Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-01-07, n. 202100025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-01-07, n. 202100025
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100025
Data del deposito : 7 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00800/2020 AFFARE

Numero 00025/2021 e data 07/01/2021 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 dicembre 2020




NUMERO AFFARE

00800/2020

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da O A, contro il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’annullamento del decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019 recante la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, relativamente all’area giuridica, nonché dei n. 7 verbali del Comitato istruttorio nelle parti in cui non hanno valutato il ricorrente ai fini dell’inserimento nell’elenco dei nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina, degli elenchi allegati ai verbali, nella parte di interesse, del verbale ministeriale del 13 agosto 2019 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 50369 del 1°/07/2020 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la nota prot. 68652 dell’8/09/2020 di trasmissione della relazione integrativa con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha controdedotto alla memoria di replica del ricorrente;

Visto il parere interlocutorio della Sezione n. 1729 del 5 novembre 2020;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Chine';


Premesso:

1. Con il ricorso straordinario in oggetto, notificato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e soltanto ad alcuni controinteressati, il ricorrente, nella qualità di partecipante all’avviso pubblico n. 15524 del 19 novembre 2018 per la individuazione e la nomina, fra gli altri, di n. 8 esperti in area giuridica dei nuovi componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, impugna, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare: a) il decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019, recante la nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, relativamente all’area giuridica;
b) i n. 7 verbali del Comitato istruttorio nelle parti in cui non hanno valutato il ricorrente ai fini dell’inserimento nell’elenco dei nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina;
c) gli elenchi allegati ai verbali, nella parte di interesse;
d) il verbale ministeriale del 13 agosto 2019, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

2. Con l’atto di gravame espone di avere appreso in sede di accesso agli atti della procedura che per quanto riguarda la propria posizione il Comitato istruttorio aveva così stabilito: “ non risulta (no) esperienze tali da poter essere prese in considerazione ai fini delle tematiche del bando ”, e ciò in evidente contrasto con le risultanze del curriculum allegato alla domanda di partecipazione alla procedura stessa, nel quale figuravano esperienze professionali di avvocato amministrativista e cassazionista anche nello specifico settore del diritto ambientale.

3. Pertanto, avverso gli atti impugnati articola le seguenti doglianze: a) Violazione di legge (d. lgs n. 152 del 2006), in relazione al decreto ministeriale n. 300 del 2018;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, illogicità, sviamento;
incompetenza;
violazione dell’art. 97 Cost. Il giudizio del Comitato istruttorio sarebbe apodittico, generico, manifestamente erroneo e privo di istruttoria, in fatto e in diritto, nonché adottato in violazione dei limiti di cui all’art. 4, comma 2, del D.M. n. 300 del 2018;
b) Violazione di legge (d. lgs n. 152 del 2006), in relazione al decreto ministeriale n. 300 del 2018;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, illogicità, sviamento;
incompetenza;
violazione dell’art. 97 Cost. L’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla procedura la controinteressata P B, la cui domanda è pervenuta fuori termine;
c) Violazione di legge (d. lgs n. 152 del 2006), in relazione al decreto ministeriale n. 300 del 2018;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, illogicità, sviamento;
incompetenza;
violazione dell’art. 97 Cost. La valutazione negativa assunta dal Comitato istruttorio all’esito dell’esame del curriculum del ricorrente è manifestamente irragionevole, arbitraria, illogica, irrazionale e viziata da travisamento dei fatti;
d) Violazione di legge (d. lgs n. 152 del 2006), in relazione al decreto ministeriale n. 300 del 2018;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, arbitrarietà, illogicità, sviamento;
incompetenza;
violazione dell’art. 97 Cost. Risulta che il Comitato istruttorio abbia valutato positivamente, e che siano stati poi nominati dal Ministro, candidati che possedevano titoli ed esperienze affatto equivalenti a quelli del ricorrente;
e) Violazione del giusto procedimento, arbitrarietà. Il Comitato istruttorio, andando oltre i limiti del mandato ricevuto, avrebbe stabilito nuovi criteri di valutazione in corso di procedimento (verbali del 13 marzo 2019, del 6 giugno 2019 e del 3-4 luglio 2019) ed avrebbe valutato concorrenti che non avevano indicato una delle aree indicate dall’avviso pubblico ovvero avevano indicato più di un’area;
f) Violazione di legge (art. 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012). Il Comitato istruttorio ed il Ministro non avrebbero dovuto rispettivamente valutare e nominare magistrati nella Commissione VIA-VAS, tenuto conto della natura dell’attività svolta dalla predetta Commissione consistente nel rendere pareri e consulenze in materia ambientale.

