Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-18, n. 202309073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309073
Data del deposito : 18 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2023

N. 09073/2023REG.PROV.COLL.

N. 03815/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3815 del 2023, proposto dall’Azienda USL Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S B in Roma, via Crescenzio, n. 82;
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Preteroti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, hanno adito il T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina, per dolersi della illegittimità del verbale G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) -OMISSIS- 2022 e del pedissequo Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo all’anno scolastico 2022/2023, unitamente alle modifiche ad essi apportate e comunicate ai ricorrenti con pec del 22 dicembre 2022, con i quali l’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS- ha attivato in favore del figlio un piano assistenziale che prevede l’assistenza infermieristica in classe dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45, anziché per l’intero orario scolastico giornaliero, ovvero dalle 8,00 alle 13,30.

Insieme alla domanda di annullamento, i ricorrenti hanno chiesto altresì al T.A.R. di condannare:

- l’Azienda USL di Latina, ad assicurare e disporre, a proprie cure e spese, per l’anno scolastico 2022/2023 e per gli anni successivi in favore del minore l’assistenza infermieristica in classe per l’intero orario scolastico (dunque dalle ore 8,00 alle ore 13.30) e per tutte le attività didattiche, comprese quelle da svolgere fuori della classe e dell’Istituto scolastico;

- il Comune di -OMISSIS-, a predisporre, di concerto con la ASL di Latina e con l’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS-, un progetto individuale in favore del minore -OMISSIS- che prevedesse l’assistenza infermieristica in classe per l’intero orario scolastico nonché per tutte le attività didattiche, comprese quelle da svolgere fuori della classe e dell’Istituto scolastico, da porsi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina.

1.1. I ricorrenti hanno premesso, in punto di fatto, che:

- il minore è affetto da -OMISSIS-, la quale comporta tra l’altro la necessità di controllare, mediante l’utilizzo di un -OMISSIS-, i valori della glicemia durante tutto l’arco della giornata e, ad ogni modo, prima di ogni pasto nonché dopo lo svolgimento di un’attività sportiva, al fine di valutare l’adeguatezza della dieta e programmare un eventuale supplemento dietetico, nonché quella di osservare una determinata terapia farmacologica la quale prevede -OMISSIS- nell’ipotesi in cui la glicemia dovesse scendere al di sotto -OMISSIS- (somministrazione che, hanno precisato i ricorrenti, va eseguita nell’immediatezza dell’evento, -OMISSIS-);

- il medesimo, con il verbale di accertamento del -OMISSIS- 2017, è stato riconosciuto dalla commissione medica dell’INPS, ai sensi dell’art. 4, l. 5 febbraio 1992, n. 104, “ Portatore di Handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ”;

- la U.O.C. Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di Latina, in vista dell’iscrizione del minore -OMISSIS-, ha rilasciato la certificazione prot. -OMISSIS- 2021 ai fini dell’integrazione scolastica del medesimo, con la quale si propone, ai fini dell’inserimento a scuola, l’assistenza educativa specialistica;

- la prescrizione medica consegnata alla scuola, rilasciata dalla pediatra dott.ssa -OMISSIS-, oltre ad escludere l’auto-somministrazione del farmaco da parte dell’alunno, precisa che -OMISSIS- va somministrato al bisogno e si descrivono gli eventi legittimanti -OMISSIS- (“ -OMISSIS- ”);

- nella seduta di back office -OMISSIS- 2021, tenutasi presso il Punto Unico di Accesso -OMISSIS- AUSL di Latina, alla presenza del personale della ASL, del Comune di -OMISSIS- nonché del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS-, è stata riconosciuta al minore un’ora di assistenza infermieristica in classe durante l’orario scolastico;

