Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-04-16, n. 201001654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, parere definitivo 2010-04-16, n. 201001654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001654
Data del deposito : 16 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04306/2009 AFFARE

Numero 01654/2010 e data 16/04/2010

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 9 febbraio 2010




NUMERO AFFARE

04306/2009

OGGETTO:

Ministero della Giustizia Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL DOTT. RAFFAELE MANCUSO AVVERSO IL GIUDIZIO NEGATIVO RIPORTATO ALLE PROVE SCRITTE DEGLI ESAMI DI AVVOCATO PER L’

ANNO

2008 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 036.008.001-138 del 9 ottobre 2009, pervenuta il 30 ottobre successivo, con la quale il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere M G C;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell’Amministrazione;


Premesso e considerato:

Il dott. Raffaele Mancuso, che nel dicembre 2008 ha partecipato all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo risultando non idoneo all’esito delle prove scritte, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del giudizio redatto dall’apposita sottocommissione giudicatrice.

Le doglianze vengono sostanzialmente motivate attraverso la citazione di massime giurisprudenziali di alcuni T.A.R. che ritengono il punteggio numerico insufficiente ad assolvere l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L’Amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è effettivamente infondato.

L’obbligo di motivare sussiste, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nel caso in cui l’Amministrazione ponga in essere un’attività provvedimentale e non di giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1996, n. 747)..

Le valutazioni compiute dalle commissioni di esame sono espressioni di giudizio e non atti provvedimentali e, in quanto tali, non rientrano nell’ambito della normativa richiamata, mentre i punteggi numerici sono espressamente previsti dalla legge regolatrice degli esami di cui trattasi (art. 17 bis R.D.L. 22 gennaio 1934 n. 37).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato, e anche della Sezione, è orientata nel senso di ritenere che “anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2006 n. 2306).

In ogni caso, nella fattispecie in esame, l’attribuzione di un punteggio è accompagnato da motivazioni analitiche, come risulta dal verbale allegato agli atti.

Per quanto riguarda l’apposizione di segni di correzione, l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, sia in sede giurisdizionale che consultiva, è quello di ritenere legittimo il solo voto numerico “anche nell’ipotesi in cui non siano stati apposti sugli elaborati segni grafici o specificati eventuali errori (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1455/2008 e n. 2127/2006) ”

Per le considerazioni sopra esposte deve pertanto concludersi per la reiezione del ricorso in esame. Deve essere egualmente respinta l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

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