Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-26, n. 201203750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-06-26, n. 201203750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203750
Data del deposito : 26 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03148/2008 REG.RIC.

N. 03750/2012REG.PROV.COLL.

N. 03148/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2008, proposto dalla signora A G, rappresentata e difesa dagli avvocati M A S e R I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M A S in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Comune di Ossuccio, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati B B, L S, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 40;
Consorzio del Lario e dei Laghi Minori;
Unione dei Comuni della Tremezzina;
Ministero per i beni e le attività culturali;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Regione Lombardia;
Provincia di Como;
Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Milano;
Gestione della navigazione dei Laghi Italia – Direzione di esercizio del Lago di Como;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Lombardia, 4 marzo 2008, n. 470;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Sandulli e l’avvocato Pagliaccia, per delega dell’avvocato Bianchi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora A G riferisce di risiedere in un edificio di sua proprietà, posto sulle rive del lago di Como, dinanzi all’Isola Comacina, e di essere titolare di concessione demaniale per due pontili di attracco e una boa d’ormeggio per piccole imbarcazioni.

Ella riferisce, altresì, di aver proposto nel corso del 2006 ricorso dinanzi al T.A.R. della Lombardia al fine di ottenere l’annullamento degli atti con cui il Comune di Ossuccio aveva approvato il progetto preliminare e il progetto esecutivo finalizzati alla realizzazione in loco di un porto turistico destinato ad accogliere circa quaranta barche.

In particolare, l’appellante impugnava con il ricorso principale ( inter alia ):

- le delibere di Giunta con cui il Comune aveva approvato il progetto preliminare e il progetto esecutivo dell’opera;

- il verbale della Conferenza di servizi in data 29 settembre 2005;

- i pareri favorevoli alla realizzazione dell’intervento resi dalla Provincia di Como (1° dicembre 2005) e dalla competente Soprintendenza (17 novembre 2005).

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la signora G impugnava:

- la deliberazione del Consiglio comunale in data 11 aprile 2006 avente ad oggetto l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche;

- il decreto di concessione demaniale rilasciato dal Consorzio al Comune in data 11 agosto 2006;

Con ulteriori, distinti ricorsi per motivi aggiunti, la signora G impugnava ( inter alia ):

- la delibera di Giunta comunale in data 26 ottobre 2004, recante l’approvazione del progetto esecutivo;

- il provvedimento in data 25 gennaio 2007 con cui il Consozio del Lario aveva negato all’appellante il rinnovo della concessione demaniale relativa alla boa per l’ormeggio di un’imbarcazione, con contestuale invito a rimettere in pristino l’area;

- il provvedimento consortile in data 22 marzo 2007 con cui era stata disposta la revoca della concessione demaniale a suo tempo rilasciata all’appellante;

- l’atto con cui il Consorzio del Lario comunicava l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di pontili galleggianti antistanti i mappali di interesse dell’appellante.

Con la sentenza oggetto del presente appello il Tribunale adìto così provvedeva:

- accoglieva in parte il ricorso e per l’effetto annullava: i) la delibera di giunta avente ad oggetto l’approvazione del progetto del progetto esecutivo;
ii) il decreto di concessione demaniale in data 11 agosto 2006, l’ordine di rimozione della boa in data 2 novembre 2005 e il diniego di rinnovo della concessione della boa.;

- dichiarava inammissibili i motivi aggiunti, in particolare per la parte in cui erano state impugnate le delibere di approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo.

La sentenza in questione è stata impugnata dalla signora G, la quale ha chiesto in primo luogo che le relative statuizioni vengano intese nel senso che l’‘assorbimento’ dei motivi di ricorsi diversi da quello inerente la legittimità del progetto esecutivo comporti – in realtà – il riconoscimento della radicale invalidità che caratterizzava anche gli altri atti della procedura (es.: progetto preliminare e definitivo).

In definitiva, dovrebbe intendersi che sotto la non chiarissima formula dell’assorbimento dei motivi, il Tribunale abbia – a ben vedere – celato un vero e proprio accoglimento dei motivi di doglianza proposti avverso gli atti diversi dal progetto esecutivo (l’unico atto che la sentenza in epigrafe ha formalmente annullato).