- in occasione dell’incontro avvenuto presso il plesso scolastico -OMISSIS- (in vista dell’iscrizione del minore, per l’anno scolastico 2022/2023, alla -OMISSIS-), al quale hanno preso parte sia gli odierni ricorrenti, assistiti dal sottoscritto difensore, sia il Dirigente Scolastico sia l’ASL di Latina, rappresentata in quella sede dalla dott.ssa -OMISSIS-, sia il Comune di -OMISSIS-, i primi hanno appreso che la scuola non aveva fatto richiesta alla ASL dell’assistenza infermieristica a favore del minore, benché la stessa si rendesse necessaria al fine di assicurare il monitoraggio costante della glicemia durante l’intero arco della giornata ed una valutazione medica in ordine all’insorgenza dei sintomi giustificanti la somministrazione immediata del farmaco salvavita, che non potrebbe essere eseguita dal personale docente ed ATA né dall’eventuale AEC (assistente educativa culturale) assegnata alla scuola;

- la pediatra del minore, dott.ssa -OMISSIS-, da ultimo -OMISSIS-, ha rilasciato la prescrizione medica, trasmessa alla ASL Latina, con la quale, dopo aver dato atto che “ il Bambino -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, allo stato attuale presenta condizioni di vulnerabilità -OMISSIS- ”, consiglia “ la presenza costante durante l’orario scolastico di personale infermieristico ”;

- pur in mancanza di un riscontro formale della ASL Latina alla richiesta di assistenza infermieristica, a partire dal 30 settembre 2022 è stato attivato in favore del minore il seguente piano assistenziale in ambito ed orario scolastico:

- dalle ore 9.00 alle 10.00 assistenza (non infermieristica) in classe da parte della AEC (assistente educativa culturale);

- dalle ore 10.00 alle 13.00 assistenza infermieristica in classe;

- dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.00 alle 13.30 nessuna assistenza;

- è rimasta inevasa anche la richiesta, inviata al Comune di -OMISSIS- in data 14 novembre 2022, di adozione in favore del minore del Piano Individuale di Assistenza (PAI) ex art. 14 l. n. 328/2000;

- con comunicazione via pec del 7 dicembre 2022 l’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS- ha trasmesso ai ricorrenti il verbale del G.LO. tenutosi in data -OMISSIS- 2022 nonché il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che prevede l’adozione di un piano di assistenza infermieristica insufficiente per le esigenze del minore, in quanto limitata al periodo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45, senza tenere conto che gli episodi -OMISSIS- – i quali richiedono la somministrazione immediata del farmaco salvavita – ben potrebbero verificarsi nelle ore in cui l’infermiera è assente con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, la vita del minore potrebbe essere messa in serio pericolo, atteso che il personale non infermieristico presente in classe, non avendo competenze specialistiche, potrebbe non accorgersi dei sintomi -OMISSIS- e dunque non somministrare e/o somministrare in ritardo il farmaco salvavita;

- al fine di sopperire alle carenze del suddetto Piano assistenziale, i ricorrenti sono costretti ad alternarsi per garantire al minore la necessaria assistenza, sacrificando le relative esigenze lavorative.

I ricorrenti hanno chiesto quindi al T.A.R., come anticipato, di annullare il provvedimento impugnato ed ordinare:

1) alla Azienda USL di Latina, di assicurare e disporre, a proprie cure e spese, per l’anno scolastico 2022/2023 e per gli anni successivi, in favore del minore -OMISSIS-, l’assistenza infermieristica in classe per l’intero orario scolastico (dunque dalle ore 8.00 alle ore 13.30), nonché l’assistenza infermieristica per tutte le attività didattiche, comprese quelle da svolgere fuori della classe e dell’Istituto scolastico, ciò al fine di garantirgli di frequentare la scuola e partecipare alle attività da quest’ultima organizzate senza pericolo per la sua salute;

