Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-14, n. 202201060
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2022
N. 01060/2022REG.PROV.COLL.
N. 01960/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti il Decreto n. -OMISSIS-e l’Ordinanza n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS-, il T.A.R. per il Veneto ha rigettato il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento del 13 novembre 2019, con il quale la Questura di Rovigo ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-
Il ricorrente in primo grado ha impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Dapprima con Decreto n. -OMISSIS-, quindi con Ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione ha rigettato la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2022.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado ha revocato il titolo di soggiorno, rilasciato il 17 luglio 2015, in ragione di una prognosi negativa di pericolosità sociale desunta da una serie di precedenti penali e di polizia, alcuni dei quali peraltro – come denunciato nel ricorso di primo grado – risalenti a data anteriore al rilascio del permesso revocato.
3. Il T.A.R., nella sentenza gravata, ha ritenuto che “ nel provvedimento impugnato le valutazioni effettuate dall’amministrazione hanno correttamente ed esaurientemente evidenziato la pericolosità sociale del ricorrente, profilo che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non è stato eliso dalle valutazioni espresse dalla Corte d’Appello di Venezia, in quanto, pur avendo riformato il decisum del Tribunale circa la sottoposizione dello straniero alla misura di sorveglianza per tre anni, riducendola ad un anno e sei mesi, ha comunque sottolineato proprio la sussistenza di recenti episodi, meritevoli di considerazione, che nel corso del 2018 hanno dimostrato una esclation di condotte violente e pericolose per la pubblica incolumità e sicurezza. (….)Il giudizio di disvalore e di pericolosità sociale espresso nel provvedimento impugnato, lungi dal manifestarsi come affetto da automatismo, ha quindi vagliato tutte le circostanze che hanno caratterizzato il comportamento del ricorrente, denotando una carenza di inserimento sociale, sebbene lo stesso sia titolare di una solida posizione lavorativa e goda di legami familiari radicati. Il giudizio di pericolosità non appare quindi affetto dai vizi denunciati, avendo l’amministrazione effettuato un giudizio che ha esaminato nel complesso tutto il periodo di presenza sul territorio nazionale del ricorrente, evidenziando come lo stesso, nonostante la stabile occupazione e la presenza di legami familiari, non abbia mantenuto un comportamento corretto e rispettoso della civile convivenza ”.
4. L’appellante, con il primo motivo, contesta il capo della sentenza del T.A.R. che ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado, e deduce “ Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione di fatti e difetto di motivazione;violazione di legge errata applicazione dell’art. 9 commi 4 e 7 T.U. Imm”.
Il mezzo lamenta l’ingiustizia della sentenza gravata in punto di scrutinio di legittimità della prognosi di pericolosità posta a fondamento del provvedimento questorile.
Con il successivi motivi contesta invece il capo della decisione che non ha accolto la censura relativa al ritenuto, mancato contemperamento fra valutazione di pericolosità sociale e le esigenze familiari (articolato con ulteriori argomenti di censura).
5. Tutti i motivi, ad avviso del Collegio, sono infondati.
Questa Sezione, nella citata ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, ha affermato che “ pur nella considerazione dell’inserimento familiare e lavorativo dell’appellante nel territorio dello Stato, appaiono prevalenti gli elementi fattuali, fondanti una prognosi controindicata, desumibili dalla motivazione del decreto n. -OMISSIS-della Corte d’Appello di Venezia [che, pur avendo ridotto l’entità della misura irrogata in primo grado, ha rilevato, nel recente passato, “almeno 5 episodi di violenza o minaccia (una addirittura giunta a livello di tentato omicidio), a comporre il quadro preoccupante di una recrudescenza di condotte criminose che indubbiamente minaccia la pubblica tranquillità”] ”.
Il Collegio condivide tale valutazione in merito all’infondatezza del gravame.
6. Il Decreto della Corte d’Appello di Venezia n. -OMISSIS-, richiamato dalla citata ordinanza cautelare, prodotto nel giudizio di primo grado, ha affermato che: “ Vi sono poi una serie di episodi di più recente accadimento, che meritano una particolare considerazione. Si tratta, in generale, degli esiti di discussioni, per le cause più disparate (da questioni contrattuali al ritardo nel recupero della figlia a scuola, ad un invito a moderare il tono, preso male) che sono manifestazione di una personalità incapace di trattenersi e di comportarsi civilmente ma non di un soggetto “dedito” a tale tipo di condotte. Nelle quali non è ravvisabile alcuna traccia di sistematicità ed anzi, in un certo senso, è possibile intendere il contrario, cioè una personalità in ebollizione, fumantìna, focosa, pronta ad esplodere per un nonnulla ma non per questo dedita, cioè intenzionalmente orientata, alla commissione di reati ”.
