Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-18, n. 202208887

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-10-18, n. 202208887
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202208887
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 08887/2022REG.PROV.COLL.

N. 04866/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4866 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'-OMISSIS- (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alla sentenza del TAR -OMISSIS-, -OMISSIS-, sez. I, n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il Cons. C A e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il signor -OMISSIS-, ex maresciallo dei Carabinieri in congedo, a cui è stata irrogata - a seguito di una condanna penale - la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione con decreto del 28 ottobre 2011, con istanza del 9 agosto 2018, chiedeva l’accesso al proprio fascicolo personale nonché ad una serie di atti inerenti i presupposti del procedimento che lo avevano riguardato.

Con nota del 5 settembre 2018 l’istanza è stata accolta in parte, mentre è stata respinta con riguardo alla richiesta di accesso al fascicolo personale, in quanto tesa ad un controllo generalizzato dell’attività dell’Amministrazione.

Il sig.-OMISSIS-presentava, quindi, ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi che, con la decisione del 23 ottobre 2018, riteneva il ricorso fondato, nella parte relativa alla richiesta di accesso al fascicolo personale, “ trattandosi dei documenti inerenti la trascorsa vita professionale ” del richiedente e invitava l’Amministrazione ad effettuare il riesame.

Peraltro, l’Amministrazione, a seguito del riesame, con provvedimento del 30 novembre 2018 confermava il diniego di accesso al fascicolo personale per la genericità della richiesta rispetto all’interesse fatto valere con la stessa, interesse relativo solo alla vicenda penale e alla conseguente sanzione disciplinare.

Avverso tale provvedimento è stato proposto al Tribunale amministrativo regionale dell’-OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, ricorso, ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, accolto con la sentenza n. -OMISSIS-, che ha richiamato gli articoli da 1048 a 1050 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che prevedono specifiche limitazioni del diritto di accesso in casi che riguardano la riservatezza di terzi, la sicurezza, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, ordinando all’ Amministrazione di rideterminarsi “ consentendo in via generale l'accesso al fascicolo personale, valutando la documentazione presente nel fascicolo personale e limitando l'accesso in relazione a documenti o parti di documento con motivazione specifica, ancorata ai casi in cui la sopra richiamata normativa consente specificamente la limitazione dell'accesso ”.

La sentenza non risulta appellata.

Il sig.-OMISSIS-notificava la sentenza al Comando generale dei Carabinieri in data 8 marzo 2019 e, successivamente, inoltrava apposita diffida il 15 aprile 2019.

Con nota del 30 aprile 2019 il Comando generale, Ufficio personale marescialli, comunicava che era in corso la verifica del fascicolo per la individuazione degli atti esclusi dall’accesso secondo quanto disposto dal giudice.

Con nota del 27 maggio 2019 il Comando generale, Ufficio personale marescialli, trasmetteva all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale il

CD

Rom contenente la riproduzione del fascicolo personale.

Con nota del 28 maggio 2019 l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comando generale inviava il

CD

Rom al Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, evidenziando che “ il ricorrente potrà esaminare la documentazione a monitor gratuitamente;
in caso di estrazione di copia informatica (su

CD

Rom/DVD al primo utilizzo fornito dall’interessato) dovrà provvedere – in ragione delle pagine estratte - al pagamento dei diritti di ricerca e visura nonché al rimborso delle spese di fotoriproduzione (qualora l’estrazione di copia sia richiesta su supporto cartaceo). I file memorizzati nel

CD

Rom inviato non potranno per alcun motivo essere trasferiti né in locale né in rete e al termine delle procedure di accesso il CD ROM dovrà essere distrutto”.

Il 2 luglio 2019 presso la sede del Nucleo relazioni con il pubblico del Comando della Legione Carabinieri -OMISSIS- il sig-OMISSIS-effettuava l’accesso, del quale veniva redatto apposito verbale, da cui risulta che il

CD

Rom era diviso in 58 cartelle per un totale di 2296 pagine;
che l’interessato aveva visionato gli atti e preso appunti senza estrarne copia;
che aveva rilevato la mancanza del fascicolo originale, la presenza di omissis in gran parte degli atti, la presenza di atti non di sua pertinenza, l’atto C 19 con protocollo mancante, la mancanza di firma digitale per la conformità all’originale.