2) all’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS-, di porre in essere tutte le attività necessarie atte a garantire che l’assistenza dell’alunno avvenga in totale sicurezza e nel pieno rispetto della sua persona, e dunque di: individuare e riservare un apposito spazio e/o locale, all’interno del plesso, nel quale possano essere espletate tutte le attività connesse alla malattia dell’alunno, quali -OMISSIS- e l’eventuale somministrazione del farmaco salvavita, ciò al fine di garantire il pieno rispetto della privacy e della dignità della persona;
conservare il farmaco salvavita all’interno di un frigorifero il quale sia facilmente accessibile al personale infermieristico e posto all’interno della stanza adibita all’espletamento delle attività di cui al precedente punto;
posizionare la classe dell’alunno in un punto dell’edificio facilmente ed immediatamente accessibile anche dal personale del 118;

3) al Comune di -OMISSIS-, di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 l. n. 328/2000 e 6 d.lvo n. 66/2017, di concerto con la ASL di Latina e con l’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS-, un progetto individuale in favore del minore che preveda, inter alia , l’assistenza infermieristica in classe per l’intero orario scolastico, nonché l’assistenza infermieristica per tutte le attività didattiche, comprese quelle che debbano svolgersi fuori della classe e dell’Istituto scolastico, da porsi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina.

I ricorrenti hanno chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno posto le norme, nazionali ed internazionali (art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, artt. 32, comma 1, 34, comma 1, 38, commi 3 e 4, Cost., legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge 8 novembre 2000, n. 328, d.lvo n. 66 del 13 aprile 2017) che riconoscono il diritto del disabile ad integrarsi nel contesto scolastico, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli atti ad impedire il pieno esercizio del diritto all’istruzione ed all’educazione, anche attraverso l’efficace integrazione tra servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza (in forma semplificata) -OMISSIS- 2023, ha accolto il ricorso.

Premesso che “ l’articolato motivo di ricorso coglie nel segno in quanto, a fronte del diritto del minore inabile alla educazione scolastica con le modalità idonee a tutelare le necessità della salute, riconosciuto dalla Costituzione, e dalle leggi che ne hanno applicato i principi ivi contenuti, qualunque ipotetica ragione (organizzativa, di budget ecc…) opposta dall’istituzione scolastica o dall’azienda sanitaria è giuridicamente recessiva ”, il giudice di primo grado ha “ ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui non prevedono l’assistenza infermieristica per l’intero orario scolastico giornaliero e per tutte le attività curriculari ed extra curriculari organizzate dalla scuola fuori dalla classe e dall’Istituto scolastico, con conseguente obbligo della Azienda USL di Latina e dell’I.C. -OMISSIS---OMISSIS- di porre in essere, senza indugio, tutte le misure necessarie idonee ad assicurare l’effettività dell’assistenza per l’intero orario scolastico giornaliero ”.

3. La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto dalla Azienda USL di Latina, che ne chiede la riforma in vista della integrale reiezione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

L’Azienda appellante illustra in primo luogo gli antefatti procedimentali della controversia, evidenziando che già negli anni scolastici precedenti a quello (2022/2023) cui direttamente afferisce l’odierno giudizio i diversi attori pubblici coinvolti nell’assunzione delle iniziative finalizzate alla piena integrazione scolastica del minore -OMISSIS-, in occasione di altrettanti incontri di back office svolti presso il PUA (Punto Unico di Accesso), hanno proposto l’attivazione di un PAI incentrato, oltre che sull’assistenza infermieristica, su una attività di informazione/formazione sia del personale docente che di quello non docente, oltre che dell’AEC (assistente educativa specialistica), ai fini del riconoscimento dei sintomi -OMISSIS-, da risolvere attraverso la somministrazione del farmaco -OMISSIS-: proposte che, tuttavia, non sono mai state condivise dai genitori del minore, in ragione della ritenuta insufficienza delle ore di assistenza infermieristica previste.

