Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-14, n. 202001178
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Pubblicato il 14/02/2020
N. 01178/2020REG.PROV.COLL.
N. 02345/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2014, proposto da
Ennetielle S.r.l., con sede in Milano, in persona Presidente pro-tempore del Consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti F G S e T G, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Paisiello n. 55, per mandato su foglio separato congiunto all’appello, con domicili digitali come da registri di giustizia;
contro
Ente Parco Agricolo Sud Milano, e per esso la Provincia di Milano, e quindi la sottentrata Città Metropolitana di Milano, quale ente gestore, in persona del legale rappresentante
pro-tempore
, rappresentata e difesa dagli avv.ti M F, N M Gabigliani, A Z, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell’avv. Giovanni Crisostomo Sciacca, per mandato su foglio separato congiunto all’atto di costituzione in giudizio di nuovi difensori, con domicili digitali come da registri di giustizia;
nei confronti
Comune di San Giuliano Milanese, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Marletta e A M, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Confalonieri n. 5, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, con domicili digitali come da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione 2^, n. 2561 del 20 novembre 2013, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso in primo grado n.r. 3533/2003, proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Agricolo Sud Milano n. 30 del 25 luglio 2003, relativa a “proposta di piano stralcio di cintura urbana – comparto 3 denominato Parco delle Abbazie- sub comparto 3.2. Chiaravalle - Macconago. Ambito San Giuliano Milanese ”, nonché per il risarcimento dei danni patiti dall’interessata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano, e quindi della sottentrata Città Metropolitana di Milano quale ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, e del Comune di San Giuliano Milanese;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 5825 del 10 ottobre 2018 e la documentazione depositata in esecuzione degli incombenti con essa disposti;
Viste le memorie difensive e di replica, depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. L S e uditi l’avv. F G S, per l’appellante Ennetielle S.r.l., l’avv. A Z per la Città Metropolitana di Milano e l’avv. A M per il Comune di San Giuliano Milanese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) La società Ennetielle S.r.l., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso in primo grado n.r. 3533/2003 ha impugnato la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco Agricolo Sud Milano recante “ proposta di piano stralcio di cintura urbana – comparto 3 denominato Parco delle Abbazie- sub comparto 3.2. Chiaravalle - Macconago. Ambito San Giuliano Milanese ”, in relazione alla riclassificazione di un vasto compendio immobiliare (esteso circa mq. 1.117.065) di dichiarata proprietà, in località Sesto Ulteriano del Comune di San Giuliano Milanese, che ne precluderebbe l’utilizzazione come proposta dall’interessata con un piano attuativo del P.R.G. comunale.
1.2) Premesse le vicende relative al pregresso contenzioso, definito con sentenza del T.A.R. per la Lombardia n. 6955 del 24 ottobre 2001 (recante annullamento di deliberazioni consiliari comunali attinenti alla reiezione del piano attuativo e a una variante al P.R.G. che modificava la destinazione urbanistica delle aree di cui al compendio da “ zona speciale V - verde attrezzato” a “zona agricola ”), la società interessata ha dedotto, in sintesi, i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione dell’art. 26, paragrafo 1, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta
Il compendio immobiliare è inserito nei “ Territori agricoli e verde di cintura urbana ”, ossia di aree che, ai sensi dell’art. 26 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco agricolo, “… per la loro collocazione intermedia tra l’agglomerazione dell'area milanese e i vasti territori agricoli di cintura metropolitana, costituiscono fasce di collegamento tra città e campagna ”.
Non si tratta, quindi, di aree di peculiare pregio ambientale sebbene di zone intermedie nelle quali l’edificazione deve ritenersi consentita sia pur nel rispetto dei valori generali di tutela paesaggistico-ambientale, e per le quali non sono previsti vincoli conservativi, nei quali, sempre ai sensi della richiamata normativa, “... devono essere contemperate le esigenze di salvaguardia, di recupero paesistico e ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con la realizzazione di interventi legati alla funzione di parco quali aree a verde, attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi e funzioni di interesse generale ...”.
Ne consegue la compatibilità tra le previsioni dell’art. 26 comma 1 e quella dell’art. 31 delle N.T.A. del P.R.G. che per la “ zona speciale V - verde attrezzato ” ammette le attività e infrastrutture sportive, ricreative e di interesse generale, quali impianti sportivi e edifici per la ricettività alberghiera.
2) Violazione dell’art. 26, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta sotto un secondo profilo
L’atto impugnato si pone altresì in contrasto con l’art. 26 comma 2 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco agricolo, che prevede che il piano di cintura urbana localizzi e dettagli gli interventi e le funzioni nel rispetto dei parametri sull’uso dei suoli agricoli definiti in sede di Piano di Settore Agricolo e tenga conto altresì delle destinazioni degli strumenti urbanistici comunali.
Il piano di settore agricolo approvato dall’Ente di gestione del Parco prevede la possibilità di destinare ad usi extra agricoli (e quindi a attrezzature sociali e ricreative, impianti sportivi) ben 141,5 ettari aggiuntivi rispetto alle aree già in atto destinate a tali attrezzature e già comprese dalle tavole del piano territoriale di coordinamento.
Se ne deduce che “… nelle more dell'adozione del medesimo Piano di Cintura - tutte le iniziative volte alla realizzazione di funzioni extraagricole ammesse dal piano territoriale di coordinamento del Sud Milano, rientranti entro i limiti dei succitati 141,5 ettari complessivi fissati dal Piano di Settore Agricolo, sono da considerarsi ammissibili sulla base della mera rispondenza ai disposti della pianificazione comunale ”.
Del pari è illegittima la previsione di “… riservare la quota del 30% (trentapercento) per usi extraagricoli alle sole attrezzature ricreative, sportive e ricettive già in attività ben prima dell'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco ”;e tale percentuale ha diversa incidenza se riferita ad un intero piano di cintura urbana, o, come nella specie, ad un suo stralcio limitato al solo territorio comunale di San Giuliano Milanese.
3) Violazione dell’art. 26, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano sotto ulteriore profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta sotto ulteriori profili
L’art. 26 comma 2 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco agricolo stabilisce che i piani di cintura urbana devono tener conto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici comunali (come riconosciuto con deliberazione n. 148 del 26 novembre 2002 di attivazione della redazione del Piano Stralcio, che prevedeva che orientamenti e indirizzi pianificatori andavano “concertati con gli strumenti di programmazione urbanistico-edilizia dei Comuni coinvolti nel comparto 3.2”) laddove l’atto impugnato “… modifica radicalmente lo strumento di programmazione urbanistica di San Giuliano Milanese (ossia il piano regolatore generale comunale) ”.
Nella specie, infatti, “… ne ha infatti mutato sia la destinazione di zona che gli indici di utilizzazione, diminuendo questi ultimi, con l'art.