Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-07-13, n. 201004542
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Testo completo
N. 04542/2010 REG.DEC.
N. 03696/2010 REG.RIC.
N. 02544/2010 REG.RIC.
N. 02554/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3696 del 2010, proposto dalla Regione Lazio, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. S C, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, piazza Mazzini n. 27, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Immobiliare Tecnofin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G V, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso lo studio legale Studio amministrativisti in Roma, viale Mazzini n. 11, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
Comune di Roma, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A R, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
sul ricorso in appello n. 2544 del 2010, proposto da Immobiliare Tecnofin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G V, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso lo studio legale Studio amministrativisti in Roma, viale Mazzini n. 11, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Comune di Roma, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A R, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Regione Lazio, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Provincia di Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Giovagnoli e Massimiliano Sieni, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso l’avvocatura provinciale in Roma, via IV novembre n. 119/A, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
sul ricorso in appello n. 2554 del 2010 proposto dal Comune di Roma, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Sabato, A R e Luigi D’Ottavi, ed elettivamente domiciliato presso l’avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Immobiliare Tecnofin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. G V, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso lo studio legale Studio amministrativisti in Roma, viale Mazzini n. 11, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
Regione Lazio, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Provincia di Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 2544 del 2010:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 2383 del 17 febbraio 2010;
quanto al ricorso n. 2554 del 2010:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 2383 del 17 febbraio 2010;
quanto al ricorso n. 3696 del 2010:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 2383 del 17 febbraio 2010;
visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati,
visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il consigliere D S;
uditi per le parti gli avvocati gli avvocati S C, G V e A R;
considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2544 del 2010, Immobiliare Tecnofin s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, n. 2383 del 17 febbraio 2010 con la quale era stato accolto in parte il ricorso proposto per l'annullamento delle deliberazioni recanti l'approvazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Roma.
La stessa sentenza veniva altresì gravata, per ragioni opposte, Comune di Roma, con ricorso iscritto al n. 2554 del 2010, e dalla Regione Lazio, con ricorso iscritto al n. 3696 del 2010.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva premesso che, con Accordo di programma ai sensi dell’art 34 del D.Lgs. n. 267 del 2000, sottoscritto in data 12.8.98 e ratificato con delibera C.C. n. 167 del 9.9.98, era stato approvato il Programma di Interventi "Bufalotta". Con atto a rogito Notaio Mazza del 25.1.01 era stata poi stipulata la Convenzione urbanistica disciplinante l'attuazione del programma, in gran parte già avvenuta. Il nuovo PRG del Comune di Roma, a propria volta, ricomprende "Bufalotta" tra le centralità urbane e metropolitane disciplinate dal suindicato programma d'interventi convenzionato.
La ricorrente in primo grado, nonché attuale appellante, è proprietaria all'interno di "Bufalotta" di un'area di mq. 102.731, denominata "area A", che il Programma di interventi citato conserva in proprietà privata, pur destinandola alla realizzazione di attrezzature di livello urbano, e che negli elaborati del nuovo PRG, tuttavia, viene inserita graficamente tra i "servizi pubblici", e quindi viene vincolata ad acquisizione (esproprio o cessione compensativa) da parte del Comune.
La ricorrente impugnava pertanto la deliberazione c.c. n. 33 del 19-20 marzo 2003, di adozione del Nuovo P.R.G.; la deliberazione C.C. n. 64 del 21-22 marzo 2006 di controdeduzioni alle osservazioni presentate al Nuovo PRG; l'Accordo di pianificazione sottoscritto in data 6 febbraio 2008 dal Sindaco del Comune di Roma e dal presidente della Regione Lazio, con allegata relazione tecnica di copianificazione; la deliberazione G.R. Lazio n. 80 dell'8 febbraio 2008, di ratifica dell'Accordo di Pianificazione; la deliberazione c.c. n. 18 del 12 febbraio 2008 di ratifica dell'Accordo di Pianificazione ed approvazione del Nuovo PRG; l'avviso di approvazione del “Nuovo PRG” del Comune di Roma; ogni altro atto presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi N.T.A. ed elaborati grafici.
Le ragioni delle doglianze erano affidate ai seguenti motivi di diritto:
I) violazione e falsa applicazione degli artt 9 e 10 L. n. 1150/42, in quanto il piano regolatore adottato dal comune sarebbe stato profondamente innovato sia in fase di controdeduzioni comunali che di successiva approvazione in regime di copianificazione ex art 66 bis L. r. n. 38/99, con l'introduzione di rilevanti modifiche d'ufficio, che avrebbero dovuto imporre, ai sensi della medesima norma, la sua formale riadozione e ripubblicazione da parte del Comune;
II) ) violazione e falsa applicazione degli artt. 66 bis della L. R. n. 38/1999, nonché 9 e 10della L. n. 1150/42, in quanto il piano approvato all'esito della conferenza di copianificazione ex art. 66 bis L. reg. n. 38/99 differirebbe sostanzialmente da quello adottato e controdedotto, configurandosi come un nuovo strumento rispetto alle precedenti versioni, con il conseguente obbligo delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Pianificazione di restituire il Piano al Camune per la sua formale riadozione;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt 9 e 10 della legge n. 1150/1942 e dell' art 66 bis legge reg. n. 38/1999, degli artt. 23-117 e 119 della Costituzione, dell'art. 3 legge n. 212/2000, dell'art. 16 del T .U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere nei profili di illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e segg. legge n. 1150/1942. Violazione e falsa applicazione degli artt 41 e 42 cost, degli artt 39 e ss. TCE, del Trattato del 29.10.04, e dell'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU del 20.03.52. Disparità di trattamento, con riferimento al contributo straordinario di urbanizzazione, non previsto dal PRG originariamente adottato ed avente natura sostanzialmente fiscale pur essendo privo di una base giuridica in alcuna legge, ed avente inoltre un non consentito effetto espropriativo senza indennizzo, oltretutto desinato ad operare in modo retroattivo. Tutto ciò determinerebbe, quindi, un eclatante sviamento di potere in relazione alla effettiva finalità, finanziaria e non urbanistica, dello strumento, oltreché la violazione della normativa di riferimento, ma prima ancora dei fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione, ma anche dal Trattato Europeo e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, così come attestato da talune decisioni del della Corte di Giustizia delle Comunità Europee e del Tribunale di Strasburgo;
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione e dell’art. 37 del DPR n. 327/2001. Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento. La censura in esame ha riguardo sia alla mancata copertura normativa richiesta dall’art. 42 della Costituzione, sia alla mancata previsione di un adeguato indennizzo, ed accomuna, in una minuziosa ricostruzione normativa, tutte le quattro fattispecie di perequazione urbanistica e