Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-30, n. 201802021

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-03-30, n. 201802021
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802021
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 02021/2018REG.PROV.COLL.

N. 06695/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6695 del 2009, proposto da:
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G O, R C, A S, con domicilio eletto presso lo studio G O in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 69;
N M, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Barracco, n. 2;



contro

Comune di Fonte Nuova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di S. Basilio, n. 61;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio –Roma, Sezione II-bis, n. 3859/2009, resa tra le parti, concernente la riduzione di edificabilità di aree con piano particolareggiato – risarcimento dei danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fonte Nuova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. A V e uditi per le parti gli avvocati Manzia su delega di Soccio, Ferroni su delega di Picozza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con deliberazione n. 38 del 31 marzo 1992 il Comune di Mentana adottava il piano particolareggiato “Salvatoretto” – Tor Lupara in variante al P.R.G..

1.1. In seguito alla presentazione di osservazioni, il Comune di Mentana, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 12 marzo 1993, relativamente al detto piano particolareggiato, decideva di ridurre l’indice fondiario da 2,7 mc/mq a 2 mc/mq.

1.2. Il Co.Re.Co. della provincia di Roma, con provvedimento del 25 maggio 1993 prot. 25/8/386, annullava la detta delibera n. 26/93, in ragione della violazione dell’art. 53 l. n. 142/1990.

1.3. Ciò nonostante, su ricorso della Alma Roma s.p.a., il Consiglio di Stato, Sezione IV, riformando la pronuncia di primo grado, con sentenza n. 670/1998, annullava la decisione del Co.Re.Co. impugnata.

1.4. Con legge regionale Lazio n. 25/1999 veniva istituito il Comune di Fonte Nuova, il quale, con deliberazione n. 9/2002, riconosceva validi ed operanti gli strumenti urbanistici approvati dai Comuni di Mentana e Guidonia, fino all’approvazione dei nuovi.

1.5. Il Comune di Fonte Nuova, con d.C.C. n. 37 del 23 dicembre 2002, approvava il progetto preliminare per la variante della strada provinciale Nomentana nell’abitato di Colleverde Tor Lupara (Nomentana bis), in variante allo strumento urbanistico.

1.6. Il Commissario straordinario del Comune di Fonte Nuova, con deliberazione n. 62 del 22 ottobre 2003, rettificava le “tabelle di calcolo della volumetria residenziale e non residenziale descritta nella Relazione e Normativa del piano particolareggiato adottato, in applicazione dell’accoglimento dell’osservazione di cui alla D.C.C. di Mentana n. 26 del 12/03/1993 con la quale è stato deliberato di ridurre l’indice fondiario da 2,70 mc/mq ad un nuovo indice fondiario pari a 2,00 mc/mq”.

2. Con ricorso dinanzi al Tar Lazio – Roma (R.G. n. 735/2009), M A e M N impugnavano la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Fonte Nuova (n. 62/2003), chiedendo altresì il risarcimento del danno conseguente alla riduzione dell’edificabilità.

3. Il Tar Lazio – Roma, Sezione seconda bis, con sentenza n. 3859/2009, respingeva il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio. In particolare, il Giudice di primo grado escludeva che la deliberazione impugnata trovasse ostacolo nel giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 670/1998, affermando che, in virtù di quest’ultima, appare legittima ed efficace la d.C.C. del Comune di Mentana n. 26/1993, che ha ritenuto di ridurre l’indice di fabbricazione fondiario da 2,7 mc/mq a 2,00 mc/mq. Da ciò è stato fatto conseguire che il piano particolareggiato “Salvatoretto” veniva approvato per silenzio dalla Regione Lazio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 36 del 1987, e veniva recepito, nella citata riduzione dell’indice, nella deliberazione del Commissario straordinario oggetto del giudizio.

4. Con ricorso in appello i ricorrenti hanno impugnato tale pronuncia, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente complesso motivo:

I) violazione, erronea interpretazione ed applicazione delle conseguenze derivate dal giudicato formatosi a seguito della decisione n. 670/1998 del Consiglio di Stato; erroneità dei presupposti; carenza ed insufficienza della motivazione.

4.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Fonte Nuova depositando memoria difensiva, con la quale si è opposto all’appello censurandolo in ogni punto.

4.2. Sia gli appellanti che il Comune hanno infine depositato ulteriore memoria.

5. All’udienza del 15 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.



DIRITTO

6. Con un unico complesso motivo di appello

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