Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-07, n. 202303614
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 03614/2023REG.PROV.COLL.
N. 04733/2022 REG.RIC.
N. 05343/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4733 del 2022, proposto da
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A e A C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L L in Roma, alla via Appennini, n. 46;
contro
Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C e F C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Savini in Roma, alla via Sabotino, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2022, proposto da
Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, B C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Savini in Roma, alla via Sabotino, n. 12;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Commissario straordinario di Governo ex art. 3 OPCM n. 218/95, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
Sindaco del Comune di Napoli, nella qualità di Commissario straordinario di Governo ex art. 3 OPCM n. 218/95, non costituito in giudizio;
Comune di Napoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. I, n. 1908/2022, resa tra le parti
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario straordinario di Governo ex art. 3 Ordinanza Pcm n. 218 del 26 Giugno 1995;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Grasso e dato atto della richiesta di passaggio in decisione, senza la preventiva discussione, formalizzata dagli avvocati Cuomo e Cimadomo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
1.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania, il Consorzio Edilpartenope, in liquidazione, sollecitava, nei confronti del Sindaco di Napoli – nella qualità di Commissario delegato, in forza dell’art. 3 della l. 9 agosto 1004, n. 496 ed ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1995, n. 218, alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica relative al Comune capoluogo – l’ottemperanza del provvedimento monitorio n. 4889 del 4 settembre 2020, munito di formula esecutiva in data 17 dicembre 2020, con il quale il Tribunale di Napoli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 101.648,87, oltre accessori.
Nella resistenza del Comune di Napoli, con ordinanza n. 1908 del 22 marzo 2022 il TAR – acclarata la perdurante pendenza della procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 1, commi 888 ss. della l. n. 205/2017 – disponeva, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 79 c.p.a., la sospensione del giudizio sino alla data della approvazione (o della mancata approvazione) del piano da parte della Corte dei Conti.
2.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Napoli impugnava la ridetta ordinanza, nella parte in cui – pur avendo recepito, per quanto di ragione, la propria istanza intesa alla sospensione del giudizio, peraltro formulata in via dichiaratamente gradata – aveva nondimeno omesso l’esame della propria preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, argomentata in ragione della estraneità dell’Amministrazione comunale all’operato del Sindaco, investito nella qualità di Commissario governativo.
In ragione del denunziato errore di fatto e di diritto – emergente ictu oculi dal rilievo che la decisione impugnata aveva imputato la costituzione in giudizio e l’attività difensiva dispiegata al Comune di Napoli in proprio e non al Sindaco, nella ridetta qualità, che per parte sua non si era, in realtà, neppure costituito – la stessa aveva, implicitamente ed in guisa anche solo prospetticamente lesiva, finito per implicitamente imputare al bilancio comunale la responsabilità per l’adempimento del debito in contestazione.
3.- Si costituiva in giudizio, in resistenza, il Consorzio Edilpartenope, il quale proponeva, con la comparsa, appello incidentale autonomo, con il quale sposava integralmente l’impostazione censoria del Comune, convergendo nell’istanza di annullamento dell’ordinanza appellata, “ con ogni conseguenza di legge ”.
Peraltro, per mero disguido, l’appello de quo , proposto in via incidentale, veniva incardinato (anche) come ricorso autonomo, rubricato con distinto numero di ruolo generale (RG n. 5343/2022).
4.- Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2023, le cause – sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, affidate ad istanza di passaggio in decisione senza discussione – venivano chiamate congiuntamente e riservate a sentenza.
DIRITTO
1.- In via preliminare, occorre disporre la riunione dei ricorsi, sia in ragione dell’erronea iscrizione “ a ruolo ”, come autonomo e distinto gravame, del ricorso proposto, in realtà, solo in via incidentale dal Consorzio Edilpartenope, sia in ragione del fatto che gli stessi risultano, in ogni caso, indirizzati avverso la medesima decisione (cfr. art. 96, comma 1 c.p.a.).
Importa, invero, osservare che – per quanto il meccanismo della iscrizione nel “ registro generale dei ricorsi ” delle cause proposte dinanzi al giudice amministrativo presenti, alla luce dell’art. 1 delle norme di attuazione del c.p.a., evidenti tratti differenziali rispetto a quello prefigurato, in base agli art. 168 c.p.c. e 71 ss. delle relative disp. att., per il rito civile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2002, n. 2024, che argomenta dalla “ differente struttura del processo ” e dalla “ autonoma ” previsione dell'articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1906, n. 642, oggi trasfusa, senza modifiche di rilievo, nell’art. 1, comma 2 cit.) – deve ritenersi che, le quante volte sia stata erroneamente reduplicata l’iscrizione a ruolo della medesima causa, il rimedio processuale consista in ogni caso nella riunione dei due procedimenti, chiamati ad una trattazione congiunta (cfr. art. 273, comma 1 c.p.c., applicabile anche al rito processuale amministrativo in virtù del rinvio esterno ex art. 39 c.p.a., trattandosi di un “ principio generale ” che non trova ostacolo in ragioni di specifica incompatibilità): in tal senso, tra le molte, Cass., sez. III, [ord.] 9 novembre 2020, n. 24974; Id., sez. III, 4 luglio 2007, n. 15123; Id., sez. I, 24 maggio 2007, n. 12161; Id., sez. I, 9 novembre 2004, n. 21349; Id., sez. III, 23 dicembre 2003, n. 19775.
Vero è in effetti, con più lungo discorso:
a ) che nel processo amministrativo l’inserimento della causa nel “registro generale dei ricorsi ” (e la pedissequa attribuzione di un numero d’ordine, identificativo della “ causa ”, ai fini della formazione, secondo “ le disposizioni del presidente ”, dei successivi “ ruoli ”: cfr. art. 2, comma 4 disp. att.) non procede (a differenza del rito civile) dall’impulso di parte, ma è attività integralmente rimessa agli uffici di “ segretariato ”: non è, con ciò, prevista una formale attività di “ iscrizione […] a ruolo ” – che è atto della “ parte ” e che postula, per tal via, la “ presentazione ” di apposita “ nota ” in funzione propulsiva (cfr. art. 168 c.p.c. e 71 disp. att. cit.) – ma solo una automatica “ iscrizione ”, secondo un ordine cronologico, dei “ ricorsi ” proposti e depositati (cfr. art. 1, comma 2 disp. att. c.p.a.) ed una correlata “ annotazione ” dei successivi atti processuali relativi alla medesima controversia (cfr. comma 1);
b ) che, per tal via, quando un appello proposto in via incidentale sia stato ritualmente “ annotato ” in relazione ad una causa già incardinata, la sua distinta ed erronea “ iscrizione ” come gravame autonomo non prefigura la (fisiologica: cfr. art. 96, comma 1 c.p.a.) vicenda delle “ impugnazioni proposte separatamente ”, che sollecitano un “ solo processo ”, ma una (patologica) duplicazione della “ stessa causa ”: e nondimeno, nella impossibilità di procedere ad una cancellazione