Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-31, n. 201101989
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N. 01989/2011REG.PROV.COLL.
N. 10039/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10039 del 2005, proposto da:
F L, rappresentata e difesa dall'avv. P N, con domicilio eletto presso P N in Roma, via Agri 1;
contro
I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. D M, domiciliata per legge in Roma, via S. Croce in Gerusalemme, 55;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del VENETO – Sede di VENEZIA- SEZIONE III n. 03975/2004, resa tra le parti, concernente RILIQUIDAZIONE INDENNITA' DI BUONUSCITA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellata l’avvocato Messina per delega di Marinuzzi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha respinto il ricorso con il quale l’odierna appellante F L, insegnante a riposo dall’1 settembre 1988, aveva chiesto nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita calcolata sulla base degli integrali benefici economici attribuiti dal d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola).
Secondo il primo giudice, la domanda risultava prescritta: l’originario ricorrente infatti, era stato collocato in quiescenza nel periodo 1988/1989;il ricorso di primo grado era stato invece depositato soltanto nel 1997. Era pertanto maturata la prescrizione quinquennale del diritto accampato, ai sensi dell'art. 2948 n. 5 Cod. civ. e dell'art. 20 d.P.R.. 29 dicembre 1973, n. 1032.
L’originaria ricorrente, rimasta soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, sostenendo che l’ I.N.P.D.A.P. non aveva mai proposto nel corso del giudizio di primo grado l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di cui si era richiesto l’accertamento. La espressioni di stile contenute nella memoria di costituzione dell’.I.N.P.D.A.P. innanzi al Tribunale amministrativo non erano idonee a far ritenere che la resistente Amministrazione avesse eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto. Conseguentemente il primo giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la sussistenza di detta causa estintiva.
L’interessata ha poi ribadito la fondatezza nel merito della propria domanda, richiamando l’art. 5 d.P.R.. 23 agosto 1988, n. 399 ed l’art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93.
L’appellata I.N.P.D.A.P. si è costituita in appello, depositando una memoria e chiedendo il rigetto del gravame: era evidente la correttezza delle statuizioni della decisione di prime cure in quanto la pretesa dell’appellante era prescritta.
Alla odierna pubblica udienza dell’1 marzo 2011 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.L’appello è infondato e merita il rigetto.
2. Invero risulta destituita di fondamento, in punto di fatto, la premessa maggiore della critica avanzata dall’appellante all’impugnata sentenza. Essa infatti, muove dal principio affermato dalla maggioritaria giurisprudenza amministrativa secondo cui la prescrizione di un credito vantato da un dipendente nei confronti di una pubblica amministrazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, trattandosi di un'eccezione di merito in senso proprio, riservata alla disponibilità della parte interessata (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2005, n. 5887).
Sennonché l’appellante non ha tenuto conto della circostanza che, con memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale amministrativo regionale in data 16 ottobre 2004, l’I.N.P.D.A.P. ebbe ad eccepire espressamente e tempestivamente l’intervenuta prescrizione del diritto vantato dall’originario ricorrente.
La prescrizione, quindi, non fu rilevata ex officio dal primo giudice – come erroneamente sostenutosi nell’appello- ma su eccezione di parte, conformemente al principio generale dell’art. 2938 Cod.civ. e alle conclusioni di Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2004, n. 14 (per cui l’eccezione di prescrizione delle pretese patrimoniali vantate in giudizio da un pubblico dipendente non può essere sollevata per la prima volta in grado di appello).
Sotto altro profilo, nessun dubbio può esistere in ordine all’effettiva maturazione della prescrizione quinquennale (sul termine di decorrenza si veda, ex multis, Cons. Stato, VI, 10 aprile 2003, n. 1902) avuto riguardo alla circostanza che l’appellante cessò dal servizio antecedentemente al 1990 e la domanda fu proposta nel 1997.
3.Dette circostanze rivestono natura decisiva ed assorbente per dimostrare l’infondatezza della domanda di accertamento giudiziale, sia in termini sostanziali che formali, ed impongono il rigetto del ricorso in appello, precludendone l’esame del merito.
L’appello pertanto deve essere respinto.
Alla soccombenza consegue la condanna dell’appellante F L al pagamento delle spese dell’ odierno giudizio in favore dell’I.N.P.D.A.P. che appare congruo determinare, avuto riguardo alla natura della controversia,nella misura di euro mille/00 (€ 1.000,00), oltre accessori di legge se dovuti