Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-05-10, n. 202203689
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2022
N. 03689/2022REG.PROV.COLL.
N. 09846/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9846 del 2018, proposto dal colonnello -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte delle Gioie n. 24,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
del brig. gen. -OMISSIS-, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima bis , n. -OMISSIS-/2018, pubblicata il 20 agosto 2018, di reiezione del ricorso n. -OMISSIS-/2013 proposto dall’odierno appellante in materia di avanzamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 aprile 2022 il consigliere G C P e udito per la parte appellante l’avvocato R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante, all’epoca colonnello dell’Esercito Italiano, ha a suo tempo proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.a.r. per il Lazio avversando l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore per l’anno 2013, nel cui ambito ha conseguito il punteggio di 27,80 classificandosi all’8° posto della graduatoria di merito, non utile per l’iscrizione in quadro, essendo risultato promosso esclusivamente il controinteressato con il punteggio di 27,87.
L’ufficiale, con ricorso introduttivo poi integrato con successivi motivi aggiunti, si è affidato in primo grado ad un’unica ed articolata censura, con la quale ha dedotto violazione delle norme che disciplinano la peculiare materia, eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà del giudizio valutativo, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione delle risultanze documentali e dei presupposti, nonché “ precostituzione in negativo del giudizio sul ricorrente ”.
In estrema sintesi, l’interessato ha dedotto in quella sede eccesso di potere sia in senso assoluto sia in senso relativo, ritenendo che la Commissione di avanzamento avesse utilizzato nei suoi confronti un metro valutativo deteriore rispetto all’allora parigrado chiamato in causa, in ordine al quale egli sostiene di vantare maggiori e più qualificati titoli.
2. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso con la sentenza qui gravata, ritenendo l’insussistenza nella fattispecie dell’eccesso di potere in senso sia assoluto sia relativo e concludendo che la valutazione complessiva della – pur brillante – carriera del ricorrente e di quella del chiamato in causa consente di escludere illogicità, irragionevolezza e/o travisamento dei fatti da parte della Commissione, elementi questi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, consentirebbero il sindacato di legittimità del giudizio oggetto della controversia.
3. Avverso detta pronuncia l’interessato ha proposto appello, anche in questo caso affidandosi ad un’unica ed articolata doglianza e deducendo, in sintesi, apoditticità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ed eccesso di giurisdizione, nonché riformulando le censure già proposte in primo grado.
3.1. L’appellante sostiene, in particolare, che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto rilevante, tra l’altro, una condanna penale ( recte : un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti) a suo carico risalente al 1999 così sostituendosi di fatto alla Commissione valutatrice, che, secondo le risultanze del giudizio di avanzamento, di tale circostanza non aveva tenuto minimamente conto; e ciò anche in considerazione del fatto che, in sede di valutazione disciplinare conseguente all’esito del relativo procedimento penale, l’Amministrazione non aveva ritenuto sussistente alcuna responsabilità a carico dell’ufficiale, nonché del fatto che nessun rilievo detta pronuncia penale aveva avuto né nel successivo giudizio di avanzamento al grado di Colonnello, nel 2007, allorquando l’ufficiale era stato promosso in prima valutazione e nella prima posizione della graduatoria di merito, né, ancora, ai fini della successiva concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
3.2. Il giudice di prime cure non avrebbe, inoltre, adeguatamente valutato l’erroneità dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riferimento alle varie qualità oggetto di ponderazione, tenuto conto dei titoli del ricorrente rispetto a quelli vantati dal controinteressato con riferimento, in particolare, alle benemerenze, alle ricompense morali ed alle onorificenze, agli incarichi di particolare rilievo e responsabilità ricoperti nell’arco dell’intera carriera, alla documentazione caratteristica (con particolare riferimento a quella relativa proprio al periodo immediatamente antecedente il giudizio di avanzamento); allo stesso modo, il primo giudice non avrebbe correttamente valutato i presupposti del punteggio attribuito dalla Commissione in ordine all’attitudine ad