Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-17, n. 202200279
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00279/2022REG.PROV.COLL.
N. 01696/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2021, proposto da
Antonina Abate, Maria Alessandrino, Rosa Amodei, Marianna Arbisi, Anna Lisa Ardito, Antonina Grazia Artale, Patrizia Bertini, Arianna Bianco, Leonarda Bilello, Gemma Bosco, Vita Buscemi, Daniela Butera, Maria Luisa Butera, Leonarda Calandro, Marisa Calandro, Vincenza Cangemi, Giuseppina Cantone, Maria Castrensa Cardella, Calogero Cardinale, Rosaria Maria Catalano, Leonardo Cirlincione, Anna Maria Venera Conticelli, Piera Tiziana Crescendo, Rosaria Cusumano, Francesca D'Angelo, Tiziana D'Incerto, Pasqualina Eritreo, Giuseppina Etereo, Mariangela Ferro, Antonia Fici, Maria Ganga, Angela Tiziana Genna, Annalisa Gioia, Vita Maria Giorgi, Miriam Impellitteri, Angela Ingrassia, Maria Verena Ingrassia, Angela Ippolito, Tatiana Ippolito, Paola La Rosa, Giuseppina Lomia, Antonina Macaluso, Leonarda Manzo, Michela Maiorana, Giuseppina Maniscalco, Marilena Marotta, Grazia Anna Mirabile, Paola Monte, Loredana Murania, Rosaria Orlando, Maria Paladino, Sabrina Palermo, Giuseppina Perricone, Vito Pisciotta, Valeria Ribisi, Caterina Ricca, Cristina Rigio, Giuseppa Tiziana Riserbato, Francesca Roppolo, Giuliana Maria Sacca', Ana Maria Sacco, Francesco Sacco, Marilena Sciacca, Maria Scurto, Mariangela Simone, Barbara Sinacori, Brigida Sparacia, Catia Tarantolo, Salvino Telari, Antonina Valenti, Elisabetta Valenti, Francesca Varia, Daniela Zancana, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur – Usr Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, Miur – Usr Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, Miur – Usr Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Miur – Usr Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Catania, Miur – Usr Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta, Miur – Usr Piemonte – Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Miur – Usr Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Miur – Usr Toscana – Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara, Miur – Usr Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Milano, Miur – Usr Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Mantova, Miur – Usr Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, Miur – Usr Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Brescia, Miur – Usr Lombardia – Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Miur – Usr Veneto – Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, Miur – Usr Veneto – Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Miur – Usr Friuli Venezia Giulia – Ambito Territoriale per la Provincia di Udine, Miur – Usr Lazio – Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Miur – Usr Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena, Miur – Usr Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 10961 del 2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza
della sentenza 27 ottobre 2020, n. 10961 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. V L. Nessuno è comparso per le parti.
FATTO e DIRITTO
1.- Le parti indicate in epigrafe, titolari di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (per i motivi riproposti in sede di appello e riportati oltre) taluni decreti ministeriali (d.m. n. 325 del 2015 e n. 400 del 2017) nella parte in cui non consentono la possibilità di inserirsi nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento a coloro che sono in possesso del diploma in esame.
2.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 27 ottobre 2020, n. 10961, ha rigettato il ricorso.
3.- I ricorrenti in primo grado hanno proposto appello per i motivi riportati nei successivi punti
4.- Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’appello.
5.- La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9 dicembre 2021.
7.- L’appello non è fondato.
8.- La Sezione, alla luce delle due decisioni assunte dall’Adunanza plenaria con sentenze 20 dicembre 2017 e 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5, è costante nel ritenere non fondate le censure analoghe a quelle riproposte in questa sede.
E’, pertanto, sufficiente, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., avendo riguardo alle doglianze prospettate, riportare di seguito, in sintesi, le ragioni del rigetto, richiamando le seguenti argomentazioni contenute in una recente sentenza della Sezione (26 luglio 2021, n. 5556), che, a sua volta, si è basata su altri precedenti conformi.
9.- Con un primo motivo si assume l’erroneità nella parte in cui ha ritenuto che « la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione dell’istanza di