Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202407817

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202407817
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407817
Data del deposito : 27 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2024

N. 07817/2024REG.PROV.COLL.

N. 02871/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2871 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima- quater , n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il consigliere E L;
Viste le conclusioni delle parti come da parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con un primo ricorso instaurato presso il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, l’appellante ha chiesto l’accertamento del suo diritto a essere inquadrato nel ruolo dirigenziale prefettizio, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, nella parte in cui ha limitato ai soli dipendenti appartenenti all’area giuridico-amministrativa tale possibilità concretizzando, asseritamente, un’ingiustificata disparità di trattamento.



2. Con sentenza del T.a.r. per il Lazio, I ter , -OMISSIS- sono state respinte le domande del ricorrente.



3. Avverso la suindicata sentenza di primo grado l’interessato ha proposto appello, che è stato, a sua volta, deciso dal Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza di reiezione -OMISSIS-.



4. Con ricorso n. -OMISSIS- l’interessato ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il bando di concorso per l’accesso alla carriera prefettizia del 28 giugno 2017, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2017, chiedendo di riconoscere:

a) “l’inadempimento del Ministero dell’Interno datore di lavoro, dell’obbligo di assicurare agli aventi diritto (ovvero ai c.d. laureati in materie economiche) l’effettiva, concreta e tempestiva possibilità di sviluppo di carriera alla qualifica di Vice Prefetto, secondo quanto determinato dallo stesso Ministero in sede di concorso e di contratto di assunzione”;

b) ovvero di accertare il suo “diritto di veder ricostruita la carriera prefettizia dirigenziale” ;
ovvero di disporre “l’inquadramento del ricorrente nella suddetta qualifica, la ricostruzione della sua carriera ex tunc e la previsione del pagamento delle differenze retributive e contributive annesse”;

c) ovvero di rimettere alla Corte costituzionale “le disposizioni di legge che si presumono violate dal bando di concorso impugnato nonché le questioni speciali emerse nell’atto (e di disporre) l’inquadramento nella carriera prefettizia, con ricostruzione della carriera dal momento della interruzione della medesima ad oggi e devoluzione al medesimo di ogni somma a lui dovuta a titolo di retribuzione e contribuzione, oltre ad ogni ulteriore somma”.



4.1. Il ricorrente, nel chiedere l’annullamento del bando di concorso ovvero la sua revisione con “la integrazione e/o la riemissione con gli adeguamenti indicati” , ha dedotto sei motivi:

I. “errata e/o inesatta applicazione del principio di legge secondo cui è vietato apporre limiti di età nei concorsi pubblici (art. 3, comma 6 l. n. 127/1997)” ;

II. “errata e/o inesatta applicazione del principio di legge secondo cui è necessario apporre al totale numero di posti una riserva per i soggetti già incardinati nella pubblica amministrazione (art. 7, comma 2, l. n. 68/1999)” ;

III. “errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui nella previsione di cui al punto precedente non sono inclusi coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, erano in possesso dei requisiti di legge per partecipare al suddetto concorso”;

IV. “errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui nella previsione di cui al punto 3 del presente bando non sono inclusi coloro che, prima del d.lgs. n. 139/2000, hanno già vinto il concorso nonché superato il super – corso della scuola dell’amministrazione dell’Interno e superato tutti gli scrutini di meritocrazia avendo pertanto i requisiti per assumere l’incarico che con il concorso in parola si intende attribuire”;

V. “errata e/o inesatta applicazione del principio secondo cui il conseguimento del titolo post lauream della scuola di specializzazione per le professioni legali non può dare diritto a non affrontare la pre-selezione”;

VI. “errata e/o inesatta applicazione del principio di economicità e di risparmio nella gestione della pubblica amministrazione di cui alla l. n. 241 del 1990, secondo cui lo Stato, prima di bandire nuovi concorsi, deve utilizzare i soggetti che sono già in possesso dei requisiti per esercitare dette professioni anche con riferimento all’anzianità di servizio e all’esperienza maturata, con conseguente danno erariale”.



4.2. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, non notificandoli all’Amministrazione, con i quali ha svolto osservazioni relative alla comunicazione del Ministero dell’Interno del 17 ottobre 2018, prot. nn. OM 6161/BIS/2/2- 2831 e ha nuovamente proposto la domanda di inquadramento nel ruolo dirigenziale prefettizio con decorrenza dal 17 giugno 2000.



4.3. La fase cautelare è stata decisa sia dinanzi al T.a.r. sia dinanzi al Consiglio di Stato, sezione IV, con ordinanze reiettive delle domande proposte dal ricorrente (T.a.r. per il Lazio, -OMISSIS-;
Cons. Stato, -OMISSIS-).

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