In pari data, il Capo del Nucleo relazioni con il pubblico procedeva alle operazioni di distruzione del

CD

Rom “ mediante tritatura ”, redigendone apposito verbale, che veniva inviato unitamente al verbale d’accesso al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con nota del 9 luglio 2019.

Con ricorso depositato al Tribunale amministrativo regionale dell’-OMISSIS-- sede di -OMISSIS-il 19 dicembre 2021, il signor -OMISSIS-, esponendo le circostanze di cui al verbale del 2 luglio 2019, in particolare che la copia digitalizzata era priva di ogni attestazione di conformità, che quasi tutti i file erano interamente o quasi interamente omissati, oltre che relativi a posizioni non a lui afferenti, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS-, deducendo che la pronuncia sarebbe stata solo formalmente eseguita, non essendo stato nella sostanza consentito l’accesso al proprio fascicolo personale. Deduceva, in particolare, che gli unici atti di cui gli era stata concessa la visione erano: atto identificato come D9 del 13 dicembre 2016, costituito dalla lettera della sorella del ricorrente al Presidente della Repubblica (lettera

SGPR

29.09.2016 NR.0089620P-POS N.

UAM

13.10/00413), atto già noto al sig.-OMISSIS-e comunque non rilevante;
atto identificato come D8, di invio degli atti completi al Comando Generale dell’Arma -OMISSIS-;
atto identificato come D5, recante segnalazione per la denuncia querela sporta il 12 ottobre 2005;
atto identificato come C15 e consistente nella sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-afferente altri soggetti (seppur appartenenti all’Arma);
si trattava, dunque, di documenti irrilevanti ed inconferenti rispetto all’esigenza del sig.-OMISSIS-di esaminare il proprio fascicolo personale.

Inoltre, evidenziava che, in base alla sentenza n. -OMISSIS-, potevano essere sottratti all’accesso, previa specifica motivazione, solo i documenti rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 1048-1050 del D.P.R. 190/2010, da escludersi nel caso di specie, trattandosi di atti rientranti nel fascicolo personale e per cui anche le esigenze di riservatezze di terzi erano venute meno in relazione al decorso del tempo. Contestava poi l’ostensione solo in formato digitale del fascicolo, in quanto, in relazione all’epoca di inizio del servizio, il fascicolo era cartaceo e aveva, quindi, diritto a visionarne l’originale.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mero stile e depositava documentazione il 7 febbraio 2022, tra cui la relazione inviata dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri all’Avvocatura dello Stato per la difesa in giudizio, datata 13 gennaio 2022.

Nella camera di consiglio per la discussione del ricorso, in data 9 febbraio 2022, la difesa ricorrente eccepiva la tardività del deposito documentale effettuato dall'Avvocatura dello Stato nel pomeriggio del 7 febbraio 2022.

Con la sentenza n. -OMISSIS-il ricorso è stato respinto, ritenendo l’operato della Amministrazione “ legittimo e rispettoso delle indicazioni contenute nella sentenza ” per cui è chiesta l’ottemperanza. In particolare il giudice di primo grado, superata l’eccezione di tardività del deposito della documentazione “ trattandosi di produzione documentale ”, rilevava, in ordine alla mancata visione in originale della documentazione, che appare sufficiente la “ conformità del documento esibito all’originale ” e che l’interessato non aveva presentato querela di falso nelle apposite sedi giudiziarie;
con riguardo alla trasmissione della documentazione su CD-Rom, che si trattava di modalità agevolativa nei confronti del ricorrente che, altrimenti, si sarebbe dovuto recare presso il Comando Generale;
rilevava poi che la PA aveva consentito l’accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale esistenti al momento della presentazione dell’istanza di accesso, “ composto da 2296 documenti suddivisi in 58 cartelle per un totale di 499 mb di dati su CD-ROM;
in particolare dalla cartella A1 alla A8, dalla C1 alla C34, dalla D1 alla D10 e dalla T1 alla T6
”, previa verifica della documentazione sottratta ai sensi degli artt. 1048, 1049 e 1050 del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 2 del

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