Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-12, n. 202400402
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Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00402/2024REG.PROV.COLL.
N. 01712/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2023, proposto da I P s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F C T e dall’Avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trani, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 1821 del 27 dicembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. III, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante contro la nota prot. n. 20729 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Trani ha comunicato alla I P s.p.a. la disdetta, a decorrere dal 30 giugno 2022, dal contratto di concessione dell’area di proprietà comunale sita in Trani, in via Imbriani, 119/A/B su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di detta società.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna società appellante l’Avvocato G Z;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante, I P s.p.a., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), la nota prot. n. 20729 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Trani ha comunicato alla I P s.p.a. la disdetta, a decorrere dal 30 giugno 2022, dal contratto di concessione dell’area di proprietà comunale sita in Trani, in via Imbriani, 119/A/B su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di detta società.
1.1. La società ricorrente in prime cure, nell’impugnare il provvedimento in epigrafe indicato, ha dedotto censure così riassumibili:
1) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta per la asserita non demanialità dell’area;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.; la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta.
1.2. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Comune di Trani, resistendo al gravame.
1.3. Il Tribunale inizialmente, nell’accogliere l’istanza cautelare della ricorrente con l’ordinanza n. 215 del 6 maggio 2022, ha disposto attività istruttorio e richiesto una relazione al Comune.
1.4. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 novembre 2022 il Collegio di prime cure, avendo rilevato d’ufficio la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, invitava le parti a discutere sul punto ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
1.5. Infine, con la sentenza n. 1821 del 27 dicembre 2022, il Tribunale, dopo avere affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha respinto il ricorso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello I P s.p.a., assumendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto in prime cure impugnato.
2.1. Si è costituito il Comune di Trani per chiedere la reiezione dell’appello.
2.2. Con l’ordinanza n. 1140 del 22 marzo 2023 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante, osservando peraltro che sottostanti all’area oggetto di causa, già avente natura di spiazzo pertinenziale della sede stradale, sono ubicate le gallerie realizzate nel diciannovesimo secolo quale opera idraulica per preservare il centro abitato di Trani, in fase di espansione sul territorio esterno alle vecchie mura perimetrali della città, dalle alluvioni provenienti dall’altopiano delle Murge attraverso le numerose lame che ne caratterizzano quello specifico bacino idrogeologico
2.3. Infine, nella pubblica udienza del 28 novembre 2023, il Collegio, sentito il solo difensore dell’appellante presente, ha trattenuto la causa in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. Con il primo motivo di censura (pp. 3-9 del ricorso), anzitutto, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nell’avere ritenuto l’area di natura demaniale perché, in realtà, dalla affermata esclusione dell’area in esame dal novero dei beni appartenenti al demanio o, altrimenti, aventi comunque concreta destinazione pubblicistica