Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-15, n. 202209993
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 09993/2022REG.PROV.COLL.
N. 03769/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3769 del 2015, proposto da RA LA S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, domiciliato presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5508/2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il Cons. Gianluca Rovelli, nessuno è comparso per le parti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto del Notaio Lodovico Genghini del 17 novembre 1995, rep. n. 57298, il sig. CO ON cedeva alla società appellante l'azienda di cui all’esercizio commerciale di “Ristorante” in Casamicciola Terme, alla via S. Girardi n. 41, per il quale era stata rilasciata dal Comune l'autorizzazione amministrativa n. 24 del 29 maggio 1990. La cessione veniva notificata alla Camera di Commercio di Napoli con denuncia del 12 dicembre 1995, n. 55618.
2. Il Comune di Casamicciola Terme, con atto del 17 marzo 1997, prot. n. 3353, autorizzava il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio n. 24, di “tipo A”, già rilasciata al sig. CO ON.
3. Con nota del 6 febbraio 2009, prot. n. 1876, l'appellante comunicava all'ente il trasferimento dell'attività di ristorante in locali attigui al precedente esercizio, ubicati alla via S. Girardi n. 47. In pari data, con nota acquisita al protocollo del Comune n. 1877, comunicava l'avvio di lavori di ordinaria manutenzione, indicando quale data di probabile ultimazione quella del 31 ottobre 2009.
4. Con nota n. 46/09, l'Ufficio “Servizio Attività Produttive” del Comune di Casamicciola Terme comunicava l'avvio del procedimento teso alla dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione per inattività ultrannuale.
5. Riferisce l’appellante che il Comune rappresentava, in particolare, che la formalizzazione dell'avvio del procedimento era avvenuta il 7 dicembre 2005, e che questa era stata adottata, a sua volta, a seguito di accertamenti esperiti dalla Guardia di AN - Comando Tenenza di Ischia.
6. Riferisce ancora l’appellante, tra l’altro, che con scritti difensivi depositati il 16 febbraio 2009, prot. n. 2319, eccepiva, in primo luogo, di non aver mai ricevuto l’avvio del procedimento e di avere sempre provveduto a notificare la dichiarazione di prosecuzione dell'attività in concomitanza con l'inizio di ciascuna annualità.
7. Con determinazione del 20 maggio 2009 prot. 6868/09, notificata con racc. a.r. consegnata il 26 maggio 2009, il Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Casamicciola Terme comunicava che “ Il procedimento amministrativo avviato ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 si è concluso con la determinazione che l'autorizzazione amministrativa n. 3353 del 17/03/1997 - esercizio pubblico di ristorante alla Via Salvatore Girardi n. 47 - è dichiarata decaduta per inattività ultrannuale, così come previsto dall’art. 4, comma