del danno da lesione di interessi pretensivi.

4.3 – “ II - ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO SULLA DOMANDA RISARCITORIA E SUL DANNO DERIVANTE DA ILLEGITTIMITÀ PROVVEDIMENTALE”.

Il pregiudizio subito dall’appellante dall’illegittimo diniego dell’AUA sarebbe stato assolutamente palese in quanto, indipendentemente dalla ricostruzione della natura della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’interesse legittimo, la -OMISSIS- S.r.l. aveva già dedotto la sussistenza degli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c., ossia il danno ingiusto, in nesso di causalità e l’elemento soggettivo.

4.4 - Al riguardo considera il Collegio che per gli interessi pretensivi – come nel caso di specie - l'obbligazione risarcitoria affonda le sue radici nella verifica sostanziale della spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell'Amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato, eventualmente in base ad un calcolo solo probabilistico (danno da perdita di chance).

5 - In relazione a quanto già considerato in relazione al primo motivo d’appello, di ordine solo procedurale, ai fini della decisione sul secondo motivo, avente invece natura e conseguenze sostanziali, il Collegio ritiene necessario passare all’esame delle successive censure, introdotte in primo grado e riproposte in appello, volte a dimostrare la eventuale spettanza della richiesta autorizzazione unica ambientale.

5.1 - “ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO SUL PRIMO MOTIVO DI RICORSO DI PRIMO GRADO”.

L’appellante deduceva in primo grado i vizi di eccesso di potere, erroneità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, carenza di istruttoria, violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 8 del DPR 357/97, violazione o falsa applicazione della Circolare della Regione Abruzzo prot. 9040 Bnparc del 21.12.2012 quanto all’arresto del procedimento a causa del mancato ottenimento della valutazione di incidenza ambientale – VINCA.

In particolare, l’interruzione dell’AUA sarebbe stata illegittima, a fronte sia della non necessità della VINCA, in quanto la valutazione di incidenza era richiesta unicamente per “ interventi che comportino variazioni quali-quantiative delle emissioni ” sia a fronte di un parere rilasciato dal Comune di Treglio, sprovvisto di qualsivoglia attribuzione in ragione del fatto che l’area SIC in cui ricadeva l’impianto era collocata nel solo territorio del diverso Comune di Rocca San Giovanni e non del Comune di Treglio e,, comunque inficiato da una grave carenza di motivazione e di istruttoria, comprovata – si sostiene- dalla mancata valutazione dello studio di VINCA presentato dalla societ,à da cui risulterebbe l’assenza di qualsiasi incidenza significativa sull’area SIC in questione, mentre il citato Comune di Rocca San Giovanni si sarebbe limitato a richiamare acriticamente le determinazioni del Comune di Treglio senza operare una propria autonoma valutazione.

5.2 – In primo grado l’appellante aveva inoltre dedotto i vizi di “error in procedendo e judicando” sull’erronea qualificazione della richiesta di AUA relativa ai punti di emissione E1 e E2 quale “modifica sostanziale” e quanto alla la mancanza del parere dell’A.R.TA., con conseguenti vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità, perplessità, violazione e falsa applicazione dell’art. 275 comma 21 lett. n) dlgs. 152/2006. Al riguardo, non vi sarebbe alcun dubbio che l’illegittimità del provvedimento negativo emesso dall’amministrazione abbia causato un grave danno alla società appellante, essendo stata negata l’autorizzazione in totale assenza del parere sulle emissioni rilasciato dall’A.R.T.A., che aveva erroneamente affermato di non poter esprimere il parere di competenza ritenendo carente la documentazione depositata, imponendosi pertanto una riedizione del predetto parere.

5.3 – In primo grado era stato altresì dedotto un ulteriore vizio di “ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO” in quanto, alla luce di quanto già esposto, la sentenza sarebbe stata erronea anche laddove affermava il carattere solo procedimentale dei motivi proposti avverso i pareri della ASL, che il Giudice di prime cure ha ricondotto all’assenza di adeguata valutazione della documentazione allegata all’istanza.

