Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-27, n. 201802576

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-04-27, n. 201802576
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802576
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2018

N. 02576/2018REG.PROV.COLL.

N. 03543/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3543 del 2017, proposto da:
Pentex Italia Limited S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M A S ed Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Canoel Italia S.r.l. non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 796/2016, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del d. m. 13 novembre 2015, che ha disposto la decadenza della concessione mineraria “Strangolalli”;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati M A S e Melania Nicoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1 - Con D.M. 4.8.1969, il MISE rilasciava concessione per l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (“Concessione Strangolagalli”) alla Lumax Oil S.p.A. e, dopo svariati rinnovi, con D.M. 23.4.1998, conferiva il medesimo titolo concessorio alla Pentex, società controllata al 100% dalla Lumax. In relazione a tale concessione, in scadenza il 4 agosto 2014, Pentex presentava richiesta di proroga in data 28 agosto 2013 a seguito della quale il Ministero apriva un procedimento istruttorio.

2 – In data 18 aprile 2014, da una condotta di collegamento dell’impianto, si verificava uno sversamento di greggio in un ruscello il cui flusso trasportava la sostanza combustibile a valle ove, successivamente, si verificava un incendio. L’attività estrattiva veniva pertanto sospesa, in attesa di nuova autorizzazione del MISE.

2.1 – A seguito di tale evento, in data 9.9.2014, il Ministero provvedeva all’apposizione di sigilli, mediante piombatura, sulla centrale, sui serbatoi e sulle aree afferenti. Mentre, con nota prot. 21306 del 11 novembre 2014, invitava la Pentex a presentare un piano di messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento incendiario, precisando che, in difetto, si sarebbe proceduto d’ufficio con imputazione alla Società delle spese sostenute. In assenza di riscontro, il Ministero, esperita una licitazione privata per la risoluzione delle problematiche ambientali, comunicava, con nota prot. 22 dicembre 2014, di aver provveduto ad aggiudicare i lavori per l’importo complessivo di € 45.200, 00 (+ IVA). Successivamente, con nota prot. 3307 del 18 febbraio 2015, comunicava l’inizio delle operazioni di bonifica e, con nota prot. 6319 del 23 marzo 2015, la conclusione delle stesse.

3 – In data 15 aprile 2015, l’UNMIG inviava alla Società un verbale di infrazione, relativo ad “ accertate violazioni alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori ”, invitandola a formulare eventuali osservazioni/controdeduzioni “ entro e non oltre 7 giorni ”. Con nota del 22 aprile 2015, il sig. A P (nel frattempo nominato rappresentante legale per l’Italia in sostituzione del sig. G F M), rappresentando la propria recente nomina, chiedeva un’estensione del predetto termine. Quindi, in data primo maggio 2015, il P riscontrava la richiesta. Successivamente, il medesimo, a fronte della richieste dall’Amministrazione, allegava il proprio atto di nomina a legale rappresentante per l’Italia, con indicazione dei relativi poteri di delega.

4 – In data 7 luglio 2015, il MISE - rilevato di non essere “ tuttora in condizioni di conoscere in via definitiva la situazione societaria, né l’identità dei soggetti incaricati della concessione mineraria Strangolagalli in Italia, con particolare riguardo a quelli che si occupano della sicurezza dei cantieri, la cui nomina, peraltro, è specificamente prevista dalla vigente normativa in materia ” e che, “ in tale situazione ”, il Ministero si trova “ nell’impossibilità di impartire disposizioni immediate ed urgenti per la salvaguardia dell’ambiente e del buon governo del giacimento, nonché di poter interloquire direttamente con i responsabili di cantiere in ordine ad eventuali profili di responsabilità civile e penale anche in materia di salute e sicurezza ” - richiamate le note del 10.9.2014 e del 15.4.2015, comunicava alla Società l’avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di decadenza della stessa dalla concessione.

4.1 - Con nota del 6.8.2015, Pentex riscontrava tale comunicazione, evidenziando le problematiche incorse alla Società, che avevano portato alle rilevate difficoltà di interlocuzione con l’Amministrazione e precisava l’esatta scansione temporale delle nomine della Società, ed in particolare quella del Rappresentante per l’Italia (A P), producendo il verbale dell’Assemblea dei soci della Pentex Italia tenutasi il 2.4.2014, nella quale la Lumax Oil, socio al 100%, aveva proceduto a tale nomina.

5 – In data 13.11.2015, veniva emanato il decreto di decadenza dalla concessione “Strangolagalli” e, in data 17.02.2016, veniva nominato il custode minerario.

6 - Con ricorso notificato in data 26.1.2016, la Società impugnava quest’ultimo decreto avanti il TAR per il Lazio, Sede di Latina, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili.

6.1 – In data 16.3.2016, il MISE avviava la procedura per la riassegnazione della concessione “Strangolagalli”, impugnata dall’appellante con ricorso per motivi aggiunti.

7 - Con la sentenza del 15.12.2016, n. 796, il TAR respingeva il ricorso. Avverso detta pronuncia proponeva appello la Società, per i motivi di seguito esaminati.



DIRITTO

1 - Con l’appello si deduce in primo luogo la violazione delle disposizioni normative alla base del provvedimento di decadenza (artt. 26 e 30 R.D.