Con specifico riferimento al corrente anno scolastico (2022/2023), espone altresì la parte appellante che -OMISSIS- si è svolto un incontro presso l’Istituto comprensivo -OMISSIS---OMISSIS-, presenti il Dirigente Scolastico, l’assistente sociale del PUA D3, l’Assessore, il Dirigente ed un’assistente sociale dei servizi sociali del Comune di -OMISSIS-, i genitori del minore ed loro legale, in occasione del quale l’assistente sociale rappresentante il PUA D3 sosteneva quanto condiviso nei precedenti back office , confermando che risultava appropriata la riattivazione di un PAI infermieristico di un’ora al giorno: anche tale incontro, deduce la parte appellante, si concludeva senza arrivare alla condivisione di un progetto integrato.

Espone ancora la parte appellante che nello stesso giorno la pediatra del minore inoltrava via mail al CAD (Centro Assistenza Domiciliare) di -OMISSIS- un certificato nel quale chiedeva l’attivazione di assistenza infermieristica per l’intero orario scolastico, e che in data 30 settembre 2022 il CAD attivava un PAI infermieristico di tre ore al giorno, ovvero dalle ore 9:45 alle ore 12:45 dal lunedì al venerdì, per l’intero anno scolastico.

Ciò premesso in punto di fatto, con il primo articolato motivo di appello la parte appellante contesta la sentenza appellata laddove si baserebbe sul presupposto erroneo che le ore di assistenza a scuola previste dall’Istituto Comprensivo -OMISSIS---OMISSIS- siano state individuate “ in base alle disponibilità accordate dall’Azienda Usl Latina ”.

Deduce in senso contrario la parte appellante che, come si evince dal verbale del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS-, rappresentante della ASL come delegata del Direttore del -OMISSIS- e del dott. -OMISSIS- per il CAD, nel richiedere chiarimenti circa la patologia del minore, precisava che sino alla data del 12 settembre 2022 tutte le certificazioni che lo riguardavano non prevedevano la somministrazione di alcun farmaco, ma solo l’adozione

di attenzioni alimentari.

In quella sede la dott.ssa -OMISSIS- precisava altresì, prosegue la parte appellante, che anche nel caso di intervenuta necessità di somministrazione del -OMISSIS- (ovverosia del farmaco che deve essere somministrato al paziente al bisogno), la stessa sarebbe avvenuta per via nasale e di conseguenza non sarebbe stato necessario alcun intervento specialistico: ad ogni buon conto, in quella sede la suddetta prendeva atto che il farmaco non era neppure stato consegnato alla scuola e che di conseguenza non sussisteva alcun presupposto, per quanto riguardava la ASL, per prevedere l’assistenza infermieristica presso la scuola al minore.

Ne consegue, ad avviso della parte appellante, che le proposte precedentemente formulate dalla ASL erano compatibili ed idonee rispetto alla patologia del minore e congrue in relazione ai costi che deve sostenere l’Azienda sanitaria, nel rispetto della tutela del diritto alla salute del minore e di tutti i minori che necessitano di assistenza sanitaria pubblica.

Deduce ancora la parte appellante che senza l’accordo della ASL e la disponibilità data dalla stessa, le ore che il dirigente scolastico aveva deciso di erogare eccedevano chiaramente la competenza di quest’ultimo in quanto non solo prese in totale autonomia, ma soprattutto da un organo incompetente e non deputato alla effettiva individuazione e destinazione dell’infermiere nelle aule scolastiche.

Prosegue la parte appellante evidenziando che -OMISSIS-.

Essa espone che esistono vari tipi di -OMISSIS- classificati sulla base del deficit -OMISSIS- e si dividono in -OMISSIS-: il minore è affetto da -OMISSIS-, la quale è dovuta al deficit -OMISSIS- ed è la forma più frequente di -OMISSIS- nonché la più benigna, atteso che con il passare degli anni -OMISSIS- si attenuano e scompaiono e la maggior parte dei pazienti adulti è asintomatica.

Allega inoltre la parte appellante che, in relazione alla dietoterapia, i provvedimenti dietetici sono limitati ai primi anni di vita -OMISSIS-, mentre in età successive è sufficiente rispettare gli orari dei pasti e le indicazioni del dietista del centro di riferimento, in particolare attraverso una dieta -OMISSIS-.