Il provvedimento prosegue osservando che “ Deve per contro darsi atto che nel corso del 2018 l’imputato si è reso responsabile di una serie di condotte che denotano una escalation di condotte violente e pericolose per la pubblica incolumità e sicurezza. Si tratta di ben 4 episodi di spaccio di sostanze stupefacenti (30 gennaio, 25 febbraio, 6 giugno e 5 ottobre) che, seppure di modesto rilievo se individualmente considerati (tanto che il -OMISSIS- non è mai stato arrestato), olisticamente valutate sono chiaro indice dell’inserimento del proposto nel mondo dello spaccio. A ciò si aggiungono, nello stesso tomo di tempo, almeno 5 episodi di violenza o minaccia (una addirittura giunta a livello di tentato omicidio), a comporre il quadro preoccupante di una recrudescenza di condotte criminose che indubbiamente minaccia la pubblica tranquillità, anche se dal catalogo vanno esclusi i maltrattamenti e la corruzione ai danni di minore indebitamente inseritivi dal tribunale ”.
7. Secondo consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato “ formatosi in tema di valutazione della pericolosità sociale in sede di diniego o revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo con particolare riferimento agli effetti di condanne ostative per reati in materia di stupefacenti e al bilanciamento dei diversi fattori relativi alla tutela di situazioni familiari e lavorative, l'attuale previsione dell'art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (nella versione applicabile ratione temporis in ragione della data di adozione dell'impugnato decreto di revoca) richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, segnatamente tenendo conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, con esclusione di ogni 'automatismo' in conseguenza di condanne penali riportate (v. in tal senso, ex plurimis, ;v., altresì, Corte Cost. 27 marzo 2014, n. 58) ” (così la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4708/2016;in senso analogo, da ultimo, la sentenza n. 5755/2020).
Alla luce delle richiamate risultanze emerge con chiarezza un quadro fattuale che, nel caso di specie, lascia ritenere che la prognosi di pericolosità sociale ritenuta nel provvedimento di revoca sia stata formulata all’esito di un corretto esercizio del relativo potere, e che pertanto altrettanto corretto sia stato lo scrutinio del giudice di primo grado in merito alla censura sollevata dal ricorrente.
Il penetrante accertamento del fatto condotto dal giudice penale – al di là ovviamente della qualificazione giuridico-penale di tali fatti e delle relative conseguenze sanzionatorie, restituisce infatti un quadro assolutamente chiaro in relazione alla pericolosità del soggetto, e al suo inserimento non marginale od occasionale in dinamiche violente e criminali.
8. Alla luce di tale quadro, come correttamente ritenuto dal T.A.R., il provvedimento questorile non risulta essere stato adottato sulla base di un automatismo, bensì all’esito della concreta valutazione, in termini di indici di pericolosità, dei fatti suddetti (pur prendendosi atto che il -OMISSIS- “vive in Italia da anni con la compagna ed i figli, l’ultimo dei quali nato in data 08/08/2019”).
Questa Sezione, in fattispecie analoga, ha avuto modo di osservare come “ proprio la commissione del delitto in una fase avanzata del suo soggiorno in Italia denota il mancato perfezionamento del processo di integrazione, nonostante esso avrebbe dovuto essere favorito dalla posizione lavorativa conseguita ” (sentenza n. 1604/2019).
Pertanto, pur a fronte della durata del soggiorno e della situazione familiare, la pericolosità sociale è tale da non potere essere controbilanciata, come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato in primo grado.
9. In memoria la difesa dell’appellante deduce che il precedente per maltrattamenti riguarderebbe la coniuge dalla quale il -OMISSIS- ha successivamente divorziato, mentre l’attuale nucleo familiare vive in una situazione di armonia, il che evidenzia una esigenze di tutela dello stesso.
In argomento è sufficiente osservare per un verso che il precedente per maltrattamenti è solo uno dei (plurimi e gravi) fatti sulla base di quali è stata formulata la prognosi di pericolosità sociale;e, per altro verso, che proprio l’esigenza di cura del nucleo familiare avrebbe dovuto indurre l’appellante a tenere condotte compatibili con il rispetto del comando normativo.
La vicinanza nel tempo degli episodi considerati e la loro plurioffensività (si va da fattispecie di spaccio di stupefacenti, ad episodi di violenza e minaccia gratuite e per futili motivi), denotano pertanto un’attualità della prognosi negativa (non legata solo ad episodi risalenti), pur escludendo i fatti di “maltrattamenti e di corruzione ai danni di minore”, come chiarito dalla Corte d’Appello di Venezia.
10. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere rigettato.
Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.