Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-24, n. 202004741

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-24, n. 202004741
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004741
Data del deposito : 24 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2020

N. 04741/2020REG.PROV.COLL.

N. 02934/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2934 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi D'Andrea, domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, il Cons. Giovanni Orsini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sentenza del Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe ha accolto il ricorso presentato dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento della nota con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore -OMISSIS- ha assegnato all’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- solo 12 ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2016-2017 compensando tra le parti le spese di giudizio.

2. Con l’appello in esame i ricorrenti, dopo aver sottolineato che anche per l’anno scolastico 2015-2016 il Tar, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2015, aveva riconosciuto al minore il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 e che l’amministrazione non ha provveduto a tale riconoscimento per l’anno 2016-2017 nonostante l’atto di diffida inoltrato, affermano la erroneità della sentenza impugnata deducendo la violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 2907 c.c. - la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed pronunciato - l’omessa pronuncia (primo motivo) e la violazione dell’articolo 26 cpa in combinato disposto con gli articoli 91 e 92 c.p.c. (secondo motivo).

Gli appellanti chiedono pertanto di condannare gli appellati al risarcimento del danno esistenziale per il periodo di mancato pieno sostegno dal 15 settembre 2016 al 23 marzo 2017 nella misura di euro 4500 o altra somma maggiore o minore ritenuta equa e di condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.

3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si è costituito in giudizio in data 3 giugno 2017 e ha presentato una memoria in data 18 maggio 2020. Memorie sono state presentate dagli appellanti in data 14 maggio 2020 e 28 maggio 2020.

4. Nell’udienza del 18 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato.

5.1. Con il primo motivo gli appellanti lamentano l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di risarcimento dei danni contenuta nel ricorso originario. Sottolineano, inoltre, che il mancato riconoscimento del sostegno integrale ha causato danni esistenziali sia agli stessi appellanti che al minore, il quale, in particolare, non ha potuto godere del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita scolastica e relazionale.

5.2. Con il secondo motivo viene censurata la decisione del primo giudice di compensare le spese di giudizio pur in presenza della piena soccombenza dell’amministrazione, del comportamento omissivo reiterato nel tempo che ha dato origine alla controversia e dell’assenza di contrasti giurisprudenziali in materia.

5.3. Il ministero appellato, con la memoria del 18 maggio 2020, eccepisce che il danno non patrimoniale si configura come un “danno-conseguenza” e non come un “danno-evento”, di cui pertanto deve essere puntualmente dimostrata la consistenza, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuta. Inoltre, l’amministrazione rileva come la domanda di risarcimento di controparte sia infondata anche con riferimento alla quantificazione del danno che appare abnorme e basata sull’applicazione di parametri forfettari non compatibili con le esigenze di finanza pubblica. Chiede, infine, la conferma della compensazione delle spese di giudizio alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018.

5.4. Deve essere precisato, in primo luogo, che il ricorso di primo grado chiedeva espressamente il risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento del pieno sostegno scolastico al minore. Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciarsi sul punto. Nel merito, appaiono condivisibili le considerazioni svolte dagli appellanti nel primo motivo dedotto.

Il collegio condivide, in proposito, i principi formulati da questa Sezione, tra l’altro, nella sentenza n. 759 del 2018 ai quali quindi si rinvia. In particolare, deve essere evidenziato che il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e che la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, onde la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c. Inoltre, la natura dell’interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno.

Nel caso di specie peraltro gli appellanti hanno depositato agli atti la relazione della reggente dell’Istituto scolastico nel quale viene evidenziata una situazione di difficile gestione dell’alunno nell’ambito della classe e precisato che nelle relazioni fatte proprie dal consiglio di classe è rilevata la difficoltà di -OMISSIS- a permanere a scuola per un numero di ore superiore alle 18, dato che ha bisogno di assistenza continua e i docenti della classe non riescono a gestirlo all’interno della classe se non c’è il docente di sostegno . Sono stati depositati anche alcuni documenti relativi alle spese sostenute dagli appellanti per integrare l’azione di sostegno al figlio minore.

6. Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, è riconosciuto a favore degli appellanti in via equitativa, tenendo conto della reiterazione dell’omesso integrale sostegno a fronte di una situazione di grave disabilità e di tutti gli altri elementi evidenziati negli atti di causa, un risarcimento complessivo di euro 3000 a carico dell’amministrazione appellata.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei termini indicati in dispositivo.

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