Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202309548

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202309548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309548
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 09548/2023REG.PROV.COLL.

N. 02147/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2020, proposto da
H S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

G M in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Soc. Fingual S.r.l., C C in proprio e quale esercente la patria potestà, unitamente a G M, sui figli minori G G e G G, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati U R, V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio U R in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 308;
Comune di Bologna, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00982/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di G M, C C, G G, Fingual S.r.l. e Gaia Gualandi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2023 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Marchi e Loccisano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La odierna appellante è società che gestisce una discoteca in un palazzo antico del Comune di Bologna.

Nella stessa palazzina ha sede la società Fingual e risiede la famiglia Gualandi - Caliceti i quali, a più riprese, lamentavano il superamento dei limiti di rumore in orario notturno da parte della discoteca.

Numerosi gli interventi del Comune di Bologna (tutti inutilmente preordinati a contenere i suddetti rumori) tra cui anche quello del 5 febbraio 2019 diretto a revocare la licenza.

Sennonché, in data 26 settembre 2019 il Comune provvedeva al rilascio di una nuova licenza di agibilità in seguito al presupposto parere ARPA del 27 agosto 2019: la suddetta licenza veniva rilasciata sulla base dei nuovi lavori di insonorizzazione che sarebbero stati effettuati nel locale onde garantire la mitigazione dei rumori.

Tale nuova licenza di agibilità veniva impugnata dinanzi al TAR Bologna.

Nel frattempo veniva pubblicata la sentenza n. 2350 del 2019 del Tribunale civile di Bologna (cui ci si era parallelamente rivolti per la violazione dell’art. 844 c.c. in tema di immissioni e rumori) il quale condannava al risarcimento dei danni la proprietaria del locale (sig.ra G) ove era esercitata l’attività di discoteca (da parte di HECO srl) stante la violazione del regolamento condominiale che inibisce chiaramente la possibilità di adibire le unità immobiliari del predetto palazzo antico a “sale da ballo”.

2. La successiva decisione del TAR Bologna prendeva dunque atto di tale sentenza del giudice civile e, anche sulla base di altre autonome considerazioni, annullava il provvedimento comunale con cui si rilasciava nuovamente la licenza di agibilità a discoteca sia in quanto il regolamento condominiale inibiva una simile attività, sia in quanto l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto dei numerosi precedenti rilievi tecnici ARPA da cui era emerso il costante superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle disposizioni nazionali e comunali in materia.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, oltre che per insussistenza dei presupposti onde adottare sentenza in forma semplificata, anche per i motivi di seguito sintetizzati:

3.1. Vizio di ultrapetizione in quanto la violazione del regolamento condominiale non sarebbe mai stata formalmente contestata, con il ricorso di primo grado, da parte degli odierni intimati;

3.2. Erroneità per non avere tenuto conto che il regolamento condominiale ha effetto solo tra privati (proprietari del locale e delle unità abitative) e non potrebbe condizionare il rilascio di un atto pubblico;

3.3. Erroneità per non avere rilevato che il tema del regolamento condominiale non avrebbe mai fatto parte dell’istruttoria amministrativa;

3.4. Erroneità per non avere percepito il difetto di legittimazione attiva in capo a Fingual (ossia uno dei due originari ricorrenti in primo grado), e ciò dal momento che quest’ultima, in sede di acquisto dell’immobile, avrebbe accettato la presenza di una discoteca nel suddetto palazzo;

3.5. Erroneità per non avere percepito il difetto di legittimazione attiva in quanto la “servitù atipica” che il regolamento condominiale avrebbe costituito a carico dell’immobile (ossia circa il divieto di esercitare attività di ballo e discoteca) sarebbe venuta meno per effetto di prescrizione per non uso ventennale ai sensi dell’art. 1073 c.c.;

3.6. Erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe svolto alcuna valutazione autonoma, basando la propria decisione unicamente sulla citata sentenza n. 2350 del 2019 del Tribunale civile di Bologna che si sarebbe peraltro svolto tra parti diverse rispetto al presente giudizio (ossia la precedente gestione della discoteca e la proprietaria del locale, che non coincide con l’attuale gestore HECO);

3.7. Erroneità nella parte in cui il TAR Bologna avrebbe fondato la propria decisione su presupposti erronei, ossia l’aver ritenuto che HECO esercitasse simili attività sin dal 2014 (laddove in tali anni la gestione del locale era affidata ad altri soggetti);

3.8. Genericità della motivazione per omessa indicazione del motivo accolto;

3.9. Erroneità per avere fondato la propria decisione su violazioni della normativa acustica commessa da soggetti diversi da HECO;

3.10. Erroneità per omessa considerazione del fatto che la licenza comunale di agibilità del 26 settembre 2019 comunque teneva conto dei lavori di ristrutturazione nonché della strumentazione tecnica che avrebbero consentito una adeguata insonorizzazione acustica del locale stesso. In questa stessa direzione non si sarebbe tenuto conto, da parte del giudice di primo grado, del parere positivo di ARPA.

4. Si costituivano in giudizio gli appellati ricorrenti in primo grado per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.

5. In vista della pubblica udienza è stata depositata documentazione dalla quale si evince in estrema sintesi che: a) il Gualandi e la

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