4. Con la relazione istruttoria trasmessa con nota prot. 50369 del 1° luglio 2020 il Ministero riferente comunica preliminarmente che, con nota prot. 964 del 14 gennaio 2020, il Direttore generale della Direzione delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha ordinato al ricorrente l’integrazione del contradditorio ex art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 1199 del 1971 e che, con PEC in data 4 febbraio 2020 (e anche con raccomandata a.r. del 7 febbraio 2020) il ricorrente ha trasmesso la prova delle avvenute notifiche a mezzo PEC agli altri controinteressati.

Con la medesima relazione istruttoria, dopo avere compiutamente ricostruito la vicenda controversa ed esaminato le singole censure articolate dal ricorrente, il Ministero conclude per la integrale infondatezza del proposto gravame, di cui chiede quindi il rigetto.

5. Con la relazione istruttoria integrativa trasmessa con nota prot. 68652 dell’8 settembre 2020 il Ministero riferente controdeduce agli argomenti spesi dal ricorrente nella propria memoria di replica pervenuta in data 30 luglio 2020, e conclude per la integrale infondatezza del ricorso straordinario.

6. Con il parere interlocutorio n. 1729 del 5 novembre 2020 la Sezione ha disposto che, a cura del Ministero riferente, fosse garantito e documentato il contraddittorio tra le parti, mediante la trasmissione al ricorrente della relazione ministeriale istruttoria per eventuali memorie di controdeduzioni e repliche.

7. Con la nota prot. 90717 del 6 novembre 2020 il Ministero riferente ha comunicato e documentato di avere provveduto alla trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria e di avere acquisito agli atti la memoria di replica pervenuta in data 30 luglio 2020.

Con la citata memoria di replica il ricorrente, preso atto delle controdeduzioni ministeriali, ha tra l’altro espressamente rinunciato al secondo motivo di ricorso.

Considerato:

8. Osserva il Collegio che l’esame delle singole censure articolate dal ricorrente deve essere necessariamente preceduto da una breve ricostruzione della cornice normativa in cui si colloca la controversia.

8.1 La procedura di nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS è disciplinata, a livello di normativa di rango primario, dall’art. 8, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo introdotto dall’art. 6 del d. lgs. 16 giugno 2017, n. 104, recante “ Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 ”.

Detta disposizione, oltre a prevedere che i commissari sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti di diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina, stabilisce che “ I commissari sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica, garantendo il rispetto del principio dell’equilibrio di genere ”.

La disposizione precisa che ai commissari provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs n. 165 del 2001, ovvero se rientranti tra il personale di cui all’art. 3 del medesimo decreto legislativo, “ si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti ”.

8.2 La predetta disposizione legislativa ha trovato attuazione con il D.M. 13 novembre 2018, n. 300, con il quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in seguito ai rilievi espressi dalla Corte dei conti sul D.M. 16 febbraio 2018, n. 45, di nomina diretta dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, ha definito “ i criteri di competenza ed esperienza e i criteri di massima per l’individuazione dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA – VAS di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ” ed ha disciplinato l’istituzione di un Comitato istruttorio con il compito “ di esaminare le manifestazioni di interesse pervenute e di evidenziare le peculiari professionalità possedute dai soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina ”.

