Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-22, n. 201404745

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-22, n. 201404745
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201404745
Data del deposito : 22 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08966/2013 REG.RIC.

N. 04745/2014REG.PROV.COLL.

N. 08966/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8966 del 2013, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D'Albora, con domicilio eletto presso Studio Legale Carnelutti in Roma, via Parigi 11;

contro

E P, rappresentato e difeso dagli avv.ti S T, A P, con domicilio eletto presso l’avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, 62;
Consorzio Generale Ricostruzione COGERI., in persoan del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P I, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Lima 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione V n. 03881/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato della sentenza n.603/2012 della sezione V T.A.R. Campania - Napoli - accertamento procedura espropriativa;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E P e del Consorzio Generale Ricostruzione COGERI.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Enrico Soprano (su delega di Maurizio D'Albora) e A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. E P, proprietario di alcune aree site in Comune di Arzano, interessate dalla procedura espropriativa finalizzata all’acquisizione di suoli per la realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nell’ambito del Programma ex lege n.219/81 di cui all’ordinanza n.750 del 30/12/1986 del Presidente della Regione Campania nella qualità di Commissario Straordinario del Governo, proponeva ricorso al T.A.R. della Campania per veder accertata la illiceità dell’occupazione dei propri terreni nonché per la restituzione degli stessi oltre che per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittima occupazione.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.603/2012 accoglieva il proposto gravame e, per l’effetto, condannava il Consorzio COGERI, soggetto concessionario delle procedure espropriative e, in via gradata, l’ANAS, ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante degli immobili del ricorrente ex art.42 bis del DPR n.327/2001 con l’indicazione del risarcimento dei danni dovuti per la perdita della proprietà e sanciva altresì il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per il periodo di utilizzazione sine titulo da parte della P.A. dei suddetti beni con la liquidazione delle relative somme comprensive degli interessi e della rivalutazione.

ANAS impugnava detta sentenza innanzi al Consiglio di Stato e questa Sezione con sentenza n.6181 del 4/12/2012 accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la carenza di legittimazione passiva dell’Ente appellante, mentre confermava per la restante parte il gravato decisum .

Il sig. P, quindi agiva in via di ottemperanza innanzi al T.A.R. campano per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.603/12, come confermata da questo Consiglio di Stato e riformata limitatamente al difetto di legittimazione passiva dell’ANAS con sentenza n.3881/2013 accoglieva il relativo ricorso, dichiarando l’obbligo di ANAS e COGERI, “per quanto di rispettiva competenza” di dare completa esecuzione alla sentenza di merito, con l’ordine, tra l’altro:

a) di acquisire, da parte di ANAS al suo patrimonio dell’Ente i fondi di che trattasi con l’indicazione del risarcimento dovuto dal Consorzio COGERI;

b) in alternativa di restituire i detti beni in tutto o in parte al legittimo proprietario previo ripristino dello stato di fatto esistente.

ANAS ha impugnato la sentenza n.3881/2013 deducendo a sostegno del proposto appello, i seguenti motivi :

1) incompetenza del T.A.R. adito;
violazione di legge;
art.113 c.p.a.;

2) violazione del giudicato;carenza di legittimazione passiva dell’ANAS;
omessa pronuncia;

3) impossibilità dell’esecuzione dell’ordine di ottemperanza;carenza di potere di ANAS rispetto all’emanazione del provvedimento di acquisizione ex art.42 bis T.U. n. 327/2001 o di restituzione.

Si sono costituiti in giudizio per resistere sia il sig. E P che il Consorzio COGERI.

Le parti hanno altresì prodotto memorie difensive, anche in replica, ad ulteriore illustrazione delle loro tesi.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Col primo mezzo di gravame parte appellante, come già in primo grado, mette in dubbio la competenza del Tar a conoscere del ricorso per ottemperanza della sentenza n.603/2012 (dello stesso Tribunale amministrativo) proposto dal sig. E P, atteso che tale decisum è stato riformato sia pure parzialmente, dal Consiglio di Stato, il che darebbe luogo ai sensi dell’art.113 c.p.a. alla competenza funzionale del giudice di appello a pronunciarsi sul gravame per l’esecuzione del giudicato.

