Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-23, n. 201501569

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-23, n. 201501569
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501569
Data del deposito : 23 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07365/2014 REG.RIC.

N. 01569/2015REG.PROV.COLL.

N. 07365/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7365 del 2014, proposto da:
Associazione Cosenza Guida Sicura, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, Via Principessa Clotilde N.2;

contro

Comune di Cosenza, rappresentato e difeso dall'avv. B C, con domicilio eletto presso M. Studio Gardin in Roma, Via L. Mantegazza N.24;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01280/2014, resa tra le parti, concernente revoca contratto di locazione immobile denominato "ex bocciodromo" - ris.danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati A C e B C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con delibera n. 101 del 03/10/2012, la Giunta Municipale di Cosenza valutava positivamente la proposta progettuale presentata dalla Associazione Cosenza Guida Sicura (d’ora in poi Associazione) di realizzare una <<
Scuola di Guida Sicura>>
nell'area denominata "ex bocciodromo" di Cosenza, e "nella superficie e nei locali attigui", anche in considerazione dello stato di degrado in cui versava la struttura interessata.

A tal fine, la Giunta demandava al competente Direttore del 10° Settore Infrastrutture l’adozione dei successivi provvedimenti.

Pertanto, con determinazione n. 45 del 22/01/2013, il Dirigente del Settore 10° Infrastrutture disponeva la cessione in locazione del bene all’Associazione, determinando il canone in € 21.792,00 annui per gli immobili ed in € 450,00 annui per le aree di pertinenza.

La durata della locazione veniva stabilita in 25 anni.

In data 31 gennaio 2013, veniva quindi sottoscritto tra il Comune e l’Associazione il relativo contratto.

Sennonchè, con delibera n. 22 del 26/05/2013, la Giunta dava avvio al procedimento per il riesame in autotutela della precedente delibera n. 101/2012, ritenendo mutati gli interessi pubblici sottesi alla stessa.

Con deliberazione n. 26 del 13/6/2013 la Giunta concludeva il procedimento di riesame, annullando in autotutela la richiamata deliberazione n. 101/2012.

Con determina dirigenziale n. 1190 del 14/06/2013, veniva quindi disposta la caducazione della precedente determina n. 45 del 22/01/2013 e del contratto di locazione stipulato con l’Associazione.

Ritenendo illegittime sia la delibera di Giunta n.26/2013 che la determina dirigenziale n. 1190/2013, l’Associazione adiva il Tar per la Calabria chiedendone l’annullamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Cosenza, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestandone altresì la fondatezza nel merito.

Con sentenza n.1280/2014 il Tribunale adito, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, respingeva il ricorso.

Avverso detta pronuncia l’Associazione ha quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma in punto di giurisdizione e, in subordine, nel merito.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cosenza intimato, il quale ha parimenti contestato la gravata pronuncia in punto di giurisdizione chiedendo quindi, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Associazione in primo grado e, in via subordinata, il rigetto dell’appello siccome infondato per ciò che attiene al merito della causa.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'appellante deduce in via preliminare l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia per cui è causa.

Assume infatti l'Associazione che, nella fattispecie, la giurisdizione apparterrebbe al giudice ordinario in quanto, quando una pubblica amministrazione dispone di immobili non direttamente connessi all'espletamento dei fini istituzionali e decida di cederli a terzi in locazione allo scopo di trarne il conseguente frutto, viene in rilievo un'attività meramente privatistica, non essendo la medesima tenuta predisporre e rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali.

Nella vicenda in esame, dunque, non sarebbero ravvisabili determinazioni autoritative e gli atti in contestazione, relativi alla locazione di immobili non direttamente connessi ad attività istituzionali, avrebbero natura tipicamente privatistica in ragione della posizione paritaria rivestita dall'Ente comunale.

Pertanto, la giurisdizione sulla controversia competerebbe al giudice ordinario.

2. Come già esposto nella narrativa in fatto, anche il Comune di Cosenza, nel costituirsi in giudizio, ha parimenti contestato la gravata pronuncia in punto di giurisdizione “ condividendo” espressamente l’anzidetto motivo di appello, per avere “ già proposto la medesima eccezione dinnanzi al Tar Calabria ” ed ha quindi autonomamente dedotto che “ da ciò non potrà che conseguire l'annullamento della sentenza impugnata, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di giurisdizione

In ragione di quanto sopra, il medesimo Comune ha quindi espressamente richiesto sia nella memoria di costituzione che nella successiva memoria difensiva che, in via principale, “ accertata la competenza dell'A.G.O. a conoscere della presente controversia, venga per tale motivo dichiarato inammissibile…. il ricorso di primo grado ” e, in via subordinata, l’appello venga “ rigettato ” per ciò che attiene al merito della controversia.