In particolare, secondo l’art. 4, comma 2, del D.M. n. 300 del 2018 “ Il Comitato provvederà, senza esprimere alcuna valutazione di merito, ad esaminare le competenze professionali dei soggetti partecipanti, così come desumibili dai curricula presentati, potendo richiedere agli interessati, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito ”, mentre il successivo comma 3 precisa che “ Il Comitato, al termine delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, elaborerà, per ognuna delle aree di attività individuate nell’articolo 3, un elenco, annotando, in maniera sintetica, le esperienze e le capacità professionali ritenute meritevoli di essere evidenziate ”. Il comma 4 stabilisce che detto elenco “ è trasmesso dal Presidente del Comitato al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, al fine dell’adozione delle determinazioni di competenza ”.

L’art. 5 del D.M. n. 300 del 2018 contiene una disposizione secondo la quale “ il Ministro, in fase di nomina dei componenti della Commissione, sulla base delle istruttorie svolte dal Comitato di cui all’articolo 4, attribuisce rilevanza ai seguenti elementi di particolare e specifico apprezzamento e di pari rilevanza: a) aver elaborato o realizzato progetti di risanamento ambientale o disciplinari di gara afferenti opere di bonifica o, comunque, di intervento in materia ambientale;
b) aver pubblicato studi, ricerche, saggi su riviste scientifiche accreditate in classe A da parte dell’Agenzia nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nelle aree di attività di cui all’articolo 3;
c) essere o essere stato titolare, all’atto della manifestazione di interesse, di almeno un insegnamento semestrale universitario nell’ultimo biennio nelle aree di attività di cui all’articolo 3;
d) aver ricoperto incarichi apicali in strutture scientifiche di ricerca o universitarie, ovvero essere stato Presidente o Coordinatore di Commissioni scientifiche o gruppi di lavoro in materia ambientale operanti a livello nazionale o sovranazionale;
e) aver conseguito l’abilitazione professionale da almeno dieci anni
”.

8.3 Con avviso pubblico “ per la manifestazione di interesse alla nomina a componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ” n. 15524 del 19 novembre 2018, a firma del Direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ritualmente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, si è stabilito il termine perentorio del 10 dicembre 2018 per la presentazione delle manifestazioni di interesse, con la precisazione che alle stesse i candidati avrebbero dovuto allegare il proprio curriculum vitae et studiorum , in formato europeo, redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto, compilato in modo da riportare, dettagliatamente, tutti gli elementi relativi ai requisiti posseduti, alla professionalità, alle competenze e all’esperienza maturata.

L’avviso pubblico, oltre a precisare che i componenti della Commissione sarebbero stati selezionati garantendo l’equilibrio di genere nell’ambito di quattro Aree (Ambientale, Economica, Giuridica e Salute pubblica), ha espressamente richiamato i criteri di cui all’art. 5 del D.M. n. 300 del 2018.

Ha, inoltre, stabilito che “ Al fine di esaminare le manifestazioni d’interesse pervenute e di evidenziare le peculiari professionalità possedute dai soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina, con decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare, sarà istituito un Comitato istruttorio, di seguito denominato “Comitato”, composto da cinque membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di segretario ”, che “ provvederà, senza esprimere alcuna valutazione di merito, ad esaminare le competenze professionali dei soggetti partecipanti, così come desumibili dal curriculum vitae presentato, e potrà richiedere agli interessati, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito ”.

In punto di competenza del Comitato istruttorio, l’avviso pubblico ha puntualizzato che al termine delle attività, “ il Comitato elaborerà, per ognuna delle aree di attività individuate dall’articolo 3 del DM n. 300 del 13 novembre 2018, un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla nomina, annotando, in maniera sintetica, le esperienze e le capacità professionali ritenute meritevoli di essere evidenziate ”, aggiungendo che “ Tali elenchi non costituiranno, in alcun modo, una graduatoria di merito ”.

