Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202302286

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-06, n. 202302286
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302286
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 02286/2023REG.PROV.COLL.

N. 07731/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7731 del 2021, proposto dalla sig.ra R P, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe D’Amico e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato J P in Roma, via Vittorio Colonna, n. 40 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Ministero della Giustizia e della Commissione n. 15 della provincia di Como dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato sessione 2020, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis , n. 3746 del 2021, pubblicata in data 27 marzo 2021.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;

Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Brunella Bruno;

Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;

Nessuno è comparso per il Ministero appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

L’odierna appellante, Sig.ra. R P, espone di essere in possesso del diploma di geometra conseguito sotto la vigenza del cd. “vecchio ordinamento”, cioè prima delle modifiche apportate dal d.P.R. n. 88 del 2010 (regolamento recante il riordino degli Istituti Tecnici).

Il sopra indicato decreto ha fatto confluire dall’anno scolastico 2010/2011 gli Istituti Tecnici previsti dal previgente ordinamento nei nuovi Istituti di Formazione Superiore, raggruppati nei due macrosettori Economico e Tecnologico e, nell’ambito del settore Tecnologico, ha previsto, tra l’altro, l’indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), nel quale sono confluiti i precedenti Istituti Tecnici per Geometri e per Periti Industriali.

L’appellante presentava domanda di partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale e perito industriale laureato indetti con ordinanza del Ministero dell’istruzione del 14 maggio 2020, essendo in possesso – a suo avviso –del titolo di studio prescritto ed avendo anche proficuamente sostenuto un periodo di tirocinio funzionale alla partecipazione all’esame di abilitazione.

In concomitanza con l’avvio delle prove di esame, tuttavia, l’appellante ha ricevuto la comunicazione dell’esclusione dalla procedura, sulla base di due note del Ministero dell’istruzione con le quali è stata sostenuta la preclusione costituita dalla titolo posseduto, non potendo essere ammessi all’esame di abilitazione di perito industriale i soggetti in possesso del diploma di geometra di cui al previgente ordinamento, stante il contrasto con la normativa di riferimento e con l’ordinanza ministeriale n. 8 del 2020.

La sig.ra P ha, dunque, proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio avverso il suddetto provvedimento di esclusione, definito con la sentenza, resa in forma semplificata, in epigrafe indicata, con la quale sono state ritenute infondate le censure dedotte.

Avverso la suddetta sentenza è insorta l’appellante, impugnandola con il ricorso in epigrafe e chiedendone la riforma.

Nell’appello sono stati dedotti, in sintesi, i seguenti motivi:

I) error in iudicando , violazione di legge (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, in relazione all’art. 1 del r.d. n. 275/1929, all’art. 2, comma 1, lett. e), della l. n. 17/1990 ed all’art. 55, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 328/2001), poiché il TAR non avrebbe considerato gli elementi normativi a sostegno dell’equipollenza del titolo del c.d. “vecchio ordinamento” per accedere alla professione di geometra con quello per accedere alla professione di perito industriale, evincibili dall’articolo 6, comma 4 del d.P.R. n. 88 del 2010, che, nel mantenere fermo “ il valore del diploma medesimo a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico ” ha inteso salvaguardare esigenze di continuità a supporto delle quali milita anche la tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato D alla quale rinvia l’articolo 8 del medesimo testo normativo, disposizioni rispetto alle quali l’ordinanza ministeriale di indizione della procedura risulterebbe pienamente coerente, non constando la limitazione della partecipazione ai soli diplomati in possesso del nuovo titolo CAT;

II) error in iudicando , violazione di legge (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, in relazione all’art. 1 R.D. n. 275/1929, art. 2, comma 1, lett. e) L. n. 17/1990 e art. 55, commi 2 e 3, d.P.R. n. 328/2001; d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137), giacché il primo giudice non avrebbe considerato che l’articolo 55, comma 2 lett. d) del d.P.R. 7 agosto 2001 n. 328 - indicando i nuovi titoli di laurea triennale, per accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere alle professioni di "geometra" e di "perito industriale settore edilizia" - prescrive che l'accesso alle due professioni avviene con il conseguimento dei medesimi titoli di laurea nella medesima classe 4, 7 e 8 ex DM 4 agosto 2000 (come modificato dal DM 16 marzo 2007), assumendo, altresì, rilievo il regolamento sul tirocinio dei periti industriali redatto ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del d.P.R. n. 137/2012

Si è costituito solo formalmente d’appello nel giudizio il Ministero dell’istruzione, resistendo al gravame proposto.

Con atto depositato in data 27 febbraio 2023, l’appellante ha richiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 28 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello avverso la sentenza del TAR per il Lazio che ha respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra P

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