Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2017-10-30, n. 201704966

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2017-10-30, n. 201704966
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704966
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 04966/2017REG.PROV.COLL.

N. 06066/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6066 del 2017, proposto da:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Urso, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Caminiti in Roma, via Luigi Rizzo, 50;



contro

RO UN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Parisi, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;



nei confronti di

Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, 29;
Massaro Luigi, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 03781/2017, resa tra le parti, concernente DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 75 DEL 21.6.2016 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE CON CUI E' PROCEDUTO ALLA RICOSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2016 2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO UN e della Regione AN;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati D'Urso e Parisi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con l’appello in esame, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Napoli impugna la sentenza del 17 luglio 2017 n. 3781, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della AN - Napoli, sez. I, ha accolto il ricorso proposto nei confronti della Camera di Commercio dal dott. UN RO avverso gli atti indicati in epigrafe, specificamente avverso la nota prot. n. 14456 del 28 aprile 2016, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della AN ha designato il controinteressato dott. Luigi Massaro, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, revocando (implicitamente) la precedente designazione del dott. RO.

Il Tribunale amministrativo regionale -affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo la controversia non ad un <<provvedimento di revoca da un incarico in corso di svolgimento>> bensì al <<mancato perfezionamento del procedimento di designazione del ricorrente>>- ha annullato gli atti impugnati per la mancata osservanza, da parte della C.C.I.A.A. di Napoli, delle garanzie partecipative nei confronti del dott. RO. Ha ritenuto che, in presenza di un precedente atto di designazione quale componente effettivo dell’organo collegiale per il quadriennio successivo, già adottato dal Presidente della Giunta Regionale della AN con nota del 28 marzo 2015, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare all’interessato l’avvio del procedimento conclusosi col successivo impugnato atto di designazione del dott. Luigi Massaro.

1.2. Avverso tale decisione la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha proposto appello, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Si sono costituiti in giudizio la Regione AN e il dott. UN RO. Quest’ultimo ha chiesto il rigetto dell’appello e si è opposto alla concessione della richiesta misura cautelare.

Fissata la camera di consiglio del 12 ottobre 2017 per la decisione su tale misura ai sensi dell’art. 98 Cod. proc. amm., il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha riservato la decisione sul merito dell’impugnazione ai sensi dell’art. 60 Cod.proc. amm.

2. Il secondo motivo è manifestamente fondato e comporta l’accoglimento dell’appello, previo rigetto del primo motivo e conseguente assorbimento dei motivi restanti.

La norma che regola la fattispecie è l’art. 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ( Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) , come modificato dall’art. 1, comma 18, d.lgs. 15

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