Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-01-21, n. 201600075
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Testo completo
Numero 00075/2016 e data 21/01/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 22 dicembre 2015
OGGETTO:
Ministero della giustizia.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dal signor-OMISSIS-, con il quale il Ministero della giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha respinto l’istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “pregresso stato depressivo con crisi d’ansia”.
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero della giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, prot. n. -OMISSIS-, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
visto il ricorso, proposto con atto del -OMISSIS-;
visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del -OMISSIS-;
visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P L R.
Premesso.
-OMISSIS-.
Successivamente, il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92.
Il signor -OMISSIS-, è stato giudicato “non idoneo permanentemente al servizio d’istituto nel Corpo della polizia penitenziaria in modo assoluto; sì idoneo alla riammissione nei ruoli civili dell’amministrazione del Ministero della giustizia o di altre amministrazioni civili dello Stato”.
Il signor -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “pregresso stato depressivo con crisi d’ansia”.
La commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica “non classificabile”.
L’Amministrazione, con relazione favorevole del-OMISSIS-, ha deliberato che l’infermità in parola “non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’Amministrazione competente, il -OMISSIS-, ha adottato il provvedimento che il signor-OMISSIS-ha impugnato con il ricorso in esame.
A fondamento del ricorso, il signor-OMISSIS-deduce violazione di legge, in particolare dell’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2887 c.c., e violazione del DPR n. 461/2001. Sostiene, il ricorrente, che, a fronte della presenza di specifiche circostanze, riferibili all’ambiente di lavoro, potenzialmente idonee a suscitare il riscontrato disturbo depressivo, che emergono con sufficiente chiarezza dagli atti, il provvedimento di diniego opera una valutazione non affatto congrua e sufficiente e per questo irragionevole ed illogica. Richiama, il ricorrente, diffusa letteratura scientifica che avalla la tesi che gli operatori penitenziari sono soggetti a notevole, forte e marcato fattore di stress che ne caratterizza la prestazione lavorativa.
Il Ministero riferente, con nota-OMISSIS-, ha comunicato di avere ottemperato all’incombente istruttorio di cui al parere reso dalla Sezione nell’adunanza del -OMISSIS-, inviando al ricorrente --OMISSIS-, copia della relazione dipartimentale ed assegnando allo stesso il termine di trenta giorni per eventuali repliche, senza peraltro che il medesimo abbia fatto seguire alcuna documentazione integrativa.
Il Ministero riferente, nel rilevare come nessuna censura sia stata sollevata in punto di legittimità dell’atto impugnato, si esprime per il rigetto del ricorso.
Considerato.
Il Collegio ritiene di esprimersi nel merito del ricorso, rilevandone l’infondatezza.
Come si evince