Lo stesso avviso pubblico, in relazione alla nomina dei componenti della Commissione, ha rammentato che vi provvederà il Ministro “ con proprio decreto motivato in ordine al possesso, da parte dei soggetti individuati, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza nelle materie ambientali, economiche, giuridiche e di sanità pubblica e degli altri requisiti richiesti dal presente avviso, nonché in ordine ai motivi di apprezzamento desunti in applicazione dei criteri prefissati ”.

8.5 Alla nomina del Comitato istruttorio competente per l’esame delle manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di componente della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS si è provveduto con il D.M. n. 2 del 3 gennaio 2019, il cui art. 2, comma 1, perimetra le funzioni del medesimo Comitato nel modo seguente: “ al fine di evidenziare le peculiari professionalità possedute dai soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina, esamina, senza esprimere alcuna valutazione di merito, le competenze professionali dei soggetti partecipanti, così come desumibili dai curricula presentati, potendo richiedere, ove ritenuto opportuno e senza formalità alcuna, delucidazioni e chiarimenti in merito ”.

Il successivo comma 2, in linea con quanto previsto dall’avviso pubblico, stabilisce che “ Il Comitato istruttorio, al termine delle proprie attività, elabora, per ognuna delle aree di attività individuate dall’articolo 3 del DM n. 300/2018, un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse alla nomina, annotando, in maniera sintetica, le esperienze e le capacità professionali ritenute meritevoli di essere evidenziate ”, mentre il comma 3 stabilisce che il predetto elenco, “ unitamente ad un verbale delle attività poste in essere e dei criteri utilizzati per l’analisi, è trasmesso, per il tramite del Capo di Gabinetto, al Ministro per le conseguenti valutazioni e determinazioni ”.

9. Alla luce della predetta cornice normativa, possono essere di seguito scrutinate le singole censure articolate dal ricorrente con l’atto di gravame.

10. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Comitato istruttorio avrebbe illegittimamente espresso una valutazione negativa sul proprio curriculum con riferimento alla voce “ esperienze meritevoli ”, affermando erroneamente, che “ non risulta (no) esperienze tali da poter essere prese in considerazione ai fini delle tematiche del bando ”. A suo avviso, detta valutazione avrebbe di fatto impedito che il proprio profilo venisse valutato dal Ministro ai fini della nomina.

10.1 Il motivo è privo di pregio.

10.2 Come già sopra evidenziato, il ricorrente non ha partecipato ad una procedura concorsuale con valutazione comparativa dei titoli ed esperienze professionali dei singoli candidati (cfr. art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006), bensì ad un avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di interesse destinate ad essere esaminate in prima battuta da un Comitato istruttorio – al solo fine di evidenziare le peculiari professionalità possedute dai candidati – e, successivamente, ai fini della nomina, dal Ministro.

In questa cornice, il Comitato istruttorio, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. n. 300 del 2018, con specifico riferimento alla manifestazione di interesse del ricorrente afferente l’Area giuridica, ha esaminato il curriculum prodotto, ha evidenziato il possesso in capo al candidato dell’esperienza professionale di avvocato con 10 anni di anzianità ex art. 5, comma 1, lett. e) del D.M. n. 300 del 2018 e dello svolgimento di attività inerente a progetti in materia ambientale ex art. 5, comma 1, lett. a), del D.M. n. 300 del 2018, ma non ha rinvenuto ulteriori esperienze professionali meritevoli di segnalazione al Ministro.

10.3 Il suindicato modus procedendi , peraltro seguito dal Comitato con riferimento a tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel termine di cui all’avviso pubblico, non ha impedito la valutazione del curriculum del ricorrente da parte del Ministro, unico soggetto competente, ex art. 8, comma 2, del d. lgs n. 152 del 2006, a provvedere alla nomina dei commissari. Risulta, invero, per tabulas che il nominativo del ricorrente, con le specifiche annotazioni del Comitato istruttorio, è stato inserito nell’elenco dei candidati riferito all’Area giuridica, redatto in ordine alfabetico, secondo le specifiche indicazioni dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 300 del 2018 e della lex specialis .