Allega quindi la parte appellante che, oltre all’attenzione alimentare, il farmaco introdotto per contrastare la patologia è chiamato -OMISSIS- ed è -OMISSIS-.

Il farmaco, aggiunge la parte appellante, -OMISSIS- è disponibile anche in Italia per via nasale (come precisato dalla dott.ssa -OMISSIS- nel verbale GLO) ed è di facile somministrazione.

Sulla scorta di tale premessa di ordine tecnico, deduce la parte appellante che il T.A.R. per il Lazio ha assunto una decisione di fatto tecnica, senza ricorrere all’ausilio di un consulente, il quale si sarebbe reso necessario al fine di comprendere la frequenza di eventuali episodi critici durante l’orario scolastico, e comunque senza tenere conto del fatto che non era strettamente necessaria una figura professionale (quale l’infermiere) per il riconoscimento dei sintomi e la somministrazione del farmaco.

Essa aggiunge che, come evidenziato anche dalla dott.ssa -OMISSIS- nel citato verbale del GLO, nei confronti del bambino si può intervenire con materiale alimentare, che lo stesso ha ( rectius dovrebbe avere) con sé nello zainetto, e che comunque -OMISSIS- può essere somministrato da chiunque.

Espone altresì la parte appellante che, come riconosciuto nel protocollo d’intesa tra MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Lazio e la Regione Lazio, “ al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti informativi e formativi secondo i piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e istituzioni scolastiche e formative anche in rete. Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo ed a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni. Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni. La formazione in situazione si connota, invece, con formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti psicologici e relazionali, ecc..);
essa è realizzata dal distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del dirigente scolastico o responsabile di struttura formativa ed in accordo con i genitori o esercenti la potestà genitoriale
”.

Deduce quindi la parte appellante che, sulla base delle citate disposizioni, l’assistenza del minore non ruota solo intorno alla figura dell’infermiere, ma si avvale sia del personale scolastico ed educativo sia dell’apporto dei genitori, i quali nella specie sono beneficiari dei permessi per assentarsi dal lavoro di cui alla l. n. 104/1992, mentre in caso di sopravvenuta emergenza è sempre possibile procedere alla chiamata al 118, il cui personale è agevolato dal fatto che l’istituto ha selezionato tra le aule a propria disposizione quella più agevole per far intervenire prontamente i soccorsi laddove necessari.

La parte appellante lamenta altresì la mancata considerazione da parte del T.A.R. delle differenze esistenti tra piano assistenziale individualizzato e piano educativo, cui sono assegnati obiettivi diversi, e, dopo aver ribadito che nessun “ accordo ” è stato espresso dalla ASL in ordine all’assistenza infermieristica a favore del minore, deduce che il diritto alla salute deve essere tutelato nel quadro di un ragionevole bilanciamento con interessi di segno diverso, anche di ordine finanziario, al fine di garantire la sostenibilità del complessivo sistema sanitario.

Conclude evidenziando che “ appare in effetti macroscopico ed inquietante che un professionista (infermiere) debba essere affiancato in maniera stabile e continua in un’attività che preveda a suo carico l’attesa di un evento (crisi del minore) che non solo potrebbe (come è auspicabile) mai accadere, ma che potrebbe essere risolto in maniera semplificata da soggetti non professionalmente qualificati ”, ipotizzando anche il demansionamento del professionista adibito a tale incombenza.

4. Si sono costituiti in giudizio:

- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per resistere – sebbene con semplice memoria di stile – al ricorso;

- gli originari ricorrenti, per resistere all’appello, anche eccependo l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., di alcuni documenti prodotti dalla parte appellante (in particolare di quello sub 14 della relativa produzione);

- il Comune di -OMISSIS-, con richiesta di conferma della sentenza appellata, sebbene escludendo ogni sua responsabilità di carattere omissivo ed imputando alla ASL ed agli interessati la mancata predisposizione del PAI.