La dedotta eccezione di incompetenza è priva di fondamento.

L’art.113 c.p.a in relazione alla individuazione del giudice del’ottemperanza, al primo comma così prevede: “il ricorso si propone nel caso di cui all’art.112 comma 2 lettere a) e b) al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta;
la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado”.

Alla luce della previsione del codice del processo amministrativo surriportata, ritiene il Collegio che il giudizio di ottemperanza sia stato esattamente radicato davanti al Tar.

Invero, il “nuovo” provvedimento giurisdizionale rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n.6181/2012 non contiene statuizioni che divergono dalla portata sostanziale e neppure dal percorso motivazionale recati dal decisum di merito del giudice di prime cure, di talchè, a fronte dello stesso contenuto dispositivo e conformativo della sentenza del Tar, deve ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie il regime processuale previsto e descritto dal disposto di cui al primo comma del suindicato art.113 c.p.a. che assegna la cognizione del giudizio di ottemperanza al giudice di prime cure.

Le censure di cui al secondo e terzo motivo di gravame, in ragione della logica connessione tra loro esistente possono essere congiuntamente esaminate.

Parte appellante assume, con un primo profilo di doglianza, la inammissibilità dell’ordine di ottemperanza disposto nei confronti di ANAS dal Tar con l’impugnata sentenza, rivelandosi l’obbligo imposto in contrasto con la statuizione di carenza di legittimazione passiva di ANAS affermata in precedenza da questo Consiglio di Stato (sentenza n.6181/2012) l nel giudizio d’appello proposto la sentenza di merito in cui veniva accertata la responsabilità dell’Ente Concedente (ANAS) e del soggetto concessionario (COGERI ) in ordine alla illegittimità della procedura espropriativa posta in essere, con i consequenziali obblighi restitutori e risarcitori derivanti in favore dell’originario proprietario delle aree (il sig. E P).

L’assunto difensivo su cui ripetutamente insiste l’appellante non è condivisibile, in quanto fondato su una non compiuta e comunque inesatta lettura del decisum di questa Sezione sopra menzionato.

Invero, la sentenza n.6181/2012 sia nel dispositivo sia nella parte motiva censura la sentenza del Tar n.603/2012 nella parte in cui la pronunciata condanna da parte del primo giudice attinge “in via gradata l’ANAS” e dispone conseguentemente l’annullamento della statuizione resa nei suddetti sensi dal primo giudice, ma tanto questo giudice di appello afferma e statuisce unicamente in relazione ad un preciso e delimitato perimetro decisionale, come evincibile da una logica e più appropriata esegesi dell’apparato motivazionale posto a fondamento del decisum stesso.

Nel corpo del provvedimento giurisdizionale emesso da questa Sezione si rinvengono, infatti, dei “ passaggi” che in base al senso logico oltrechè letterale delle parole, inducono ragionevolmente a ritenere che in realtà la carenza di legittimazione passiva in capo ad ANAS sussiste (ed è stata accertata) solo relativamente agli obblighi indennitari di tipo strettamente risarcitorio, rispetto ai quali effettivamente l’Ente non può considerarsi soggetto destinatario di condanna.

Ed invero, a pag. 20 , punto 3 della sentenza si specifica in via preliminare che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di ANAS, come sollevata dallo stesso Ente è da porsi in relazione “al petitum risarcitorio”;
ancor più significativamente al riguardo si pone poi la motivazione della sentenza esposta alle pagg. 23 e 24 del decisum , laddove questo giudice ha proceduto ad una distinzione delle responsabilità e dei relativi obblighi insorgenti in capo ai soggetti coinvolti in una procedura ablatoria che sia il primo giudice che quello di appello hanno dichiarato illegittimamente assunta.

