Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-14, n. 201405076
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N. 05076/2014REG.PROV.COLL.
N. 00225/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2004, proposto dalla s.a.s. V A di C F e dai signori C F, V M R, V D, V A e V M A, nella qualità di eredi del signor V A, rappresentati e difesi dagli avvocati F N e N D P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N D P in Roma, via L. Mancinelli, n. 65;
contro
La Regione Calabria, Assessorato regionale ai trasporti, Servizio di ragioneria regionale;
AMC - Azienda per la Mobilità di Catanzaro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Mirigliani, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via della Frezza, n. 59;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II n. 2913/2002, resa tra le parti, concernente l’approvazione del piano di riparto dei fondi per sanare il deficit dei concessionari del trasporto pubblico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il Consigliere Doris Durante;
Udito l’avvocati N D P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor V A, titolare della omonina ditta individuale di autotrasporti, con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 229 del 2001, notificato oltre che alla Regione Calabria e all’AMT anche alle ditte controinteressate a mezzo pubblici proclami, impugnava il piano di riparto in stesura provvisoria dei fondi destinati a sanare il deficit di esercizio dei concessionari del trasporto pubblico locale per il decennio 1987 – 1996, non risanato con i contributi ex lege n. 151 del 1981.
Tale piano, che riconosceva alla ditta ricorrente un deficit pari a zero, veniva contestato sotto molteplici profili.
2.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, dopo aver acquisito gli atti relativi al procedimento di approvazione del piano di riparto, con la sentenza n. 2913 del 14 novembre 2002 dichiarava il ricorso inammissibile, perché rivolto avverso un atto che non aveva definito il procedimento, e compensava tra le parti le spese di giudizio.
3.- Con atto di appello notificato il 18–19 dicembre 2003, l’interessato chiedeva l’annullamento o la riforma della sentenza del TAR, assumendone l’erroneità per vizio in iudicando, atteso che:
a) il carattere costitutivo degli effetti che si ricollegano al provvedimento imporrebbe di qualificarlo come atto lesivo ed impugnabile, malgrado il modulo procedimentale preveda ulteriori atti, idonei ad incidere sull’efficacia del provvedimento principale;
b) la relazione della Regione Calabria fornita in sede istruttoria non sarebbe stata sostenuta da alcuna documentazione nuova rispetto a quella allegata al provvedimento impugnato;
c) comunque il provvedimento sarebbe lesivo, perché non avrebbe consentito all’impresa ricorrente di ottenere gli anticipi correlati all’approvazione del ripiano provvisorio.
4.- Si è costituita AMC (Azienda per la mobilità di Catanzaro), che ha chiesto il rigetto dell’appello.
5.- Gli eredi del signor V A e la s.a.s. V A, gestione ereditaria, si sono costituiti per proseguire il giudizio proposto dal loro dante causa.
6.- Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2014, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello è infondato e va respinto.
Come correttamente rilevato dal TAR Calabria con la sentenza impugnata, il giudizio è stato proposto avverso un atto, la delibera di giunta regionale n. 919 del 21 novembre 2000, che non ha definito il procedimento di approvazione del piano di riparto dei fondi destinati a risanare il deficit delle aziende di trasporto pubblico locale.
La competenza all’approvazione del piano è riservata, infatti, al Consiglio regionale, mentre la giunta è autorizzata ad erogare le anticipazioni sulla base del piano di riparto provvisorio.
Ne consegue che solo con l’adozione del piano di riparto finale si è concluso il procedimento e che le censure andavano formulate avverso tale piano: nella fase antecedente ben possono gli interessati interloquire con l’amministrazione per far rilevare gli errori di valutazione commessi eventualmente dal nucleo di valutazione costituito presso il dipartimento dei trasporti, ai fini di una corretta valutazione in vista della riconsiderazione dell’intera situazione.
In conclusione, la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, il cui eventuale annullamento non sarebbe, peraltro, di alcuna utilità all’impresa che vedrebbe solamente prolungarsi i tempi per la conclusione del procedimento, comporta il rigetto della domanda di annullamento, con conferma della sentenza di primo grado.
Va conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria, non sussistendo alcun elemento costitutivo dell’illecito ipotizzato con l’atto d’appello.
8. La condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio segue la soccombenza, nell’importo indicato in dispositivo.