Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-09, n. 202000224

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-01-09, n. 202000224
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000224
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00224/2020REG.PROV.COLL.

N. 07220/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 7220 del 2019, proposto dalla signora M E R e dalla s.r.l. Immobiliare Ascea Marina in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323.



contro

Il Comune di Ascea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e Pasquale D'Angiolillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A B, in Roma, via Tanto, n. 18.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12.



nei confronti




per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 982/2019, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sulla diffida del privato; l’accertamento della risoluzione dell’accordo bonario sull’indennità di esproprio; e la condanna dell’Amministrazione a definire il procedimento di espropriazione con un provvedimento espresso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascea e del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019, il consigliere D D C e uditi per le parti gli avvocati L T, A B, Pasquale D'Angiolillo e l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado, le odierne appellanti hanno agito per:

a) sentire accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ascea e dal Ministero dei Beni Culturali in ordine all’istanza dalle medesime presentata in data 16 novembre 2018;

b) sentire accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la risoluzione o la perdita di efficacia dell’accordo stipulato dalle medesime nell’anno 2010 ed avente ad oggetto la determinazione amichevole dell’indennità di esproprio, preordinata alla cessione volontaria delle aree di loro proprietà;

c) sentire accertare e dichiarare, anche in via incidentale, che tra le parti non è mai stato concluso l’atto di cessione bonaria definitiva delle aree;

d) sentire dichiarare e, conseguentemente condannare, il Comune di Ascea ed il Ministero dei Beni Culturali, a definire, con un provvedimento espresso, sia le loro istanze che il procedimento di esproprio in corso.

2. Con la sentenza di cui in epigrafe, il T ha declinato la propria giurisdizione in base ai seguenti argomenti:

a) l’accordo transattivo del 2010 avrebbe “ irreversibilmente segnato uno ‘spartiacque’ nella

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