Non v'è dubbio, pertanto, come, con le richiamate memorie, il Comune abbia autonomamente censurato, pur se in modo irrituale, la sentenza del primo giudice in punto di giurisdizione, chiedendone in via prioritaria la riforma.

E detta irritualità, peraltro, non è stata minimamente contestata dall'appellante il quale viceversa, in sostanziale oltre che formale concordanza con quanto dedotto dall'Amministrazione sia nel primo che nell’odierno grado di giudizio, ha già adito il giudice ordinario convenendo il Comune davanti al Tribunale di Cosenza con specifico atto di citazione.

3. Pertanto in un siffatto contesto, dove ambedue le parti censurano sul piano sostanziale la sentenza di primo grado in punto di giurisdizione con le stesse argomentazioni che risultano ictu oculi fondate ( per come di seguito sarà precisato), ritiene il collegio per un principio di economicità processuale e di strumentalità delle forme, di dover esaminare la relativa doglianza.

4. Tanto premesso, la censura concordemente sviluppata dalle parti in punto di giurisdizione è palesemente fondata.

5. Ed invero, come esposto nella narrativa in fatto, in data 31 gennaio 2013 è stato stipulato tra il Comune di Cosenza e l'Associazione il contratto relativo alla locazione del bene per cui è causa.

Detto contratto, peraltro, non è stato preceduto da alcuna procedura concorsuale ad evidenza pubblica, né inerisce ad immobili direttamente connessi all'espletamento dei fini istituzionali dell'Ente.

Nella vicenda in esame, pertanto, non vi è stata oggettivamente spendita di poteri pubblicistici né nella fase di scelta del contraente privato, né in quella di stipula del contratto di locazione, entrambe riconducibili all'esercizio dell'autonomia privata di cui gode l'Amministrazione.

Ne consegue che ogni eventuale modifica dell'accordo consensualmente raggiunto e cristallizzato nel contratto, non può di certo essere unilateralmente disposta dall'Amministrazione, attraverso un uso improprio dell'autotutela che, come è noto, costituisce un procedimento di secondo grado spendibile in presenza di poteri autoritativi nella specie del tutto assenti.

Del resto, come costantemente precisato in via ancor più generale dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il collegio condivide, “ l'amministrazione una volta concluso il contratto, è del tutto carente del potere di sottrarsi unilateralmente al vincolo che dal contratto medesimo deriva: ipotizzare che essa abbia la possibilità di far valere unilateralmente eventuali vizi del contratto semplicemente imputando quei medesimi vizi agli atti prodromici da essa posti in essere in vista dell'assunzione del predetto vincolo negoziale, equivarrebbe a consentire una sorta di revoca del consenso contrattuale (sia pure motivato con l'esercizio del potere di annullamento in via di autotutela) che la pariteticità delle parti negoziali esclude per il contraente pubblico non meno che per il contraente privato: non può dunque ammettersi che, pretendendo di adoperare il proprio potere discrezionale di autotutela per eliminare vizi in realtà afferenti (non già alle determinazioni prodromiche, in sé sole considerate, ed alle modalità procedimentali ad esse solo proprie, bensì) al contratto ormai stipulato, l'amministrazione possa spostare l'asse della giurisdizione riconducendo nell'alveo di quella amministrativa una controversia sulla validità di un contratto di diritto privato, come tale rientrante nell'alveo della giurisdizione ordinaria ” ( cfr. da ultimo e per tutte Sez. Un. Ordinanza n. 22554 del 23.10.2014) .

Non v'è dubbio alcuno, pertanto, come l'odierna controversia rientri nella competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo, involgendo una situazione giuridica in cui l'Amministrazione e l'Associazione, rispettivamente nella qualità di locatore e conduttore, sono su posizioni del tutto paritarie qualificabili in termini di diritto soggettivo.

6. Per quanto sopra, assorbito quant'altro, la doglianza va accolta siccome fondata e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

7. Attesa la peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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