Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202304209

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-04-26, n. 202304209
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304209
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 04209/2023REG.PROV.COLL.

N. 03596/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3596 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, P. Alcide De Gasperi, 41;

contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale di -OMISSIS- presso il Comune di -OMISSIS-, Prefettura di -OMISSIS--UTG, Ministero dell’Interno, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 26 aprile 2023 il Cons. Alessandro Enrico Basilico, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, in qualità di candidato Sindaco alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune di -OMISSIS-, impugna la sentenza con cui il TAR ha rigettato il ricorso avverso il verbale di esclusione della sua lista dalla competizione.

2. In punto di fatto, si rileva che, con il verbale impugnato, l’Ufficio sottocommissione di -OMISSIS- ha escluso la lista in questione in ragione del mancato raggiungimento del numero minimo di candidati (nella specie, pari a sette), conseguente al fatto che due degli otto componenti della lista erano incandidabili ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. “legge Severino”), sia con riferimento alla lett. a), relativa a coloro che hanno riportato una condanna definitiva per un delitto di cui all’art. 73 del DPR n. 309 del 1999, sia con riferimento alla lett. e), concernente coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

3. Con il ricorso di primo grado, il candidato Sindaco ha chiesto l’annullamento del verbale, argomentando che, per uno dei due candidati contestati, il casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell’interessato non riportava alcuna condanna, tant’è che questo era stato ammesso ad altre competizioni elettorali (la circostanza, ove dimostrata, avrebbe condotto a ritenere ammissibile la lista, che sarebbe stata composta da sette persone).

4. Il TAR ha respinto il ricorso, sostenendo che «il certificato prodotto non fa piena prova, conseguibile solo mediante la visura del certificato, la quale riporta tutte le iscrizioni a carico di una persona fisica esistenti presso il casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale», la precedente ammissione ad altre competizioni elettorali non è provata né comunque rilevante, così come indimostrata è l’avvenuta riabilitazione del candidato.

5. Con l’appello, il candidato Sindaco ha dedotto, quale unico motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado: «VIOLAZIONE DELL’ART.10 DEL D.lgs n.235 del 31 dicembre 2012, ART. 71 comma 1 e 3bis del d.lgs n.267/2000 e ART. 30 comma 1 lettere d bis) ed e) del Testo unico di cui al D.P.R.n.570/1960».

Secondo l’appellante, la stessa visura del casellario, depositata in secondo grado quale doc. 2, dimostrerebbe l’assenza d’iscrizioni a carico del candidato contestato.

6. Nessuno si è costituito per gli appellati.

7. All’udienza del 26 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In via preliminare, si deve rilevare che non sono state depositate le relazioni di notificazione, le quali sono necessarie per dimostrare che l’impugnazione sia stata notificata tempestivamente e regolarmente.

9. A prescindere dalla sua ammissibilità, l’appello è comunque manifestamente infondato.

Né il certificato del casellario prodotto in primo grado, né la visura depositata solo in appello, sono dirimenti: il primo, perché le generalità dell’interessato sono oscurate (e l’originale non è stato esibito nemmeno durante l’udienza, alla quale l’appellante non ha partecipato);
la seconda, perché non indica il nome del soggetto cui si riferisce;
in entrambi i casi, è dunque impossibile comprendere se si tratti effettivamente del candidato contestato.

L’appello è quindi infondato per carenza di prova di quanto affermato con il motivo, ossia che, a differenza di quanto asserito dall’Amministrazione, nessuno dei candidati della lista aveva precedenti penali rilevanti.

10. La mancata costituzione degli appellati esime dal pronunciarsi sulle spese.

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