5.4 – Infine, già in tale sede era stato dedotto che l’illegittimo diniego dell’AUA aveva arrecato alla società ricorrente ingenti danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 8.245.031,00 dei quali si richiede il risarcimento ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e dell’art. 30 del CPA.

5.5 – Tutte le predette censure vengono analiticamente e radicalmente confutate dalle Amministrazioni costituite in giudizio, che attribuiscono il mancato rilascio dei titoli indicati alla esclusiva responsabilità delle carenze documentali e alle problematiche ambientali che avrebbero caratterizzato la domanda di AUA.

6 – Ai fini della valutazione delle soprindicate censure, a giudizio del Collegio assume valore dirimente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse proposta dal Comune di Treglio con le proprie memorie del dicembre 2023.

6.1 - Secondo la predetta eccezione, infatti, il ricorrente ha gravato il provvedimento di diniego con esclusivo riferimento: - al parere del Comune di Treglio (e a quello di Rocca San Giovanni) in materia di Valutazione di incidenza ambientale;
- al parere della Asl in materia igienico-sanitaria;
- ad una presunta omissione nella espressione di parere tecnico da parte dell’A.R.T.A.

Ne deriva, eccepisce il Comune, che sono rimasti privi di contestazione o censura sia il parere negativo del Comune di Treglio in materia igienico-sanitaria, sia il parere negativo del Comune di Treglio in materia di inquinamento acustico, sia e soprattutto il parere negativo espresso dal Comune di Treglio in materia di emissioni in atmosfera e gestione dei solventi, nonché tutti i rilievi sostanziali mossi dalla A.R.T.A. con riferimento alle criticità in concreto del progetto con riferimento al ciclo produttivo, alla gestione dei solventi, alle emissioni in atmosfera. Pertanto, da un lato, il ricorso risulterebbe privo di interesse alla decisione dal momento che, anche in caso di accoglimento dei motivi, resterebbe in piedi e non oggetto di censura alcuna il diniego opposto dal Comune di Treglio in materia igienico-sanitaria, che deve ritenersi insuperabile e ostativo e che in ogni caso precluderebbe l’accoglimento dell’istanza di AUA. Sotto altro profilo, risulterebbero non contestate nel merito tutte le criticità individuate dal Comune di Treglio e dall’A.R.T.A. nei rispettivi pareri, che dovrebbero darsi come riconosciute dal ricorrente. Tali elementi sostanziali, non contestati, precluderebbero anch’essi il rilascio dell’AUA, in quanto dimostrativi dell’incompatibilità del quadro emissivo con le previsioni di legge.

6.2 – Indipendentemente dall’effettiva portata della predetta eccezione ai fini del riconoscimento della non debenza del titolo da parte dello stesso ricorrente, essendo la stessa eccezione, viceversa, contestata dall’appellante, considera il Collegio che, come già rilevato, a seguito della delocalizzazione dell’impianto produttivo l’interesse a ricorrere dell’appellante, radicalmente escluso dal TAR, può essere ritenuto tuttora sussistente solo ai limitati fini del risarcimento dovuto per la violazione dell’interesse pretensivo legato all’indebito diniego del richiesto titolo autorizzatorio (l’AUA).

6.3 - Orbene, la fondatezza della pretesa dell’appellante al rilascio dell’AUA risulta irrimediabilmente confutata dalla eccezione da ultimo esaminata, in quanto riferita a circostanze oggettive e non controverse in atti, che rendono non dovuto il rilascio del titolo indipendentemente dall’ulteriore accertamento della fondatezza nel merito delle censure dedotte, precludendo ogni ipotesi di risarcimento anche solo per perdita di chances.

7 – Alla stregua delle pregresse considerazioni risulta confermata la parziale inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza, per la restante parte, del ricorso di primo grado, dovendo pertanto trovare conferma l’appellata sentenza di primo grado con le sopraindicate integrazioni motivazionali.

8 – In conclusione, l’appello deve essere respinto, unitamente alla domanda risarcitoria proposta. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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