Impostati in questo modo i termini della questione, l’appellante procede solo in via subordinata (ossia, per l’ipotesi di mancato accoglimento della richiamata ricostruzione sistematica) a riproporre i motivi di ricorso già proposti in primo grado e ritenuti assorbiti dal T.A.R.

In particolare, vengono riproposti i seguenti motivi (la numerazione qui riportata è mutuata da quella del ricorso in primo grado, puntualmente riproposta in sede di appello):

4) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 109 del 1994 e del d.P.R. 554 del 1999 – Carenza di istruttoria e di motivazione – Violazione della l. 241 del 1990 - Sviamento

Il Tribunale avrebbe omesso di rilevare una grave violazione delle regole procedurali sancite dall’articolo 14 della legge n. 109 del 1994, dal momento che né il progetto preliminare, né il progetto definitivo erano inclusi nel programma triennale delle opere pubbliche.

Inoltre, l’opera avrebbe potuto essere inclusa nel programma delle opere pubbliche solo se fosse stata rilasciata l’attestazione di conformità ai vigenti strumenti urbanistici (attestazione che risulta del tutto carente nel caso in esame, dal momento che il documento presente in atti si limita al riguardo a rendere attestazioni relative a circostanze inconferenti e non risolutive ai fini della legittimità dell’iter procedimentale).

5) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 109 del 1994 e del d.P.R. 554 del 1999 – Carenza istruttoria e di motivazione – Violazione della l. 241 del 1990 e del d.lgs. 267 del 2000 – Sviamento

La delibera di approvazione del progetto esecutivo (e gli atti alla stessa prodromici) risulterebbero illegittimi in quanto, al momento in cui la stessa era stata adottata, risultava del tutto carente un impegno contabile in senso proprio, risultando – piuttosto – in atti la mera dichiarazione di intenti al reperimento delle necessarie risorse.

6) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 109 del 1994 e del d.P.R. 554 del 1999 – Carenza istruttoria e di motivazione – Violazione della l. 241 del 1990 e del d.lgs. 267 del 2000 – Sviamento - Irragionevolezza

Le delibere di approvazione del progetto (nelle sue diverse articolazioni) risulterebbero viziate da gravi profili di eccesso di potere per non aver tenuto in adeguata considerazione il rilevante carico urbanistico aggiuntivo che la realizzazione del porto lacuale avrebbe determinato e per non aver valutato l’impossibilità di realizzare i parcheggi al servizio dello scalo (impossibilità che deriverebbe dalle caratteristiche fisiche dei luoghi in cui l’opera progettata avrebbe dovuto inserirsi).

7) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 109 del 1994 e del d.P.R. 554 del 1999 – Carenza istruttoria e di motivazione – Violazione della l. 241 del 1990 e del d.lgs. 42 del 2004 – Sviamento - Irragionevolezza

I numerosi vizi del progetto preliminare e la radicale carenza di quello definitivo determinerebbero l’illegittimità dei pareri resi dalla Soprintendenza e dalla Provincia sul progetto esecutivo. Ciò, in quanto tali pareri sarebbero stati espressi sull’erroneo convincimento della correttezza dell’iter procedimentale che aveva condotto all’approvazione del progetto esecutivo.

8) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12 aprile 1996, della l. 349 del 1986, del d.lgs. 42 del 2004, della l. 241 del 1990, della L.R. Lombardia n. 20 del 1999 e della L.R. 12 del 2005 – Violazione delle direttive 337/85/CE e 97/11/CE – Difetto di istruttoria

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che il progetto volto alla realizzazione del porto lacuale per cui è causa avrebbe dovuto essere preceduto da una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), anche in considerazione del fatto che il progetto avrebbe dovuto essere realizzato nell’ambito di una zona protetta ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs. 42 del 2004.

9) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del d.P.R. 380 del 2001 – Violazione della l. 241 del 1990 e della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 – Sviamento

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la tipologia di opera progettata dal Comune avrebbe richiesto il rilascio di un permesso di costruire (nel caso di specie, del tutto coerente), ai sensi del d.P.R. 380 del 2001.

10) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 38 del 2001, della l. 241 del 1990, della l. 109 del 1994, del d.P.R. 554 del 1999 e del R.D. 274 del 1929 - Sviamento

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare che sia il progetto preliminare che il progetto esecutivo erano stati firmati da geometri, laddove la complessità del relativo contenuto esulava dal contenuto dei progetti che possono essere predisposti da tale tipologia di professionisti ai sensi dell’articolo 16 del R.D. 274 del 1929.

11) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione della l. 241 del 1990 e del R.D. 726 del 1895

Un ulteriore vizio dell’intera serie procedimentale deriverebbe dall’obiettiva diversità fra il progetto che era stato posto alla base della richiesta comunale di rilascio della concessione demaniale sull’area e il progetto da ultimo approvato in sede esecutiva.

Tale circostanza risulterebbe idonea ad inficiare la legittimità sia della concessione demaniale, sia del progetto esecutivo in quanto tale.

17) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione della l. 109 del 1994 e del d.P.R. 554 del 1999 – Contraddittorietà intrinseca

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che l’opera per cui è causa era prevista da una delle schede del programma triennale delle opere pubbliche (si tratta della scheda denominata ‘Articolazione copertura finanziaria’), ma non era inclusa nella scheda relativa all’elenco annuale delle opere.

In tal modo, oltretutto, il progetto in questione non avrebbe potuto in alcun modo essere realizzato in quanto privo di adeguata copertura finanziaria.

18) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 109 del 1994, del d.P.R. 554 del 1999, dalla l. 241 del 1990 e del d.lgs. 267 del 2000 – Carenza di istruttoria e di motivazione – Sviamento.

Il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare che l’opera in questione risultasse priva di adeguata copertura finanziaria in quanto il protocollo d’intesa con la Provincia non solo non risultava perfezionato, ma – anche laddove concluso – avrebbe assicurato una provvista finanziaria pari a circa la metà delle somme necessarie per realizzare l’opera.

19) Violazione di legge ed eccesso di potere – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 12 aprile 1996, della l. 349 del 1986, del d.lgs. 42 del 2004, della l. 241 del 1990, del d.lgs. 152 del 2006, delle leggi regionali numm. 20 del 1999 e 12 del 2005, nonché delle direttive 337/85/CE e 97/11/CEE e dlel’art. 97, Cost. – Difetto di istruttoria

Il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la valutazione di impatto ambientale dell’opera per cui è causa fosse necessaria in quanto la struttura dell’impianto progettato rientrava certamente nella nozione di ‘porto’ (per la quale la V.I.A. è certamente richiesta) e non deponendo in senso contrario il fatto che il progetto prevedesse il ricorso a pontili galleggianti.

Ad ogni modo, la necessità di acquisire in via preventiva la V.I.A. deriverebbe dalle pertinenti leggi regionali che non risultano mai essere state abrogate.

20) Violazione di legge ed eccesso di potere – Sviamento, arbitrarietà, iniquità, perplessità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione della l. 241 del 1990 e del R.D. 726 del 1985.

Il T.A.R. avrebbe omesso di rilevare l’evidente illegittimità della concessione demaniale rilasciata al Comune dal competente Consorzio, in quanto la concessione faceva riferimento al contenuto di un’istanza che, medio tempore , era stata respinta in sede di Conferenza di servizi e non sarebbe potuta ulteriormente sottoporre a vaglio, se non previa ripresentazione della relativa istanza, con le modifiche richieste.

22) Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione e falsa applicazione della l. 241 del 1990 e della l. 109 del 1994 – Sviamento – Illogicità manifesta – Perplessità - Sviamento

Nel corso del giudizio il Comune avrebbe – in modo contraddittorio – dapprima affermato l’assenza di un atto di approvazione del progetto definitivo (giustificando tale carenza) e in seguito affermato l’esistenza di una delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo (si tratta della delibera n. 140 del 26 ottobre 2004).

Sotto tale aspetto, l’operato del Comune sarebbe certamente censurabile in quanto contraddittorio con le proprie stesse affermazioni ed in quanto la delibera di approvazione del progetto esecutivo (quand’anche esistente) risulterebbe del tutto viziata in quanto adottata in tempi talmente stringenti (dieci giorni dopo l’approvazione del progetto preliminare) da palesare l’impossibilità di un vaglio effettivo sul relativo contenuto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ossuccio, il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Il Comune appellato ha, altresì, proposto appello incidentale, osservando che i primi Giudici avrebbero dovuto pronunciare l’improcedibilità del ricorso inizialmente proposto per essere venuto meno, nelle more del giudizio, l’interesse in capo alla signora G alla sua proposizione e ulteriore coltivazione.

Ed infatti, dal momento che alla data del 31 dicembre 2007 era venuta a scadenza la concessione demaniale a suo tempo rilasciata alla signora G per il mantenimento di una boa (concessione ex se incompatibile con il progetto comunale), ne conseguirebbe che, al momento in cui la sentenza appellata è stata resa, sarebbe venuta meno la posizione legittimante alla proposizione del ricorso e, in ultima analisi, alla sua stessa prosecuzione.

In definitiva, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, al momento in cui la sentenza veniva resa, era venuta meno la circostanza (titolarità della concessione di boa) che rendeva la sua posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto a quella della generalità dei consociati.

All’udienza pubblica del 21 febbraio 2012 l’appello in epigrafe è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla proprietaria di un immobile posto sulle rive del lago di Como avverso la sentenza del T.A.R. della Lombardia con cui è stato accolto (ma solo in parte) il ricorso da lei proposto avverso gli atti con cui il Comune di Ossuccio (Co) ha deliberato di realizzare in area rivierasca un porto turistico e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti relativi.

2. In primo luogo deve essere esaminato l’appello incidentale, con cui il Comune di Ossuccio ha chiesto che la sentenza in epigrafe sia riformata per la parte in cui ha omesso di rilevare che la venuta a scadenza della concessione di boa a suo tempo rilasciata in favore dell’appellante avrebbe fatto venir meno la posizione legittimante alla proposizione e alla coltivazione del ricorso, così come l’interesse alla sua stessa prosecuzione.

Nella tesi del Comune, infatti, una volta venuta a scadenza la concessione a suo tempo rilasciata in favore della signora G, in capo a quest’ultima non sussisterebbe più un interesse di carattere differenziato e qualificato relativo alla presentazione di progetti volti alla modifica delle aree rivierasche.

2.1. L’argomento non può essere condiviso.

Si osserva al riguardo che, anche ad annettere rilevanza ai fini del decidere al fatto che, nelle more del giudizio, sia venuta a scadenza la concessione demaniale a suo tempo rilasciata in favore della signora G per il mantenimento di una boa sulla medesima area interessata dal progetto comunale, nondimeno la stessa vanterebbe un’autonoma legittimazione ed interesse alla coltivazione del ricorso nella sua indiscussa qualità di proprietario di un immobile antistante l’area interessata dal progetto per cui è causa.

Al riguardo il Collegio ritiene di prestare adesione al condiviso orientamento secondo cui il terzo ha titolo ad adire il Giudice amministrativo quando esista una situazione soggettiva ed oggettiva di stabile collegamento con la zona coinvolta da un intervento che, se illegittimamente assentito, sia idoneo ad arrecare pregiudizio ai valori urbanistici della zona medesima, onde la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo altresì la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante (Cons. Stato, IV, 29 luglio 2009, n. 4756).

La giurisprudenza di questo Consiglio ha altresì stabilito che l'art. 31 comma 9, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (come modificato dall'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765), nel legittimare chiunque a ricorrere contro le concessioni edilizie, pur non avendo introdotto un'azione popolare, va comunque correttamente inteso nel senso che deve riconoscersi una posizione qualificata e differenziata ai singoli proprietari siti nella zona in cui la costruzione è assentita e a tutti coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, ove gli stessi ritengano che per effetto della nuova costruzione, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche, si determini una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio, che i ricorrenti intenderebbero, invece, conservare (Cons. Stato, IV, 11 aprile 2007, n. 1672).