Ebbene, questa Sezione ha avuto modo di stabilire che è il soggetto concessionario (nella specie il Consorzio COGERI) e non la P.A. concedente (ANAS) ad avere la legittimazione passiva rispetto all’azione di risarcimento dei danni provocati in ragione delle operazioni materiali, tecniche e giuridiche inerenti l’espletamento delle procedure di espropriazione cui il concessionario stesso è preposto in base ad apposite previsioni di legge.

Da un siffatto chiaro enunciato si deduce che l’estraneità dell’ANAS è da ritenersi accertata in parte qua , precisamente in relazione agli obblighi indennitari di risarcimento sanciti e affermati in entrambi i gradi di giudizio , senza che la carenza di legittimazione passiva dell’Ente possa estendersi ad altri obblighi pure accertati in primo e secondo grado, costituiti dall’esercizio del potere di acquisizione sanante dei suoli interessati, ex art.42 bis del DPR n.327/2001 o, alternativamente alla restituzione dei beni.

A delimitare la portata delle statuizioni rese con la sentenza n.6181/2012 nei sensi e limiti testè descritti depone, peraltro un’argomentazione logico-giuridica assolutamente dirimente: la possibilità giuridica di attivare il meccanismo disciplinato dall’art.42 bis del DPR n.327/2001 , volto a far cessare il carattere permanente dell’occupazione illegittima , per gli effetti che produce e la natura del potere conferito non puo’ che essere rimessa all’Autorità amministrativa, istituzionalmente preposta alla gestione degli interessi coinvolti in siffatte procedure.

Più specificatamente, il provvedimento ex art.42 bis citato, in base alla stessa dizione normativa(“valutati gli interessi in conflitto”) è atto connotato da ampia discrezionalità (cfr Cons. Stato Sez. VI 10/5/2013 n.2559) e se così è, occorre dare atto che il potere di trattenere a sé, ad altro titolo, il bene immobile non può che essere riconosciuto dal legislatore in capo all’Amministrazione.

Ne deriva che correttamente il giudice di primo grado con l’impugnata sentenza (come peraltro sostanzialmente - o se si vuole indirettamente ribadito - da questa Sezione con la decisione n.6168/ 2012) ha individuato in ANAS l’Autorità amministrativa deputata , in presenza , beninteso dei relativi presupposti, all’esercizio del potere previsto dall’art.42 bis e , in alternativa alla restituzione degli immobili in tutto o in parte.

In definitiva, in base ad una esatta interpretazione delle statuizioni contenute nella sentenza n.6181/2012, il vizio di violazione di giudicato, dedotta dall’appellante non sussiste.

Con un secondo profilo, poi, ANAS invoca la impossibilità di esecuzione degli obblighi di acquisizione e/o restituzione stabiliti in sede di giudizio di merito in ragione dell’avvenuto trasferimento in capo alla Regione Campania dell’opera pubblica cui attiene la procedura ablatoria oggetto di contestazione, avvenuto con verbale di consegna del 17/10/2001.

La circostanza dedotta non può essere validamente opposta giacchè una cosa è l’imputabilità giuridica degli obblighi accertati per effetto della dichiarazione di illegittimità della procedura espropriativa, riconducibili in capo all’Amministrazione concedente in relazione a fatti e vicende risalenti ad epoca che precede il sopravvenuto trasferimento del bene e altra cosa ancora è la possibilità di esecuzione di detti obblighi con modalità tecnico-amministrative che ai fini operativi degli obblighi in questione potranno essere eventualmente concordati tra l’Ente pubblico cedente e l’Amministrazione cessionaria.

In forza delle suesposte considerazioni, l’appello va respinto, con la precisazione che ogni altro profilo di doglianza ivi dedotto o adombrato deve ritenersi assorbito e comunque inidoneo a far mutare le prese conclusioni.

Stante la peculiarità della vicenda all’esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

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