11. Con la memoria di replica trasmessa in data 30 luglio 2020 il ricorrente ha espressamente rinunciato al secondo motivo di ricorso, che quindi non deve essere di seguito scrutinato.

12. Con il terzo motivo il ricorrente censura sotto altro profilo la valutazione negativa espressa dal Comitato istruttorio con riferimento alla voce “ esperienze meritevoli ”, laddove ha affermato che non risultano esperienze tali da poter essere prese in considerazione ai fini delle tematiche del bando, deducendo che dal proprio curriculum risultavano numerose attività, svolte per almeno cinque anni, in una delle aree di cui all’art. 3 del D.M. n. 300 del 2018.

11.1 Il motivo è privo di pregio.

11.2 Risulta per tabulas che le esperienze professionali risultanti dal curriculum del ricorrente, e di cui quest’ultimo lamenta la mancata valutazione da parte del Comitato istruttorio, riguardano esclusivamente incarichi legali, tradottisi nella difesa in specifici contenziosi e nello svolgimento di attività stragiudiziale, ovvero partecipazioni a convegni in qualità di relatore.

Poiché il Comitato, all’esito dell’esame del curriculum del ricorrente, ha dato puntualmente atto della anzianità ultradecennale dell’abilitazione all’esercizio della professione legale nonché dello svolgimento di progetti in materia ambientale, la censura proposta non coglie nel segno, in quanto – come correttamente dedotto dall’Amministrazione riferente – non è possibile ravvisare nei singoli incarichi legali ricevuti dal ricorrente, né tanto meno nella sua partecipazione a convegni, esperienze professionali ulteriori meritevoli di essere evidenziate ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 300 del 2018.

12. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il proprio profilo professionale non sarebbe stato valutato dal Ministro, precisando nella memoria di replica che non esisterebbe alcun verbale o atto pubblico da cui risulti detta valutazione.

12.1 Anche questo motivo è privo di pregio.

12.2 Risulta invero dal verbale del 13 agosto 2019, allegato al D.M. n. 241 del 2019 di nomina della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, costituente atto pubblico che fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c., che il Ministro ha “ proceduto ad un analitico esame dei curricula da ognuno presentati, anche in comparazione con quelli di altri candidati nella medesima Area, ritenendo di dover selezionare, tra coloro che hanno manifestato il proprio interesse, profili professionali diversificati ovvero con formazioni accademiche e curriculari variegate in modo da coprire tutte le competenze richieste ai commissari VIA-VAS, avendo cura di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere ”.

Pertanto, quanto dedotto dal ricorrente è palesemente smentito dal contenuto del verbale del 13 agosto 2019, dal quale risulta che anche il curriculum del primo è stato analiticamente esaminato e valutato dal Ministro, anche in comparazione con quelli degli altri candidati risultanti dall’elenco redatto dal Comitato istruttorio per l’Area giuridica.

13. Con il quinto motivo il ricorrente deduce che il Comitato istruttorio avrebbe stabilito nuovi criteri di valutazione dei candidati ed avrebbe illegittimamente valutato candidati che non avevano indicato la specifica area per la quale avevano presentato la manifestazione di interesse.

13.1 Anche questa doglianza è priva di pregio.

13.2 Si è già più volte sopra evidenziato che l’attività del Comitato istruttorio, ai sensi del D.M. n. 300 del 2018 e della lex specialis , non assume carattere valutativo, né tanto meno comparativo, vertendosi esclusivamente in presenza di un’attività di esame ed evidenziazione al Ministro, unico soggetto competente ad effettuare la valutazione dei curricula dei candidati ai fini della nomina, delle esperienze professionali rilevanti, senza redigere graduatorie né attribuire punteggi di sorta.

Tanto rilevato, ciò che il ricorrente nella specie contesta è che il Comitato avrebbe esaminato anche le manifestazioni di interesse dei candidati che non avevano espressamente ed univocamente indicato la specifica area di interesse, e ciò in presunta violazione della lex specialis .

