Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-24, n. 201100463

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-24, n. 201100463
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100463
Data del deposito : 24 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09954/2005 REG.RIC.

N. 00463/2011 REG.SEN.

N. 09954/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9954 del 2005, proposto da:
Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. A M R U, con domicilio eletto presso la Direzione affari legali di Roma di Poste Italiane, Viale Europa, 175, Roma;

contro

C F, quale erede di C M, e C M quale erede di C M, rappresentati e difesi dall'avv. G G, con domicilio eletto presso Marco Gardin, in Roma, via L. Mantegazza, 24;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della PUGLIA – Sede di BARI- SEZIONE I n. 03114/2005, resa tra le parti, concernente RIFIUTO INQUADRAMENTO NELLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il Consigliere Fabio Taormina e udito per l’appellata l’ avvocato Gallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, C M, genitore degli odierni eredi appellati C F e C M, aveva impugnato l’atto del Direttore centrale dell’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni del 19 maggio 1993, n. 0049514, con cui era stata respinta la sua istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale ai sensi dell’art. 3 l. 7 luglio 1988, n. 254.

L’originario ricorrente aveva riferito di essere dipendente del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dall’1 marzo 1950, di aver ricoperto, a decorrere dall’1 gennaio 1981, la funzione di vice dirigente amministrativo e di essere stato collocato in quiescenza il 1 agosto 1988.

Aveva fatto presente altresì di aver presentato in data 6 agosto 1991 alla Direzione delle Poste istanza di inquadramento nella nona qualifica funzionale in applicazioni delle disposizioni di cui all’art. 3 l. n. 254 del 1988.

A seguito del silenzio della amministrazione, egli aveva inoltrato l’atto di diffida del 13 aprile 1993, riscontrato negativamente da parte dell’Amministrazione mercè l’atto che poi ha impugnato, il quale recava la seguente motivazione: “alla data del 31.12.1986 il diffidante non era in possesso del prescritto quinquennio di effettivo esercizio delle funzioni di vice dirigente amministrativo (comma III art. 3 legge 7 luglio 1988, n. 254)” .

Il Carrata ha presentato ricorso giurisdizionale lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. n. 254 del 1988;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria, illogicità ed ingiustizia manifesta, atteso tra l’altro che non era dato comprendere quale valenza giuridica avesse la data riferita dall’amministrazione del 31 dicembre 1986 quale dies ad quem . Egli osservava che solo alla data di entrata in vigore della l. n. 254 del 1988 doveva farsi riferimento per l’accertamento dei requisiti. Egli domandava, oltre all’annullamento dell’atto impugnato, anche l’accertamento del diritto ad essere inquadrato nella nona qualifica funzionale, con ogni conseguenza di ordine giuridico ed economico, incluso il computo della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle maggiori somme eventualmente spettanti per l’effetto dell’inquadramento.

Interrottosi il giudizio, poi riassunto dagli eredi del Carrata, il Tribunale amministrativo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione quanto alla svolta richiesta di inquadramento nella superiore nona qualifica ed effetti economici consequenziali. Ha invece accolto il ricorso, quanto alla domanda impugnatoria, annullando il provvedimento di diniego sulla scorta della considerazione per cui in riferimento all’art. 3, comma 3,l. 7 luglio 1988, n. 254 ( “Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all’ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni” ) l’individuazione del dies ad quem indicato dalla Amministrazione - il possesso del quinquennio al 31 dicembre 1986 – risultava immotivato e non trovava riscontro in alcun atto normativo. L’art. 8 l. n. 254 del 1988 disponeva che entrava in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U (G.U. n. 161 del 11 luglio 1988): i prescritti cinque anni dovevano essere posseduti alla data di entrata in vigore della legge e non, come immotivatamente affermato dalla amministrazione, al 31 dicembre 1986.

La sentenza è stata appellata dall’Amministrazione in quanto, tra l’altro, non aveva tenuto conto che l’ art. 1 l. 7 luglio 1988, n. 254 prescriveva che l’inquadramento nella nona categoria per i direttori di divisione decorresse dall’1 gennaio 1987, ed era riservato ai soggetti di cui all’art.

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