5. L’istanza cautelare, proposta dalla parte appellante unitamente all’appello, è stata respinta da questa Sezione con l’ordinanza -OMISSIS- maggio 2023, sulla scorta della seguente motivazione:

Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, debba attribuirsi rilievo prevalente a quello, di cui è portatrice la parte appellata, al completamento dell’anno scolastico da parte del minore interessato avvalendosi dell’assistenza infermieristica nella misura e nei modi delineati dalla sentenza appellata, salvi gli approfondimenti della res iudicanda da esperire nella sede appropriata del giudizio di merito e rimettendo al Presidente della Sezione ogni opportuna valutazione in ordine alla fissazione in tempi ragionevolmente brevi della relativa udienza ”.

6. L’appello è meritevole di accoglimento, sulla base della seguente traiettoria argomentativa.

7. Va premesso che la controversia ha ad oggetto un tema estremamente delicato e sensibile, in quanto attinente al raggiungimento di un idoneo e ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di un minore, affetto da una patologia invalidante, alla piena inclusione ed integrazione scolastica in condizioni di uguaglianza e sicurezza, e quella dell’Amministrazione, deputata ad assicurare quelle condizioni, ad adottare le misure che siano all’uopo effettivamente necessarie, secondo criteri di economicità ed efficienza.

Si dibatte, in particolare, della legittimità della pretesa del minore (fatta giudizialmente valere dai suoi genitori), affetto da -OMISSIS- -OMISSIS- (causata dal -OMISSIS-), ad usufruire di una assistenza infermieristica continuativa (corrispondente cioè all’intero orario scolastico ed estesa anche alle attività curriculari e non curriculari da svolgere in orario extra-scolastico) finalizzata al riconoscimento dei sintomi dell’insorgenza di una eventuale crisi -OMISSIS- ed alla tempestiva somministrazione del farmaco salvavita -OMISSIS-: ciò a fronte del riconoscimento (parziale) della suddetta assistenza da parte dell’Amministrazione, come emerge dal Piano Educativo Individualizzato redatto per l’anno scolastico 2022/2023, ovvero dalle ore 8,45 alle ore 12,45.

Mentre, infatti, gli originari ricorrenti sostengono che la suddetta terapia farmacologica potrebbe essere effettuata solo da personale specialistico, ergo infermieristico, in quanto esclusivamente competente al riconoscimento dei sintomi della crisi -OMISSIS- ed alla somministrazione -OMISSIS- del farmaco all’uopo prescritto, l’Azienda Sanitaria Locale appellante afferma che la somministrazione del farmaco potrebbe avvenire per via nasale (ovvero mediante spray ) ad opera del personale scolastico (docente e non), adeguatamente ed appositamente formato ed informato (fermo restando il supporto dei genitori e, in caso di emergenza, del servizio 118).

8. Si impone subito, ad avviso del Collegio, una precisazione di ordine sistematico.

La rilevanza primaria del diritto alla salute – cui l’art. 32 Cost. attribuisce dignità di “ fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ” – così come degli interessi che ad esso si correlano – come appunto quello, invocato dai ricorrenti, al pieno inserimento scolastico degli alunni disabili – non deve indurre a trascurare che esso, nelle concrete declinazioni della sua tutela, non si pone quale bene irrelato dagli altri interessi meritevoli di considerazione, ma deve essere con essi contemperato, secondo il paradigma, tipico della discrezionalità (pura o nella forma “mista” della discrezionalità tecnica), della ragionevolezza.

Tale impostazione metodologica costituisce il corollario inevitabile dell’affidamento di quella tutela, per volontà del Costituente, alla “ Repubblica ”, nelle diverse articolazioni organizzative di cui essa si compone: affidamento che, implicando una relazione di alterità tra soggetto tutelato e soggetto preposto alla tutela, reca in sé l’esigenza di una valutazione (come si è detto, a seconda dei casi, discrezionale o tecnico-discrezionale), quantomeno, dei modi più opportuni per assicurarla in concreto, in un quadro di risorse non illimitato che sottende la necessità di una attenta ponderazione dei mezzi utilizzabili ai fini dell’efficace ed efficiente raggiungimento dell’obiettivo curativo.