13.3 Osserva il Collegio che l’avviso pubblico contiene una disposizione secondo cui “ Nella manifestazione di interesse deve essere espressa l’indicazione per una delle aree previste nel presente Bando ”, ma detta clausola, a differenza di molte altre contenuta nel medesimo avviso, non è prevista a pena di esclusione dalla procedura.

Ciò si spiega facilmente, in quanto la lex specialis non considera l’indicazione dell’area di interesse del candidato come assolutamente vincolante ed inderogabile da parte dell’Amministrazione, come si evince chiaramente dalla clausola dell’avviso pubblico in base alla quale “ Laddove, per cause oggettive o per ritenuta carenza di requisiti, non venga individuato un numero sufficiente di soggetti esperti in una delle suindicate aree, sarà possibile procedere al completamento della Commissione mediante nomina di componenti esperti in altra area ”.

Ne discende, da un lato, che nessuna disposizione della lex specialis avrebbe potuto nella specie legittimare un provvedimento di esclusione ai danni di candidati che non avevano indicato l’area di interesse, dall’altro che l’attività di interpretazione ed assegnazione d’ufficio ad una specifica area compiuta dal Comitato istruttorio, e contestata dal ricorrente, configura attività ontologicamente diversa dal soccorso istruttorio e pienamente legittima sul piano della lex specialis , in quanto finalizzata a garantire la massima partecipazione alla procedura e, nel contempo, la scelta da parte del Ministro dei profili professionali migliori con riferimento a ciascuna delle quattro aree di attività previste dall’art. 3 del D.M. n. 300 del 2018.

14. Con il sesto e ultimo motivo il ricorrente deduce che “ il comitato istruttorio ed il Ministro avrebbero dovuto valutare l’opportunità di nominare magistrati nella commissione in oggetto ”, salvo poi correggere tardivamente il tiro nella memoria di replica affermando che intendeva contestare non l’opportunità, ma la legittimità della scelta ministeriale, tenuto conto della natura di amministrazione attiva dell’attività svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS.

14.1 La censura, in disparte gli evidenti profili di inammissibilità, è priva di pregio.

14.2 Come già sopra rammentato, la presenza di magistrati nella Commissione non configura una scelta discrezionale dell’Amministrazione, bensì risponde ad una chiara indicazione legislativa scolpita nell’art. 8, comma 2, del d. lgs n. 152 del 2006, secondo cui i commissari sono scelti “ tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ”, pertanto anche tra il personale in regime di diritto pubblico tra cui rientrano, tra gli altri, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Pertanto, in senso diametralmente opposto a quanto affermato dal ricorrente, l’Amministrazione avrebbe violato la legge ove avesse escluso il personale di magistratura dalla selezione.

14.3 A ciò deve essere aggiunto, quanto al presunto profilo di illegittimità correlato alla natura di attività di amministrazione attiva svolta dai commissari, che è la stessa norma legislativa contenuta nel citato art. 8, comma 2, a risolvere il problema, stabilendo che al personale di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 165 del 2001 si applica quanto previsto dall’articolo 53 ” del medesimo decreto e per il personale in regime di diritto pubblico “ quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti ”, pertanto per i magistrati l’accettazione della nomina è subordinata alla autorizzazione dell’organo di autogoverno della magistratura, ordinaria o speciale, di appartenenza del nominato.

In coerenza con le suindicate previsioni legislative, il D.M. oggetto di gravame, recante la nomina dei componenti della Commissione, nell’ultimo capoverso del preambolo ha cura di precisare “ che i nominandi Commissari, se dipendenti pubblici, potranno accettare l’incarico solo se previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”.

15. In conclusione, l’accertata infondatezza di tutte le censure proposte e scrutinate impone l’integrale rigetto del ricorso straordinario, con assorbimento della istanza di sospensiva.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi