Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 2025-03-04, n. 202501853
Accoglimento
Sentenza breve
4 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza breve
4 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2025
N. 01853/2025REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da Comune di Casalbordino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Coromano e Daniela Giancristofaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-società cooperativa, non costituita in giudizio;
per la riforma,
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il cons. Stefano Filippini;
Uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, in sostituzione dell'avv. Giuliano Di Pardo, Michele Coromano e Daniela Giancristofaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento n. 373 del 20 giugno 2024 con cui il Comune di Casalbordino ha confermato l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura abitativa della signora -OMISSIS- e ha irrogato alla medesima la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.
2. Con verbali e relazioni di sopralluogo della polizia municipale del 25/08, 26/08, 08/09, 09/09, 18/09, 23/09, 01/10, 20/10, 21/10 del 2021, il Comune accertava la realizzazione presso il camping -OMISSIS-, in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, di numerosi abusi edilizi, consistenti nella realizzazione di 109 piazzole, pavimentate e recintate, e di altrettante strutture abitative (bungalow) che, seppure non di fattura sempre identica tra loro, sostanzialmente si presentavano tutte come appoggiate stabilmente su supporti durevoli (costituiti da blocchi in laterizio e/o elementi in cemento, collegati tra loro con raccordi metallici o da tavolati lignei) ed erano allacciate ai servizi idraulici ed elettrici forniti dal gestore del “campeggio”; nel complesso, gli abusi accertati occupavano una superficie di circa mq. 17.100,00.
2.1. All’esito dell’istruttoria, il Comune accertava che:
i) il “camping -OMISSIS-” risultava gestito dalla -OMISSIS-Soc. Coop.;
ii) il terreno risultava di proprietà del signor -OMISSIS-;
iii) le strutture abitative -vere e proprie case mobili/bungalow- erano state realizzate e assemblate, alcune dalla stessa -OMISSIS-e altre dalla ditta Pinocchio s.r.l.;
iv) il kit di montaggio delle strutture in questione, o le case mobili già realizzate, erano stati acquistati da numerosi soggetti- tra cui l’odierna appellata- e collocati sulle piazzole in cemento locate dalla Tanytur.
2.2. Con ordinanza n. 69 del 6 dicembre 2021 il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive alla ditta esecutrice dei lavori, al proprietario del terreno e ai proprietari delle case mobili.
2.3. L’ordinanza di demolizione non veniva impugnata dai destinatari, ivi compresa l’odierna appellata.
2.4. Con ordinanza n. 373 del 20 giugno 2024 il Comune confermava l’acquisizione della struttura e dell’area di sedime