Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202405689

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-06-27, n. 202405689
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405689
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 05689/2024REG.PROV.COLL.

N. 01081/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2024, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

- l’Università degli Studi di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria D’Amelio e R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,;
- l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati N S e F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dei -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e dell’Università degli Studi di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I fatti di causa risultano, in buona parte, ampiamente e dettagliatamente riepilogati, da ultimo, nella sentenza di questa Sezione, -OMISSIS- 2022, da intendersi qui richiamata. La vicenda, risalente nel tempo, ha inizio nell’anno 2011, con la deliberazione n. -OMISSIS- a mezzo della quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese aveva disposto l’accorpamento della -OMISSIS- diretta dal -OMISSIS-, con la -OMISSIS- diretta dal -OMISSIS-, istituendo la -OMISSIS- ed assegnandone la direzione al -OMISSIS-.

1.1. L’odierno appellante, -OMISSIS-, ha impugnato tale delibera, dinanzi al Tribunale civile di Siena (a seguito di declaratoria di difetto della giurisdizione amministrativa del

TAR

Toscana), che respingeva il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello di Firenze (sentenza n. -OMISSIS-).

La vicenda evolveva in sede amministrativa attraverso l’adozione della delibera n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’AOUS con la quale si ridefiniva la -OMISSIS- in -OMISSIS-, e della delibera n. -OMISSIS- per la copertura di -OMISSIS- per la direzione della -OMISSIS-.

All’esito del su vista pronuncia del giudice ordinario, il giudizio procedeva dinanzi al

TAR

Toscana, il quale, previa riunione di tutti i ricorsi promossi dal -OMISSIS-, emetteva la sentenza -OMISSIS- del 2020, annullando i su richiamati atti amministrativi impugnati.

2. A seguito di questa seconda parentesi processuale, se ne innestava una terza, conclusasi con la citata sentenza di questa Sezione, -OMISSIS- 2022, che in sede di ottemperanza al precedente giudicato confermava l’obbligo di conferire l’incarico di -OMISSIS- al -OMISSIS-.

2.1. I nuovi provvedimenti adottati dall’Amministrazione, ivi compresi gli atti consequenziali fino alla nomina conferma del -OMISSIS-, sono stati impugnati dal -OMISSIS- a mezzo di ricorso ex art. 113 c.p.a, deducendone peraltro anche autonomi vizi di legittimità.

2.2. Il TAR adito, con sentenza n. -OMISSIS- 2022: i.) ha escluso che ricorressero profili di nullità degli atti impugnati, per violazione o elusione del giudicato;
ii) ha, per contro, accolto la domanda di annullamento, dichiarando “ l’obbligo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di emanare un provvedimento espresso di conferimento al ricorrente della responsabilità dell’-OMISSIS-, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della (…) decisione ”.

2.3. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese.

Con sentenza -OMISSIS- 2022, questa Sezione ha respinto il gravame, sia pure all’esito di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello seguito dal giudice di prime cure.

2.4. Successivamente, con ricorso notificato il 22 marzo 2023 e depositato il 28 marzo 2023, -OMISSIS- ha impugnato avanti al TAR per la Toscana la sopravvenuta delibera -OMISSIS- 2023, avente ad oggetto: “ sentenza Tar Firenze n. -OMISSIS- e sentenza Consiglio di Stato n. -OMISSIS-. Provvedimenti conseguenti ”, con la quale l’Amministrazione ha provveduto a: far rivivere la -OMISSIS-, affidandone la direzione al ricorrente;
sopprimere la -OMISSIS-, revocando l’incarico di direzione della -OMISSIS- al -OMISSIS-;
revocare, altresì, l’incarico di Direttore della -OMISSIS-, conferito al -OMISSIS-;
istituire la -OMISSIS-, afferente al -OMISSIS-, a direzione ospedaliera.

3. Il -OMISSIS- ha impugnato il detto provvedimento sopravvenuto, a sostegno del gravame deducendo nullità e/o inefficacia per violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, avendo il giudice amministrativo, con le sentenze n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato e n. -OMISSIS- del

TAR

Toscana, imposto all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese il conferimento dell’incarico di direzione della -OMISSIS- (e non di altra e diversa struttura), in favore del -OMISSIS-, dovendosi fare a suo dire riferimento alla situazione organizzativa in essere al -OMISSIS-.

Inoltre, l’istante ha lamentato il sostanziale svuotamento della UOC a lui assegnata dalle funzioni di maggiore rilevanza nell’ambito dell’attività -OMISSIS- (essendo state tali funzioni affidate alla -OMISSIS-), in maniera illogica, irragionevole e contrastante con i canoni di buon andamento ed economicità.

Infine, il ricorrente ha chiesto la condanna delle Amministrazioni resistenti ad ogni incombente necessario a conferirgli la direzione della -OMISSIS-, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.

3.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e l’Università degli Studi di Siena, eccependo anzitutto l’incompetenza del giudice adito, quale giudice dell’ottemperanza, in ordine alla domanda di nullità della delibera -OMISSIS- e di condanna delle amministrazioni al conferimento al ricorrente della funzione di Direttore della -OMISSIS-, spettando tale competenza funzionale al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a..

3.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l’Emilia Romagna, con sentenza -OMISSIS- 2023, dopo aver respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti resistenti, ha respinto il ricorso.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il -OMISSIS-, deducendo due articolate censure, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, riproponendo con l’ultima censura d’appello - ancorché limitatamente a quella relativa al danno non patrimoniale in maniera “composita” - la domanda di risarcimento danni.

4.1. Si sono costituite le appellate Università degli Studi di Siena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese per chiedere la reiezione del ricorso.

4.2. Nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024, fissata per l’esame della domanda di sospensiva proposta dall’appellante, il Collegio, su accordo delle parti, ha rinviato la causa all’udienza pubblica per il sollecito esame del merito.

4.3. Infine, nell’udienza del 23 maggio 2024, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. L’appello non risulta fondato.

6. Con un primo motivo l’odierno appellante, nel lamentare l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha, da un lato, ritenuto - in maniera asseritamente semplicistica e acritica -

- la scelta di istituire una nuova UOC denominata “-OMISSIS-”, derivata dalla -OMISSIS-, da assegnare alla direzione del -OMISSIS-, insindacabile e, dall’altro, ha nuovamente dedotto – con la prima subcensura - il vizio di violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze intervenute inter partes .

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Osserva, in proposito, il Collegio che, in disparte restando il problema della sindacabilità o meno della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, per la quale l’eventuale verifica d’attendibilità non esclude che vi sia incidenza sotto il profilo della riserva amministrativa, basta in proposito rilevare che con la richiamata sentenza -OMISSIS- 2020 - confermata dalla sentenza di questa sezione n. -OMISSIS- 2020 - il

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