Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-12, n. 202400402
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Pubblicato il 12/01/2024
N. 00402/2024REG.PROV.COLL.
N. 01712/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2023, proposto da I P s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocato F C T e dall’Avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 1821 del 27 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. III, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro la nota prot. n. 20729 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Trani ha comunicato alla I P s.p.a. la disdetta, a decorrere dal 30 giugno 2022, dal contratto di concessione dell’area di proprietà comunale sita in Trani, in via Imbriani, 119/A/B su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di detta società.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna società appellante l’Avvocato G Z;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, I P s.p.a., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la nota prot. n. 20729 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Trani ha comunicato alla I P s.p.a. la disdetta, a decorrere dal 30 giugno 2022, dal contratto di concessione dell’area di proprietà comunale sita in Trani, in via Imbriani, 119/A/B su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di detta società.
1.1. La società ricorrente in prime cure, nell’impugnare il provvedimento in epigrafe indicato, ha dedotto censure così riassumibili:
1) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta per la asserita non demanialità dell’area;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.;la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione;l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta.
1.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Trani, resistendo al gravame.
1.3. Il Tribunale inizialmente, nell’accogliere l’istanza cautelare della ricorrente con l’ordinanza n. 215 del 6 maggio 2022, ha disposto attività istruttorio e richiesto una relazione al Comune.
1.4. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 novembre 2022 il Collegio di prime cure, avendo rilevato d’ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, invitava le parti a discutere sul punto ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
1.5. Infine, con la sentenza n. 1821 del 27 dicembre 2022, il Tribunale, dopo avere affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello I P s.p.a., assumendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto in prime cure impugnato.
2.1. Si è costituito il Comune di Trani per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Con l’ordinanza n. 1140 del 22 marzo 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante, osservando peraltro che sottostanti all’area oggetto di causa, già avente natura di spiazzo pertinenziale della sede stradale, sono ubicate le gallerie realizzate nel diciannovesimo secolo quale opera idraulica per preservare il centro abitato di Trani, in fase di espansione sul territorio esterno alle vecchie mura perimetrali della città, dalle alluvioni provenienti dall’altopiano delle Murge attraverso le numerose lame che ne caratterizzano quello specifico bacino idrogeologico
2.3. Infine, nella pubblica udienza del 28 novembre 2023, il Collegio, sentito il solo difensore dell’appellante presente, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Con il primo motivo di censura (pp. 3-9 del ricorso), anzitutto, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nell’avere ritenuto l’area di natura demaniale perché, in realtà, dalla affermata esclusione dell’area in esame dal novero dei beni appartenenti al demanio o, altrimenti, aventi comunque concreta destinazione pubblicistica discende inevitabilmente che la stessa non può che essere stata affidata in godimento ad essa mediante un atto che, al di là del nomen iuris (come noto, del tutto irrilevante), sarebbe senz’altro ascrivibile al modulo della locazione, come tale soggetto alle disposizioni contenute nella l. 27 luglio 1978, n. 392.
5.1. Tale contratto sottoscritto dalle parti il 15 febbraio 2005, in mancanza di una tempestiva disdetta da parte del Comune, si sarebbe, pertanto, rinnovato di sessennio in sessennio, da ultimo il 15 febbraio 2023, con prossima scadenza quindi al 15 febbraio 2029 e sarebbe perciò tutt’ora pienamente valido ed efficace.
5.2. La pretesa del Comune di porre nel nulla tale impegno e di rientrare prematuramente nella disponibilità dell’area in esame sarebbe, dunque, destituita di qualsiasi fondamento e palesemente illegittima.