9. La precisazione si è resa necessaria al fine di chiarire le ragioni per le quali non si ritiene condivisibile la lettura “polarizzata” con la quale le parti – ma con qualche traccia di tale visione leggibile anche nella sentenza appellata – hanno impostato il tema dei rapporti tra diritto alla salute (e alla integrazione scolastica) del minore e quello della salvaguardia della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario, dal momento che, ad avviso del Collegio, non si tratta di individuare un bene o interesse “prevalente” (e tale da rendere recessivo ogni altro con esso concorrente), ma di valutare se la scelta dell’Amministrazione - di assegnare al minore una assistenza infermieristica temporalmente non corrispondente alla sua presenza scolastica - sia ragionevole, ovvero tale da garantire adeguatamente il suo interesse a frequentare la scuola in condizioni di sicurezza, tenuto conto, da un lato, della patologia di cui soffre e dei rischi per la salute che essa comporta, dall’altro lato, delle misure apprestate dalle istituzioni (scolastica e sanitaria) al fine di fronteggiare quei rischi: ciò, sul presupposto (evidente ma non per questo non bisognevole di opportuna sottolineatura) che non di omissione di cure si discute nella specie, ma di “convenienza” e “adeguatezza” di quelle assicurate dall’Amministrazione (e contestate, nella loro sufficienza, dalla parte ricorrente).

10. Prima di procedere oltre nell’analisi, occorre sgombrare il campo da alcuni temi sollevati dalle parti ma che non appaiono decisivi ai fini della controversia.

In primo luogo, non è condivisibile – né comunque risolutiva della controversia – la deduzione dell’Azienda appellante secondo cui l’assegnazione delle ore di assistenza infermieristica a favore dell’alunno non sarebbe avvenuta su “ accordo ” della medesima Azienda, essendo stata decisa unilateralmente dal Dirigente scolastico travalicando la sfera della sua competenza.

Deve per contro evidenziarsi che, come si evince dal P.E.I. oggetto di controversia e dal relativo verbale del -OMISSIS- 2022, l’assistenza infermieristica è stata assicurata dal CAD del -OMISSIS- -OMISSIS-, afferente alla ASL Latina, rappresentata nel corso della riunione dalla dott.ssa -OMISSIS-.

Estranea invece al giudizio deve ritenersi la questione – sulla quale si sono soffermati il Comune di -OMISSIS- e gli originari ricorrenti con le rispettive memorie del 13 giugno e del 27 luglio 2023 – della avvenuta predisposizione del P.A.I. ex art. 14 l. n. 328/2000, non costituendo esso oggetto immediato della domanda di parte ricorrente né, coerentemente, delle statuizioni recate dalla sentenza appellata, se non relativamente alla previsione, che nel P.A.I. dovrebbe trovare collocazione ad avviso dei ricorrenti, di un piano infermieristico tale da coprire l’intero orario scolastico dell’alunno.

11. Tornando quindi agli argomenti di più diretto interesse ai fini della controversia, si impongono alcune brevi considerazioni inerenti alla patologia di cui soffre il minore, non senza aver prima evidenziato che esse sono essenzialmente desunte dal documento “ -OMISSIS- – Guida per i pazienti e per i famigliari ” a cura -OMISSIS- che, pur essendo stato depositato solo in appello dalla parte appellante (ed incorrendo quindi astrattamente la sua produzione nella preclusione di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a., eccepita dagli originari ricorrenti), risulta ai meri fini descrittivi ed esplicativi dello sfondo tecnico della causa pienamente utilizzabile, tanto più in quanto gli originari ricorrenti non contestano né l’autorevolezza della fonte né i relativi contenuti scientifici.