Ad avviso del Collegio il principio di diritto testé richiamato, pur essendo stato affermato in relazione all’impugnativa di concessioni edilizie, può agevolmente essere esteso – per intuibili ragioni sistematiche – alla materia che qui rileva dell’impugnativa di delibere comunali di approvazione di progetti comunque incidenti sui valori urbanistici della zona.

2.2. L’appello incidentale deve, quindi, essere respinto.

3. Si deve, quindi, passare all’esame del ricorso principale.

Come si è detto in narrativa, la signora G ritiene possibile una pronuncia la quale chiarisca che la sentenza appellata, pur avendo parlato di ‘assorbimento’ dei motivi di ricorso rivolti agli atti impugnati diversi dall’approvazione del progetto esecutivo, sarebbe da intendere nel senso che gli atti in questione sono stati dichiarati viziati dai primi Giudici.

Secondo l’appellante, infatti, “ l’analisi del complessivo (in est, al di là dell’improprio riferimento all’assorbimento) testo della sentenza convince che questa abbia raso al suolo la procedura sin dal suo primo atto, con conseguente totale soddisfacimento delle pretese dell’odierna cautelativa appellante ”.

3.1. La prospettazione offerta dall’appellante non può essere condivisa.

In primo luogo, si osserva che non appare accoglibile il tentativo di veicolare attraverso il rimedio dell’appello una sorta di interpretazione autentica di carattere ‘ortopedizzante’ nei confronti di una porzione della sentenza di primo grado che non risulta soddisfacente.

Non sembra, infatti, possibile articolare un appello di carattere ‘cautelativo’ (come qualificato dalla stessa appellante), condizionato all’adesione a una determinata opzione interpretativa in relazione alla portata effettiva del dictum della sentenza oggetto di gravame.

A tacer d’altro, l’adesione a tale opzione interpretativa renderebbe il Giudice di appello interprete in via autentica della pronuncia resa da altro Giudice e onererebbe il primo di stabilire se il gravame debba o meno essere articolato, in evidente contrasto con il principio dispositivo in materia di appello.

3.2. Ad ogni modo (e fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena affermato), non sembra che il dictum della sentenza appellata suffraghi in alcun modo l’interpretazione di tipo ‘correttivo’ proposta dall’appellante.

A tacer d’altro, risulta esservi una piena continuità logica fra la parte motiva della sentenza in questione (la quale ha affermato l’assorbimento dei motivi di ricorso proposti avverso gli atti diversi dall’approvazione del progetto esecutivo) e il dispositivo della stessa (il quale si è limitato, appunto, ad annullare la sola delibera di approvazione del progetto esecutivo e non anche degli ulteriori atti della procedura – ad es., l’approvazione del progetto preliminare -).

Quindi, non sembra sussistere alcuno spazio sistematico per ritenere che la sentenza in epigrafe abbia effettivamente “ raso al suolo la procedura sin dal suo primo atto ”, atteso che tale affermazione si pone in evidente contrasto con il combinato – e coerente – disposto della parte motiva in relazione alla parte dispositiva della pronuncia.

4. Si deve, quindi passare all’esame dei motivi di ricorso con cui la signora G ha riproposto i motivi già articolati in primo grado e ritenuti assorbiti dal Tribunale mercé l’accoglimento del motivo di ricorso proposto avverso la delibera di approvazione del progetto esecutivo.

4.1. I motivi in questione sono fondati nei termini di seguito specificati.

Una volta accertata l’esistenza della legittimazione e dell’interesse in capo all’appellante a coltivare i motivi di ricorso (e poi di appello) rivolti avverso l’intera serie procedimentale finalizzata alla realizzazione dei pontili per cui è causa, occorre esaminare i motivi in questione conferendo rilievo preminente a quelli il cui accoglimento impedirebbe in radice la realizzabilità dell’opera incidendo in radice sulla legittimità della procedura avviata dal Comune di Ossuccio.