5.3. In ragione di tale qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti (accertata, come illustrato, in esito all’istruttoria disposta dal giudice di primo grado), al solo al fine di consentire un più completo spiegamento dell’effetto devolutivo proprio dell’appello, ove ritenuto necessario, l’appellante ha impugnato altresì il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
5.4. Il motivo è destituito di fondamento.
5.5. Premesso che l’impugnativa della sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione amministrativa, prima che infondata per la chiara sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di concessioni ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. è inammissibile non solo per la sua assoluta genericità, ma anche perché comporta un venire contra factum proprium da parte della ricorrente che ha adito proprio essa in prime cure il Tribunale amministrativo regionale (v., sul punto, Cons. St., Ad. plen., 28 luglio 2017, n. 4, ord.), si deve rilevare che il motivo è completamente destituito di fondamento perché, come ha rilevato la sentenza impugnata sulla base dell’istruttoria svolta, dalla documentazione fotografica della allegata relazione del Dirigente UTC (all. n. 6) sulla quale si è basato il Segretario Generale per pervenire alla natura demaniale del bene, si evince chiaramente che l’area sulla quale attualmente insiste il distributore di carburante altro non era che uno spiazzo pertinenziale della arteria stradale che ancora oggi porta il nome di Corso Imbriani.
5.5.1. Tale spiazzo è stato ricavato dalla copertura dell’opera idraulica sottostante che poi avrebbe continuato per alcuni chilometri il suo percorso sempre sottostante vie e piazze cittadine per poi sfociare nel porto di Trani.
5.5.2. Quello spiazzo per decenni è stato al servizio dell’attiguo immobile ove ha sede la Polizia Locale di Trani come parcheggio, non presentando alcuna soluzione di continuità con la sede stradale, e successivamente è stato dato in concessione per realizzare l’impianto di distribuzione di carburanti.
5.6. Ne consegue che trova applicazione al caso di specie la presunzione di demanialità di cui all’art. 22, comma terzo, della l. n. 2248 del 1865, all. F, non superata dalle infondate deduzioni dell’appellante, con la conseguenza che il contratto con cui il Comune ha disposto a suo tempo di detto bene, diversamente da quanto assume l’appellante e conformemente alla corretta qualificazione operata nello stesso atto di concessione, deve essere valutato quale contratto di concessione di bene pubblico e non come contratto di locazione ai sensi della l. n. 392 del 1978 (cfr. per una fattispecie analoga Cons. St., sez. VII, 11 aprile 2022, n. 2716).
5.7. Non dissimilmente dal caso esaminato dall’appena citato precedente di questa Sezione in riferimento al Comune di Sperlonga, l’area oggetto di causa, secondo quanto è emerso dalla citata relazione del Segretario Generale prot. n. 44815 dell’8 luglio 2022 (all. 6) depositata in esecuzione della ordinanza istruttoria del Tribunale, deve ritenersi di natura demaniale in quanto la ricostruzione storica della progettazione e costruzione dei canali alluvionali, che partono proprio al di sotto dell’area in argomento, così come ricavabili dalla allegata relazione tecnica del dirigente dell’area lavori pubblici, offre elementi fattuali utili a dimostrarne la demanialità, quantomeno – rileva questo Collegio – in forza della presunzione di cui all’art. 22 citato.
5.7.1. Tale relazione ha ben acclarato come l’opera di difesa idraulica dell’abitato sia stata concepita e realizzata seguendo il reticolo stradale cittadino e, quindi, tutte le aree sovrastanti tali canali appartengono al demanio stradale.
5.8. È di tutta evidenza, sulla base della documentazione fotografica e della più volte citata relazione, come ancora oggi l’area occupata dalla stazione di servizio sia contigua ed adiacente alla strada comunale ed aria di pubblico transito, sì da rendere applicabile la presunzione legale di cui all’articolo 22 della l. n. 2248 del 1865, che estende la demanialità delle strade agli spazi adiacenti ed aperti sul suolo pubblico.
5.9. E qui va solo ricordato che, ai sensi dell’art. 22 sopra citato, « nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti ».
6. L’acclarata, incontestabile, natura demaniale dell’area oggetto di causa in forza della presunzione di cui al citato art. 22 della l. n. 2248 del 1865, all. F, smentisce, in definitiva, la conclusione alla quale con il primo motivo qui in esame è pervenuta l’odierna appellante che, senza alcuna dimostrazione sotto il profilo giuridico e fattuale, ha formulato censure volte a “trasformare” l’originaria concessione in rapporto locatizio.
6.1. Ne segue la reiezione del motivo in esame.
7. Con il secondo motivo di censura (pp.