Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-23, n. 201803075

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-05-23, n. 201803075
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803075
Data del deposito : 23 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2018

N. 03075/2018REG.PROV.COLL.

N. 09268/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9268 del 2013, proposto dalla Garaventa s.p.a, ora Fallimento Garaventa s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;



contro

GI ON non costituito in giudizio;



nei confronti

Comune di Portofino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Pietro Piciocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Liguria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Liguria, Sezione I, n. 719 del 24 aprile 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portofino e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati Ferrari e P. Caruso su delega di A. Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per la Liguria, Sezione Prima, con sentenza 24 aprile 2013, n. 719, ha accolto il ricorso proposto dal signor GI ON per l’annullamento del permesso di costruire n. 8 del 9 settembre 2010, rilasciato dal Comune di Portofino alla Garaventa s.p.a. (in prosieguo anche la Società) in attuazione del piano di recupero urbanistico di iniziativa pubblica, via del Fondaco, in variante in corso d’opera al permesso n. 75 del 27 novembre 2007 per l’edificio ex Caserma Carabinieri di Portofino, del medesimo permesso n. 75 del 2007, delle autorizzazioni paesaggistiche nn. 5 del 2009 e 7 del 2010 nonché degli atti presupposti.

1.1. La Società ha impugnato tale sentenza, formulando, innanzitutto, il seguente motivo di appello:

Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha respinto le preliminari eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità dedotte dall’appellante. Irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado. Insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti.

Il ricorso di primo grado sarebbe irricevibile per tardività e l’impugnazione del signor ON sarebbe comunque inammissibile.

Con riguardo al permesso di costruire n. 75 del 21 novembre 2007, l’impugnazione sarebbe tardiva tenuto conto che, nel febbraio 2009, il ricorrente signor ON sarebbe stato già a conoscenza del titolo edilizio contestato e ne avrebbe già percepito la portata lesiva. Tale circostanza sarebbe dimostrata dalla nota del 24 febbraio 2009, con cui il signor ON aveva manifestato al Comune preoccupazioni in ordine alla conformità dell’intervento alla disciplina sulle distanze ed alle previsioni del Piano di recupero del Fondaco.

In relazione al permesso di costruire in variante n. 8 del 9 settembre 2010, l’impugnazione sarebbe inammissibile per difetto di interesse, tenuto conto che la variante era stata presentata proprio al fine di assecondare le richieste dell’interessato e, in ogni caso, sarebbe irricevibile per tardività poiché i lavori erano stati ultimati, con riguardo alle parti strutturali ed alle modifiche del prospetto, già nel febbraio 2011, momento dal quale il ricorrente sarebbe stato in grado di percepire la portata lesiva dell’intervento.

Il primo giudice avrebbe trascurato di esaminare la documentazione prodotta in giudizio in quanto proprio le fotografie allegate alla perizia depositata dal ricorrente renderebbero percepibile quanto poteva effettivamente apprezzare l’interessato dalla sua proprietà in termini di entità e stato di avanzamento dei lavori, non solo dalla data del settembre 2011 (data della perizia), ma già dal febbraio 2011, quando le opere erano ormai ultimate.

Alla data del 24 febbraio 2009, l’interessato avrebbe avuto quantomeno il ragionevole sospetto che l’intervento della Società Garaventa potesse pregiudicare la sua proprietà, ma avrebbe atteso due anni prima di esercitare il diritto di accesso (maggio 2011) e, dopo l’ultimazione dei lavori (febbraio 2011) avrebbe atteso ancora tre mesi prima di presentare istanza al Comune.

In definitiva, non si comprenderebbe come il Tribunale abbia potuto considerare tempestiva l’impugnazione dei permessi di costruire n. 75/2007 e n. 8/2010, risalente al novembre 2011, tenuto conto che i due titoli si riferiscono a lavori noti al signor ON sin dal febbraio 2009, ultimati nel febbraio 2011, rispetto ai quali l’appellato ha atteso più di due anni dalla loro conoscenza prima di esercitare il diritto di accesso.

Con ulteriori doglianze la Garaventa ha censurato le statuizioni di merito contenute nella

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