Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-01, n. 202407878
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Pubblicato il 01/10/2024
N. 07878/2024REG.PROV.COLL.
N. 09656/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9656 del 2020, proposto dal signor
D R, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Coroneo 17;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 00115/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. C A;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con la qualifica di coordinatore, chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla perdita dell’anzianità di servizio, determinata dal decreto prot. n. 1190 del 21 dicembre 2009, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1172/2019.
1.1 Il TAR adito respingeva il ricorso, rilevando che: i) nel ricorso introduttivo il ricorrente ha pacificamente e reiteratamente qualificato la propria azione come azione di risarcimento dei danni da lesione di interessi legittimi, conseguente all’annullamento del provvedimento lesivo;ii) all’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti lesivi è conseguita, quale naturale effetto conformativo, la ricostruzione dell’anzianità di servizio e la restituzione al ricorrente di quanto indebitamente ripetuto dall’amministrazione con accessori di legge, come ammesso pacificamente dal medesimo nella presente sede;iii) quanto alle richieste risarcitorie, le stesse s’appalesano totalmente destituite di fondamento per mancanza di allegazione e di prova degli elementi costitutivi della responsabilità, con riguardo non solo al danno e al nesso causale, ma anche all’imputabilità e alla colpevolezza dell’amministrazione.
2. Con l’appello in trattazione il ricorrente chiede la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
a) omessa pronuncia su parte della domanda;
b) errata individuazione della domanda e conseguente omesso esame ed omessa pronuncia su ulteriore parte della domanda;
c) erronea ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana;
d) erronea ritenuta inconfigurabilità e/o insussistenza del danno;
e) mancato accoglimento delle istanze istruttorie.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
4. L’appellante ha depositato memorie, insistendo per accoglimento.
5. All’udienza di smaltimento del 18 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo di appello il ricorrente censura il capo della sentenza con cui è stato respinto il motivo di ricorso relativo al diritto a percepire quanto dovuto a titolo di scatto convenzionale ex art. 8 d.lgs. 217/2005. Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, l’asserito “ serio impegno dell’amministrazione ” alla corresponsione non è sufficiente a garantire l’effettivo pagamento del dovuto.
7.1 Il motivo è infondato.
7.2 L’annullamento giurisdizionale, ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n. 1172/2019, del decreto n. 1190 del 21 dicembre 2009- con cui l’amministrazione aveva disposto la perdita dell’anzianità di servizio e della retribuzione e la conseguente ripetizione delle somme già corrisposte a tale titolo- ha determinato, quale effetto conformativo, sia l’obbligo di restituzione delle somme sia quello di ricostruzione della carriera, ivi compresa la rideterminazione della decorrenza dello scatto convenzionale previsto dall’allora art. 8 d.lgs 217/2005.
7.3 Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il ricorrente “ per effetto del provvedimento poi annullato, ha solo temporaneamente “perso” le retribuzioni l’anzianità di servizio maturata nel corrispondente periodo. Ma di tali conseguenze lesive è stato già stato “ristorato” per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato, dato che la sua posizione giuridica ed economica è stata ripristinata allo stato di diritto ”.
7.4 L’obbligo di rideterminazione della decorrenza dello scatto discende, quindi, dal vincolo conformativo del giudicato demolitorio, sicché la domanda volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione sul punto risulta, più che infondata, radicalmente inammissibile, dovendo essere proposta nelle forme e nei termini del giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1172/2019.