4.1.1. Devono, quindi, essere esaminati il quarto, il quinto, il diciassettesimo e il diciottesimo dei motivi già articolati in primo grado e nella presente sede puntualmente riproposti, relativi alla mancata inclusione dell’intervento in questione nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche di cui all’articolo 14 della l. 109 del 1994 ( ratione temporis applicabile alla vicenda di causa).

I motivi in questione sono meritevoli di accoglimento.

E infatti, l’esame degli atti di causa palesa alcune rilevanti difformità fra il procedimento in concreto seguito dal Comune di Ossuccio e le disposizioni di legge in tema di programma triennale delle opere pubbliche, di elenco dei lavori da realizzare su base annuale e di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Al riguardo si osserva:

- che l’opera per cui è causa era inclusa in una sola delle tre schede in cui si articola il programma triennale delle opere, ma non anche nell’elenco annuale;

- che l’inclusione nell’elenco annuale, ai sensi del comma 9 dell’articolo 14 della l. 109 del 1994, sarebbe stata possibile solo previa indicazione dei mezzi finanziari già stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio del Comune, ovvero disponibili in base a contributi i risorse dello Stato o di altri Enti pubblici, ovvero ancora a seguito di alienazione di beni del patrimonio disponibile;

- dall’esame degli atti di causa risulta che il Comune di Ossuccio non disponesse per la realizzazione dell’opera in questione dei necessari mezzi finanziari e che sussistesse un mero protocollo di intesa con la Provincia di Como il quale – oltre a non rendere immediatamente disponibili le risorse necessarie – era limitato a un importo (euro 77.500) pari a circa la metà di quanto necessario per realizzare i pontili in parola, mentre gli ulteriori importi avrebbero dovuto essere acquisiti accendendo un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

- che, in definitiva, l’iter conclusosi con l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera non rispettava né le scansioni di legge in ordine alla questione della programmazione pluriennale, né le previsioni in ordine alla necessaria copertura finanziaria preventiva dei progetti.

Per le ragioni appena esaminate, deve concludersi nel senso della fondatezza dei motivi di appello con cui si è affermato il radicale vizio della procedura conclusasi con l’approvazione del progetto esecutivo e si è chiesto l’annullamento degli ulteriori atti della procedura impugnati in primo grado (in particolare: le delibere di approvazione del progetto preliminare e di quello esecutivo).

4.2. L’annullamento degli atti in questione esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso (già articolati in primo grado e nella presente sede puntualmente riproposti) con cui si è chiesto l’annullamento dei medesimi atti per ragioni diverse da quelle esaminate sub 4.1.1. (ci si riferisce, in particolare, ai motivi relativi alla controversa necessità di assoggettare il progetto in questione a V.I.A.).

4.2.1. Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto osservato sub 4.2. e ai limitati fini che qui rilevano si osserva, comunque, che risultano altresì meritevoli di accoglimento i seguenti motivi di appello:

- il sesto motivo, con il quale si è lamentato che gli atti comunali di approvazione del progetto fossero del tutto incongrui per non aver tenuto in adeguata considerazione: a) il carico urbanistico aggiuntivo che sarebbe stato determinato dai pontili per cui è causa una volta realizzati;
b) la difficoltà di inserire in modo armonioso l’opera in questione nell’ambito della difficile conformazione dei luoghi e del particolare andamento della strada statale che costeggia il lago di Como;

- l’undicesimo motivo di ricorso, con il quale si è lamentato che il progetto che era stato valutato al fine del rilascio della concessione sull’area fosse significativamente diverso dal progetto esecutivo, in tal modo comportando che la concessione medio tempore rilasciata non presentasse una reale attinenza con il contenuto effettivo del progetto oggetto di realizzazione.

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso incidentale deve essere respinto, mentre il ricorso principale deve essere accolto e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza in epigrafe, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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