Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-03-12, n. 201201386
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Testo completo
N. 01386/2012REG.PROV.COLL.
N. 07485/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7485 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e E V P, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Università degli Studi di Bari, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti nel presente grado del giudizio;
per la riforma
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il consigliere di Stato M M e uditi per le parti l’avvocato G P e l'avvocato dello Stato Marchini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Prof. -OMISSIS- (in seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 1254 del 2006 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento: del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 5030 del 17 maggio 2006, recante approvazione degli atti e contestuale dichiarazione degli idonei a conclusione della procedura di valutazione comparativa per la copertura, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa Università, di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare “MED/09 – Medicina interna”; per quanto di interesse, delle presupposte determinazioni, valutazioni e giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice della procedura valutativa predetta, così come contenuti nei verbali e nella “relazione riassuntiva” all’uopo redatti; del presupposto decreto rettorale n. 4734 del 6 maggio 2005 con il quale è stata indetta la suddetta valutazione comparativa, per la parte in cui (art. 1, punto 4) ha limitato a venti il numero di pubblicazioni scientifiche che ogni candidato poteva produrre; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, se ed in quanto lesivo, ancorché non conosciuto.
2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2007, ha respinto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.
La ricorrente in data 24 novembre 2010 ha depositato memoria e motivi aggiunti, in data 27 dicembre 2011 ha depositato documenti.
4. All’udienza del 7 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nell’appello si censura la sentenza impugnata in quanto:
- la procedura di valutazione comparativa di cui si tratta vi è esaminata in modo parcellizzato e non unitariamente, come sarebbe stato necessario per una verifica non soltanto estrinseca della discrezionalità tecnica esercitata che avrebbe consentito di rilevare la contraddittorietà delle valutazioni espresse negativa per la ricorrente e positiva per i due idonei (dottori -OMISSIS-), pur a voler prescindere dalla rilevabile preordinazione della tipologia di impegno scientifico-didattico e di supporto assistenziale indicati nel bando rispetto a quelle specifiche dei due candidati suddetti e, in particolare, del dott. -OMISSIS-;
- ha errato nel respingere la censura dedotta avverso la previsione del bando con cui è stato ristretto a venti il numero delle pubblicazioni da presentare poiché, da un lato, l’ha qualificata come ex se lesiva, prospettando il dubbio dell’obbligo della sua immediata impugnazione, mentre essa è risultata tale soltanto in quanto ha condotto al giudizio di “ discontinuità ” della produzione scientifica della ricorrente e, dall’altro, ne ha asserito la legittimità in astratto, quale limitazione consentita dall’art. 2 (“ Bandi ”), comma 6, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 ( Regolamento sulle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori ), mentre essa è risultata incongrua in concreto a fronte di un settore articolato in più materie come è la Medicina interna , nonché punitiva dell’attività dei candidati più meritevoli poiché così obbiettivamente costretti alla presentazione di pubblicazioni “ discontinue ”;
- ha errato nel confermare i giudizi negativi della Commissione giudicatrice sulla produzione scientifica della ricorrente, poiché la discontinuità asserita al suo riguardo non è più rilevante di quella riscontrabile in particolare per il dottor -OMISSIS-, avendo presentato la dottoressa -OMISSIS-, nel rispettare il limite delle venti pubblicazioni, quelle più attinenti all’impegno didattico-scientifico previsto dal bando ed essendo il vuoto temporale nelle sue pubblicazioni di otto anni (erroneamente indicato in dieci dal primo giudice) e perciò di poco superiore a quello dott. -OMISSIS- che è per sei anni (tre anni per il dott. -OMISSIS-);
- la sentenza è anche erronea per avere ritenuto la “ discontinuità temporale ” nei lavori della ricorrente indice di irrilevanza delle pubblicazioni prodotte nel periodo non coperto, trascurando che per un adeguato giudizio di continuità temporale si sarebbe dovuta valutare la trentennale produzione scientifica della candidata e che il parametro della continuità delle pubblicazioni deve essere rapportato alla loro congruità rispetto all’impegno scientifico richiesto attraverso la valutazione comparativa;
- il primo giudice ha poi ritenuto che il giudizio finale sulla ricorrente sia stato espresso dalla Commissione giudicatrice soprattutto per il difetto di “ originalità e innovatività della produzione scientifica e della sua rilevanza nel panorama della ricerca ” mentre ciò non risulta, avendo la Commissione richiamato il ben diverso parametro del “ non organico approfondimento ” dei temi trattati ed avendo perciò assunto specifica rilevanza il giudizio di “ discontinuità ” della produzione scientifica; e ciò nel quadro di una palese contraddittorietà interna del giudizio a fronte della valutazione positiva del curriculum , della discussione dei titoli e della prova didattica della ricorrente espressa nei giudizi collegiali;
-la sentenza ha errato anche per avere affermato come attinente all’insindacabile merito tecnico del giudizio la censura di disparità di trattamento dedotta a fronte del rilievo che la asserita monotematicità della produzione scientifica della ricorrente risulta ancora maggiore per i candidati giudicati idonei e, in particolare, per il dott. -OMISSIS-, trattandosi, invece, di un dato oggettivamente riscontrabile; così come non sono state adeguatamente considerate le censure proposte sulla valutazione dei lavori redatti in collaborazione con altri studiosi (con la attribuzione di un non provato ruolo di coordinamento da parte dell’ultimo firmatario), sulla mancata ponderazione dell’ impact factor e sulla inosservanza del criterio, che pure la Commissione si era dato, di valutare soltanto “ le pubblicazioni in extenso su riviste qualificate, dotate del peer review system ”, avendo il primo giudice valutato tali censure separatamente e non nella loro interazione atta a dimostrare l’oggettiva convergenza a favore del dott. -OMISSIS- dei criteri adottati;
- la sentenza, infine, ha omesso di pronunciare sul secondo motivo del ricorso di primo grado relativo alla mancata esplicitazione della motivazione dei diversi giudizi resi dalla Commissione a fronte delle differenze non significative riscontrate fra i candidati.
2. Nella memoria e motivi aggiunti, depositati il 24 novembre 2010, la ricorrente richiama che, nell’ambito di un procedimento penale in corso (allo stato dell’avvenuto rinvio a giudizio) per fatti concernenti la procedura valutativa di cui è causa, ha avuto accesso a documentazione atta a dimostrare l’orientamento pregiudiziale della Commissione giudicatrice a favore dei due candidati dichiarati idonei; deduce, di conseguenza, la violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione all’art. 97 della Costituzione, la nullità dei verbali della procedura concorsuale, con riferimento all’art. 479 Cod. pen. quanto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, ed eccesso di potere per sviamento, essendosi svolta la procedura di valutazione comparativa in violazione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa, essendo nulli e illegittimi i verbali delle operazioni concorsuali per la loro provata falsità ideologica ai sensi dell’art. 479 Cod. pen. e risultando illegittimo, perciò, l’impugnato decreto del Rettore n. 5030 del 17 maggio 2006. Tra i documenti depositati successivamente, il 27 dicembre 2011, è allegata copia del decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 21 gennaio 2011 con cui si dispone il rinvio a giudizio dei componenti la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui è causa in quanto imputati di reati per comportamenti da cui si evince – secondo il decreto - “ che l’intera procedura è stata intenzionalmente preordinata alla dichiarazione di idoneità del candidati -OMISSIS- e -OMISSIS- [ … ] ”.
3. Il Collegio esamina in via preliminare i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente perché