Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005877

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-08-18, n. 201005877
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201005877
Data del deposito : 18 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02967/2006 REG.RIC.

N. 05877/2010 REG.DEC.

N. 02967/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2006, proposto da P A, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi M. D'Angiolella, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Michele Mercati, 51;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-Provveditorato agli Studi di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provveditorato agli Studi di Savona n.c.;
A A n.c.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00688/2006, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO PROVE D'ESAME PER CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO SCUOLA ELEMENTARE.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca-Provveditorato agli Studi di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Consigliere di Stato M M e uditi per le parti l'avvocato d' Angiolella e l’avvocato dello Stato Ventrella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La signora Autilia Pellegrini, in possesso del titolo di studio e docente di scuola elementare, avendo prestato servizio per tre anni scolastici presso i doposcuola gestiti da enti territoriali ed istituzionali ai sensi della legge n. 266 del 1991 e della legge regionale n. 4 del 1983, con il requisito della durata di 3 ore giornaliere, con somministrazione di refezione agli alunni, ha presentato domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami indetta con ordinanza ministeriale del 15 giugno 1999, n. 153 per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare.

2. Esclusa dalla procedura concorsuale perché priva del requisito di servizio, ha impugnato tale decisione con ricorso gerarchico presentato il 23.11.1999, rigettato con decreto del 18.2.2000.

3. Con decreto n. 13123 del 12 maggio 2000 Il Provveditore agli Studi di Napoli ha sciolto negativamente la riserva con la quale la ricorrente era stata ammessa a partecipare alla procedura concorsuale ed ha conseguentemente annullato le prove finali d’esame dalla stessa sostenute.

4. Con ricorso n. 5943 del 2000, proposto al Tribunale regionale amministrativo per la Campania, la sign.ra Pellegrini ha chiesto l’annullamento del citato decreto n. 13123 del 2000.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 13 dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, poiché, avendo la ricorrente nel frattempo presentato ricorso giurisdizionale al TAR, notificato il 4 maggio 2000, avverso il rigetto del ricorso gerarchico, la riserva non poteva essere sciolta se non all’esito del detto ricorso giurisdizionale.

Con i restanti motivi di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza n. 153 del 1999, nella parte in cui non considera tra i requisiti di ammissione l’attività didattica svolta presso i doposcuola gestiti dagli Enti territoriali e per il non riconoscimento della equipollenza al servizio presso le scuole statali e parificate dei titoli maturati dalla ricorrente presso i corsi di formazione professionale della Regione e i detti doposcuola.

5. Il Tribunale regionale, con sentenza n. 688 del 2006, ha respinto il ricorso, nulla pronunciando sulle spese del giudizio.

6. Nella sentenza il primo motivo di ricorso è rigettato vista la mancata prova da parte della ricorrente, neppure in udienza di discussione, della presentazione del ricorso giurisdizionale citato;
i restanti motivi sono rigettati poiché dall’ordinanza ministeriale emerge che la prestazione dei 360 giorni di servizio in attività parascolastiche non è requisito utile per l’ammissione alla sessione riservata.

7. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

8. All’udienza del 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nell’appello si censura la sentenza impugnata:

-per essere emerso già dagli atti di causa il ricorso asserito mancante;
si provvede comunque a depositarlo in giudizio, ritenendosi non applicabile alla produzione di documenti il divieto di nova in appello, riguardando eventualmente tale divieto soltanto le prove costituende e non quelle costituite;

-poiché, al contrario di quanto affermato dal giudice di primo grado, il servizio svolto dalla ricorrente in corsi di doposcuola, istituiti ai sensi della legge regionale n. 4 del 1983, di stretta derivazione comunale e svolti sotto la vigilanza dell’autorità scolastica, rientra nella previsione dell’ordinanza n. 153 del 1999, considerate l’equiparazione del detto servizio a quello nelle scuole elementari, stabilita dall’art. 6 della legge n. 1213 del 1967, la sua valenza pedagogica-didattica affermata anche in giurisprudenza, nonché il suo riconoscimento per l’inclusione nelle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi di supplenza;
vi sarebbe, inoltre, un’evidente disparità di trattamento stante l’ammissione alla sessione riservata per chi abbia prestato servizio in scuole private prevista dall’art. 2 dell’ordinanza ministeriale

2. Le censure sono infondate.

Infatti:

-quanto al primo motivo: da un lato, in punto di fatto, non risulta agli atti del giudizio prova della presentazione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, dall’altro si deve in ogni caso osservare che il divieto dei nova in appello di cui all’art. 345 c.p.c., valido per il processo amministrativo, riguarda anche le prove c.d. precostituite, salve la sussistenza di una causa non imputabile che abbia impedito alla parte di esibirle in primo grado, ciò che non è nella specie per ragioni evidenti, o la valutazione della loro indispensabilità, ciò che anche non si ritiene nella specie, “atteso, in particolare, che non può ritenersi che la valutazione, demandata al Giudice, circa il requisito della "indispensabilità" dei documenti nuovi ai fini della decisione della causa, possa consentirgli di derogare a quella funzione di garanzia dell'equilibrio sostanziale delle parti in causa assegnatagli dall'art. 111, comma 2, Cost.” (Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4004);
equilibrio che nel caso in esame sarebbe alterato se si ammettesse la produzione ex novo in appello di un documento in piena disponibilità della parte e perciò da questa prontamente ostensibile in primo grado;

-quanto ai restanti motivi, si richiama che per la partecipazione alla sessione riservata, di cui si tratta, l’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), che ha previsto tale sessione, e l’ordinanza n. 153 del 1999, attuativa della detta norma primaria, prescrivono il requisito della prestazione di “servizio effettivo di insegnamento”, con l’esclusione perciò di ogni servizio che non sia tale. Al riguardo questo Consiglio ha chiarito, con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che da tale normativa “risulta evidente che occorre un servizio di effettivo insegnamento, che si deve riferire a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Tale requisito non sussiste con riferimento all'attività di insegnante nel doposcuola, non essendovi in tal caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo. In tal senso è la giurisprudenza di questo Consesso, formatasi sia in relazione al concorso riservato di cui alla l. n. 124/1999 (di cui è processo) (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2004 n. 1212: <<In tema di concorso riservato di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, l'insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni in virtù della l.reg. Campania n. 4 del 3 gennaio 1983, non è valutabile come servizio di insegnamento (c.d. periodo minimo), essendo utile, a tali fini, ai sensi dell'art. 2, 4° comma, l. n. 124/1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso>>), sia in relazione all'analoga formulazione dell'art. 2, co. 10, lett. b), in combinato con l'art. 11, commi 1 e 3 bis, d.l. 6 novembre 1989, n. 357, conv. nella l. 27 dicembre 1989, n. 417 (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 giugno 1998 n. 899: <<Ai sensi della l. 27 dicembre 1989 n. 417 art. 11, 3° comma bis, il servizio di doposcuola svolto dall'insegnante a titolo precario non integra il requisito di insegnamento corrispondente a posto di ruolo, e pertanto non costituisce requisito per l'ammissione al concorso riservato di cui all'art. 12 l. n. 417 cit., per l'immissione nei ruoli magistrali degli insegnanti della scuola elementare>>” (Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 344;
cfr. anche Sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4921).

3. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve perciò essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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