Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-27, n. 202203275

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-04-27, n. 202203275
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203275
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03275/2022REG.PROV.COLL.

N. 04499/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2015, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, n. 3;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2022 il Cons. I V, nessuno essendo presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di Finanza (di seguito “MEF-GdF”) ha impugnato la sentenza del Tar per il -OMISSIS- n. -OMISSIS-, pubblicata il 25.2.2015, che – a spese compensate – ha accolto, dopo averli riuniti, i due ricorsi proposti dalla persona fisica pure in epigrafe indicata volti all’annullamento:

- con il primo ricorso:

-- della comunicazione telegrafica n. 0137437/13 in data 29.4.2013, notificata il 2.5.2013, del Comando regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza;

-- dell’atto n. 0233314/13 in data 23.7.2013, non notificato, del Comando regionale -OMISSIS- della Guardia di Finanza;

-- dell’atto n. 0349416/13 in data 4.12.2013, non notificato, del Comando generale della Guardia di Finanza;

-- di tutti gli atti del procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio noti e non, ancorchè prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti;

- con il secondo ricorso:

-- del verbale modello BL/B n. 58 del 16.1.2014, notificato in pari data, del Ministero della difesa-Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS--CMO 3^;

-- di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato, qui in sintesi che il ricorrente:

- con l’atto primariamente censurato era stato posto in congedo, con decorrenza 6.8.2012, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile ai sensi dell’art. 912 c.o.m. e, tenuto conto della data di quell’atto, lo stesso aveva prestato servizio effettivo fino al 2.5.2013;

- prima del congedo era stato dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato (s.m.i.), con una prognosi di 90 giorni, con provvedimento della CMO del 28.8.2012. Poi, in data 7.2.2013, lo stesso era stato riconosciuto idoneo al servizio. A questo accertamento medico aveva fatto seguito la determinazione di collocamento in congedo del 29.4.2013, senza che nel frattempo si eseguissero ulteriori accertamenti sanitari;

- nel corso del primo giudizio aveva dato atto di una convocazione per una nuova visita medica, risoltasi col verbale 16.1.2014 che lo dichiarava “ non idoneo totalmente e permanentemente al servizio d’istituto, si idoneo alla riserva, si idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero di appartenenza ”;

- aveva quindi chiesto (il 12.2.2014) il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del MEF, palesando però il suo interesse alla decisione perché il censurato provvedimento di congedo poteva ostacolargli l’auspicato transito nei ruoli civili;

- con motivi aggiunti aveva censurato la determina 11.6.2014 che, in ottemperanza cautelare, lo aveva reimmesso in servizio con decorrenza 21.2.2014 invece che 6.8.2012, quando s’era illegittimamente interrotto il rapporto di lavoro;

- col secondo ricorso aveva censurato il verbale 16.1.2014 limitatamente alla parte in cui, da un lato, s’indicava la decorrenza degli effetti dell’accertamento medico dal 7.2.2013 e, dall’altro, si faceva riferimento alla tabella B, comprensiva di tipologie di menomazioni non compatibili con la declaratoria di inidoneità totale e permanente al servizio d’istituto.

1.2. In diritto, la sentenza – ricordato il quadro regolatorio di riferimento ha motivato la decisione affermando, qui in sintesi, che:

- ai sensi dell’art. 905 c.o.m., praticamente riproduttivo dell’omologo art. 29, co. 1, della l.n. 599/1954, il militare, al termine del periodo massimo di aspettativa, deve essere nuovamente sottoposto all’accertamento dei requisiti di idoneità prima dell’eventuale sua cessazione dal servizio. Cosa non accaduta però nella fattispecie, dato che “ solo in pendenza del (…) giudizio il ricorrente è stato sottoposto a visita, mentre il provvedimento di collocamento in congedo ha fatto seguito a precedenti accertamenti sanitari che avevano riconosciuto la temporanea inidoneità al servizio del militare (provvedimento della CMO del 28 agosto 2012) se non proprio la piena idoneità al servizio (provvedimento del 7 febbraio 2013) ”;

- non s’ignorava l’orientamento tendente ad escludere la rilevanza di detto ultimo accertamento sanitario, potendo essere sufficiente il materiale decorso del periodo massimo di aspettativa, onde lo stesso atto di cessazione dal servizio avrebbe natura meramente dichiarativa e decorrenza di effetti necessariamente ancorati alla data di superamento del biennio di aspettativa;

- nondimeno era preferibile un’interpretazione aderente al dato letterale della legge oltre che funzionale sia alla definizione dell’esatta categoria di congedo (assoluto o riserva) in cui collocare il militare sia al risultato di offrirgli la possibilità di chiedere il collocamento in altro ruolo (con un reimpiego costituente vero e proprio diritto soggettivo del militare), ai sensi degli artt. 930 c.o.m. e 1 del d.m. 18.4.2002 (il cui art. 1, co. 2, peraltro dispone che la CMO competente ad esprimere il giudizio di inidoneità servizio deve altresì fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale alla luce dell’infermità accertata);

- ovviamente per potersi conseguire il transito in altro ruolo deve persistere il rapporto di servizio del militare con l’amministrazione datoriale, ostandovi invece una già intervenuta cessazione del rapporto di impiego;

- la soluzione dell’apparente aporia tra automatismo della cessazione dal servizio conseguente al superamento del periodo massimo di aspettativa e rispetto del diritto soggettivo al reimpiego in altri ruoli si rinveniva peraltro nella disciplina del citato d.m. 18.4.2002 e “

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