Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-08, n. 201802724
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2018
N. 02724/2018REG.PROV.COLL.
N. 08580/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8580 del 2017, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O N e G I, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato S C in Roma, via Angelo Secchi, n. 4;
contro
La Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE III QUATER, n. -OMISSIS- del 2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2018 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte l’Avvocato O N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con il presente gravame, il medico appellante, che ha ottenuto il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale per la medicina generale nel maggio 2011 solo a conclusione di una vicenda giurisdizionale durata oltre 10 anni, impugna in parte qua la sentenza con cui il Tar Lazio non ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per c.d. danno emergente e lucro cessante.
2. - La sentenza impugnata ha rilevato che la parte ricorrente non avrebbe svolto alcun percorso asseverativo con riguardo alla circostanza relativa alla spettanza del bene della vita “ove la procedura selettiva si fosse svolta e conclusa, con applicazione dei criteri distillati dal giudice amministrativo, nei tempi ordinari. In altre parole, parte ricorrente – la quale ha sicuramente conseguito il bene della vita nel 2011 mediante l’allegazione di una delle zone carenti pubblicate nel 2010 – non ha né dedotto in modo circostanziato né tantomeno provato che eguale risultato avrebbe senz’altro conseguito, secondo la graduatoria dell’epoca, ove la procedura di assegnazione si fosse svolta secondo le regole già nel 2006 o quantomeno si fosse conclusa nel periodo circoscritto per l’emersione di un comportamento imputabile dell’amministrazione. In difetto di assolvimento di tale onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, non può essere accolta la domanda risarcitoria con riguardo al danno patrimoniale (per danno emergente e lucro cessante) dalla stessa preteso e ragguagliato al compendio stipendiale che avrebbe conseguito ove fosse stata nominata medico convenzionato fin dal 2006 o quantomeno dal 2009”.
3. - L’appello è affidato alla denuncia della violazione dei principi di diritto e giurisprudenziali in materia di elementi costitutivi della responsabilità da attività illegittima della P.A ed al motivo di erronea valutazione e travisamento dei fatti.
4. - L’Amministrazione Regionale non si è costituita in giudizio.
5. - Alla Pubblica Udienza del 19 aprile 2018, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato in parte.
1.1. - Per l’appellante, le motivazioni addotte dal TAR a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali sarebbero non condivisibili, atteso che, invece, la prova che il giudice di prime cure ha erroneamente escluso, risulterebbe documentalmente dagli atti, ma sarebbe stata sottovalutata.
In particolare, l’appellante ritiene che:
a) i semestri di riferimento - relativamente ai quali, solo dietro l’impulso del Commissario ad Acta, sono state individuate e bandite le c.d. “zone carenti” - sono quelli del I e II semestre 2007, I e II semestre 2008 e I e II semestre 2009, che sarebbero, comunque, stati individuati alla stessa maniera e nella stessa misura se fossero state correttamente individuate tempestivamente;
b) essendo rimasta assolutamente invariata la graduatoria unica nella quale, già dal 2006, risultava utilmente inserito, avrebbe avuto diritto, sin da allora, all’assegnazione;
Il Commissario ad acta, infatti, nel momento in cui ha assegnato le individuate zone carenti, ha utilizzato quella identica graduatoria esistente al 2006, in relazione alla quale il ricorrente occupava la medesima posizione occupata nel 2011 (All. n. 16) ed avrebbe, dunque, avuto diritto a vedersi assegnata la postazione bandita, ove la Regione avesse correttamente formulato l’art. 12.2 in tema di rapporto ottimale medico/assistiti e, per l’effetto, le competenti diramazioni territoriali avessero individuato e bandito le precitate zone carenti.
Tali particolari e documentate circostanze non potevano e non dovevano essere ignorate dal giudice di primo grado, il quale, invece, avrebbe dovuto valorizzarle come parametri di riferimento per ritenere dimostrata la sussistenza del lamentato danno patrimoniale.
In applicazione del principio di causalità giuridica, se la Regione avesse correttamente formulato l’art. 12.2 in tema di rapporto ottimale medico/assistiti e, per l’effetto, le competenti diramazioni territoriali avessero individuato e bandito tempestivamente le precitate zone carenti, il ricorrente avrebbe conseguito il bene della vita anelato, data l’utile collocazione in graduatoria.
Evidente quindi il nesso di causalità immediata e diretta ai sensi dell’art. 1223 c.c..
La presente vicenda sostanziale ha avuto inizio nel 2006 e l’articolato iter processuale si è concluso soltanto nel maggio 2010, grazie all’insediamento del Commissario ad Acta, la cui nomina, resasi necessaria dopo la persistente e ingiustificabile mancata ottemperanza, ha consentito di individuare e bandire oltre 250 “zone carenti”, una delle quali assegnata all’odierno appellante.
La Regione Calabria, in altri termini, di fronte all’imperativo obbligo di dare esecuzione al giudicato che