Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-04, n. 201701554

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-04-04, n. 201701554
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701554
Data del deposito : 4 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2017

N. 01554/2017REG.PROV.COLL.

N. 09109/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9109 del 2010, proposto da:
Consorzio Alpe Na.La., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio eletto presso lo studio Diego Corapi in Roma, via Flaminia, 318;

contro

Comunita' Montana della Valchiavenna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati F V, A D E, con domicilio eletto presso lo studio A D E in Roma, via G. Caccini N1;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00621/2010, resa tra le parti, concernente FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI STRADA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' Montana Valchiavenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Daniele Ravenna e uditi per le parti gli avvocati Del Curto e Riccardo Villata (su delega di Degli Esposti);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’appellante Consorzio Alpe Na.La. impugna la sentenza in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso avverso plurimi atti con i quali la Comunità Montana della Valchiavenna, nell’ambito di un medesimo procedimento volto ad erogare contributi regionali miranti allo sviluppo dell’agricoltura ed alla silvicoltura, ha respinto le sue domande di finanziamento per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando.

In particolare il TAR ha giudicato inammissibile per tardività il ricorso avverso due provvedimenti di esclusione parziale;
tempestiva ma da respingere nel merito la restante parte del ricorso, in quanto il Consorzio ricorrente non avrebbe avuto i requisiti previsti dal bando per parteciparvi. Infatti, richiamata la disciplina civilistica (artt. 862 e 863 c.c.) e regionale (legge Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31, “ Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ) in materia di consorzi, il TAR ne ha desunto che “ i Consorzi di miglioramento fondiario sono enti riconosciuti, mentre il Consorzio ricorrente è un ente privo di personalità giuridica. Ne consegue che non ha i requisiti per essere equiparato ad alcuna forma di Consorzio di miglioramento fondiario disciplinata dalla legge e, di conseguenza, non poteva essere ammesso a contributo. Da ciò discende che i provvedimenti impugnati, benché parzialmente errati nella motivazione, risultano legittimi nella parte in cui accertano la mancanza dei requisiti soggettivi per la partecipazione al bando regionale .”

L’appellante Consorzio, ricostruite nel dettaglio le vicende del bando per la concessione di contributi, giudica in primo luogo errata la sentenza laddove ha giudicato in parte tardivo il ricorso, atteso che quest’ultimo rettamente avrebbe impugnato nei termini la comunicazione finale del 5 agosto 2009, recante il complessivo diniego e – unica fra gli atti menzionati – la clausola imposta per tutti i provvedimenti amministrativi dall’art. 3, comma 4, della legge 241 del 1990 (“ In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ”), sì che rettamente il Consorzio avrebbe considerato tale ultimo atto l’unico dotato di autonomia e ricorribile.

Quanto alla dedotta carenza dei requisiti, ricorda che il bando comprendeva, fra i soggetti legittimati a concorrere al finanziamento, i consorzi di miglioramento fondiario competenti per territorio. Ricorda al riguardo che il soggetto appellante fu costituito il 18 dicembre 2005 con scrittura privata quale “consorzio volontario fra più soggetti”. Successivamente i consorziati decisero di modificarne lo statuto, al fine di far acquisire al consorzio la natura di consorzio di miglioramento fondiario di primo grado e poter così concorrere a vari bandi di finanziamento. Unica difformità, l’atto costitutivo e la mancanza della personalità giuridica. Ad avviso dell’appellante, né dal codice civile né dalla legge regionale n. 31 del 2008 si desumerebbe la necessità che i consorzi di miglioramento fondiario di primo grado debbano avere la personalità giuridica. Viene invocato in tal senso anche l’art. 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, “ Nuove norme per la bonifica integrale ”, disciplinante i consorzi di miglioramento fondiario in termini tali da configurarli – ad avviso dell’appellante - come enti di diritto privato. Avrebbe dunque errato il TAR nel leggere l’art. 863 e l’art. 862 c.c. in combinato disposto derivandone l’obbligatorietà, anche per i consorzi di miglioramento fondiario, di essere enti riconosciuti. In più l’appellante soggiunge che anche il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2, “Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ”, non sarebbe determinante ai fini della qualifica del richiedente. Chiede quindi, previa sospensione cautelare, l’annullamento o in subordine la riforma della sentenza impugnata.


Si è costituita la Comunità Montana della Valchiavenna, la quale ribadisce in primo luogo il vizio di tardività di parte del ricorso di primo grado, atteso che anche i provvedimenti di esclusione parziale erano definitivi e autonomamente impugnabili, ancorché privi della clausola di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Afferma poi che, nonostante la “velleitaria” modifica dello statuto, l’appellante non possa essere qualificato consorzio di miglioramento fondiario. In tal senso andrebbe inteso l’art. 863 c.c.;
una libera associazione fra privati che non abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche - iscrizione che ha valore costitutivo - non potrebbe quindi essere considerata consorzio di miglioramento fondiario. Ciò tanto più varrebbe allorché si tratti di applicare norme che attribuiscono a siffatti consorzi specifiche provvidenze pubbliche. Infine erra l’appellante a leggere l’invocato art. 863 c.c. in senso facoltizzante per i promotori del consorzio di sceglierne la forma costitutiva.

L’istanza cautelare è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 5558 del 6 dicembre 2010, non riscontrando la sussistenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris .

Nel merito, l’appello è infondato e va respinto, esimendo il Collegio dall’esame degli addotti profili di inammissibilità per tardività, poiché l’appellante è privo del requisito soggettivo richiesto dal bando. Infatti il bando prevede espressamente la partecipazione, fra gli altri, di consorzi di miglioramento fondiario. Orbene, è inequivoco l’art. 863 c.c., secondo comma, nel pretendere che i consorzi di miglioramento fondiario debbano avere la personalità giuridica, sia pure di diritto privato. Né può accettarsi la lettura di tale disposizione proposta dall’appellante, essendo vero l’opposto: certo facoltativa la costituzione di tali consorzi - “ possono essere costituiti …” - ma ove tale costituzione venga deliberata, essa deve avvenire “ nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica ” e i nuovi soggetti così costituiti “ sono (cioè devono essere) persone giuridiche private ”. Nulla che autorizzi a concludere in senso difforme è rinvenibile né nell’invocato - e precedente - regio decreto n. 215 del 1933 (nel quale semmai si trovano chiari indizi circa la rilevanza anche pubblicistica di tali consorzi, di tal che ne esce rafforzata l’esigenza della personalità giuridica), né tantomeno nella legge regionale lombarda n. 31 del 2008.

L’appellante, per sua esplicita ammissione, è privo della personalità giuridica. Rettamente pertanto ha deciso l’Amministrazione nell’escluderlo – sia pure con motivazioni non pienamente conferenti -e rettamente ha deciso il TAR.

Considerate tuttavia le peculiarità della vicenda, ritiene il Collegio che sussistano i motivi che giustificano la compensazione fra le parti delle spese della presente fase di giudizio.

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