Ebbene, risulta dal suddetto elaborato che le -OMISSIS-, nelle varie forme nelle quali esse clinicamente si manifestano, sono patologie -OMISSIS-.

L’effetto patologico della suddetta -OMISSIS- si manifesta attraverso -OMISSIS-, corrispondente al range -OMISSIS-, determinando una situazione -OMISSIS-.

Il minore -OMISSIS- soffre, in particolare, di -OMISSIS-, di tipo -OMISSIS- e determinata dalla -OMISSIS-: essa ha decorso favorevole e la terapia, di carattere essenzialmente dietetico, è limitata ai primi anni di vita, essendo in quelli successivi sufficiente una alimentazione regolare ed equilibrata.

La crisi -OMISSIS-, nel caso -OMISSIS- ed in mancanza di diverse indicazioni dei ricorrenti, ha carattere occasionale.

12. Le misure individuate dal P.E.I. oggetto di controversia al fine di garantire l’assistenza al minore sono rappresentate da:

- compresenza continua delle insegnanti;

- presenza dell’educatore comunale nei giorni di lunedì - martedì - mercoledì dalle 8.05 alle 9.05, il giovedì dalle 8.05 alle 10.05 ed il venerdì dalle 9.30 alle 10;

- presenza di due infermieri dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45.

L’articolazione di tale piano assistenziale si inscrive nel quadro del Protocollo di intesa tra MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Regione Lazio concernente “ Percorso integrato per la somministrazione dei farmaci in ambito ed orario scolastico ”.

Il Protocollo persegue la finalità di regolare l’attività di somministrazione di farmaci in ambito scolastico, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (l’alunno, nell’ipotesi di auto-somministrazione, nonché il personale docente ed educativo, i genitori ed il servizio 118 in caso di emergenza), al fine di limitare l’esigenza di ricorso al personale sanitario e favorire la piena partecipazione scolastica dell’alunno cui il farmaco deve essere somministrato.

Il Protocollo - le cui previsioni, va evidenziato, non sono contestate dalla parte ricorrente, la quale piuttosto nega la sussistenza delle relative condizioni applicative - detta alcune regole di interesse ai fini della presente controversia, che vengono di seguito riportate.

In primo luogo, l’art. 2 (“ Condizioni generali per la somministrazione dei farmaci a scuola ”) subordina la somministrazione del farmaco ad opera di personale non sanitario alla seguente duplice condizione:

- “ assenza di discrezionalità tecnica nella somministrazione ”;

- “ qualora la somministrazione dei farmaci sia effettuata da personale scolastico o educativo, è necessario che non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario ”.

L’art. 3 (“ Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola ”) prevede invece il coinvolgimento del “ personale delle istituzioni scolastiche e formative che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità, e che sia stato informato sul singolo caso specifico ”.

In proposito, l’art. 5 (“ Informazione e formazione ”) prevede che “ al personale scolastico o formativo sono rivolti momenti Informativi o Formativi secondo piani di intervento concordati tra ASL territorialmente competenti e istituzioni scolastiche e formative anche in rete. Le iniziative informative e formative generali sono finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico o educativo o formativo ed a promuovere la cultura dell’accoglienza nonché a consentire l’acquisizione di conoscenze utili a garantire la sicurezza dell’alunno con determinate condizioni cliniche in relazione ai suoi bisogni. Alle suddette iniziative partecipano anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per garantire l’apporto di contenuti operativi e di corretta relazione con gli alunni. La formazione in situazione si connota, invece, con formazione rivolta al personale scolastico o educativo individuato per la gestione del singolo caso, quotidiana e/o al bisogno (manifestazioni specifiche della patologia, attenzioni particolari, aspetti psicologici e relazionali, ecc..);
essa è realizzata dal distretto sanitario, di concerto con il medico curante dell’alunno, su richiesta del dirigente scolastico o responsabile di struttura formativa ed in accordo con i genitori o esercenti la potestà genitoriale
”.

L’art.

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