Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-10-15, n. 201305008

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-10-15, n. 201305008
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305008
Data del deposito : 15 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10571/2009 REG.RIC.

N. 05008/2013REG.PROV.COLL.

N. 10571/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10571 del 2009, proposto da:
S A L, rappresentato e difeso dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Università degli studi di Roma La Sapienza , in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L N e T D N, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Sicilia, 50;
Facoltà di Architettura Valle Giulia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza , in persona del Preside pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza 5 novembre 2008, n. 9749 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sezione III.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il Cons. V L e uditi per le parti gli avvocati Enrico Lubrano, per delega dell’avvocato F L, l’avvocato Maria Stefania Masini per delega degli avvocati De Nitto e Napolitano e l'avvocato dello Stato Colelli.


FATTO

1.– Il Rettore dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (d’ora innanzi anche solo Università), con decreto del 28 settembre 2004, n. 93, ha stabilito che il posto vacante di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di architettura Valle Giulia (d’ora innanzi anche solo Facoltà), settore scientifico disciplinare ICAR/17-Disegno, dovesse essere coperto mediante trasferimento.

Alla procedura ha partecipato soltanto il professore S A L.

Con decreto del 29 aprile 2005, il Rettore, sulla base di una delibera del Consiglio di Facoltà, ha annullato l’intera procedura.

Questa VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 29 maggio 2007, n. 2743, di riforma della sentenza 3 aprile 2006, n. 2288, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha accolto il ricorso e annullato la predetta delibera per difetto di motivazione e mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

La Facoltà, pertanto, ha proseguito la procedura, chiedendo al Dipartimento di rilievo analisi e disegno dell’ambiente e dell’architettura (d’ora innanzi solo Dipartimento) il proprio parere.

Il Dipartimento, con nota del 5 novembre 2007, n. 321, ha espresso parere positivo.

Il Consiglio di Facoltà, nella seduta tenutasi l’8 novembre 2007, ha deciso, con diciotto voti contrati, quattro favorevoli e due astenuti « di non procedere, per le motivazioni di non rispondenza del profilo del candidato alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà, alla chiamata del prof. L S (…)».

Tale deliberazione è stata impugnata, con ricorso seguito da motivi aggiunti a seguito di accesso al verbale, dal prof. S innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma. In particolare, è dedotta: i ) carenza assoluta di motivazione (risultando solo una motivazione stereotipata); ii ) contraddittorietà manifesta e difetto di motivazione (in relazione al parere favorevole espresso dal Dipartimento); iii ) errore sui presupposti di fatto e di diritto (in ragione della corrispondenza del curriculum del ricorrente alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà); iv ) errore sui presupposti di fatto e di diritto (in relazione agli interventi dei singoli docenti nella seduta dell’8 novembre 2007).

Il Tribunale amministrativo, con sentenza 5 novembre 2008, n. 9749, ha rigettato il ricorso.

2.– Il ricorrente di primo grado ha proposto appello, riproponendo, nella formula della critica alla sentenza impugnata, i motivi di primo grado.

2.1.– Si è costituita in giudizio l’Università, chiedendo che l’appello venga dichiarato infondato.

2.2.– L’appellante ha depositato, nei termini di legge, una memoria di replica.

3.– La causa è stata decisa all’esito dell’udienza di discussione del 4 giugno 2013.

DIRITTO

1.– La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità del provvedimento con il quale il Consiglio di Facoltà di architettura dell’Università degli studi di Roma La Sapienza ha valutato negativamente la domanda di trasferimento presentata dal prof. S per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia deliberata dalla Facoltà stessa.

2.– Con il primo motivo l’appellante ha dedotto il difetto di motivazione della delibera impugnata, che si è limitata a mettere in rilievo, riprendendo testualmente quanto contenuto nel regolamento di Facoltà, la « non rispondenza del profilo del candidato alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà ». Sul punto, si aggiunge, sarebbe erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la motivazione può desumersi dai singoli interventi dei componenti il Consiglio di Facoltà. Ciò in quanto non è dato desumere quali dei profili dedotti nei vari interventi sarebbe stato ritenuto prevalente dal Consiglio stesso.

Il motivo non è fondato.

L’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali, deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La finalità dell’obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell’azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta.

Quando viene in rilievo l’atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall’organo anche l’insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 20;
Cons. Stato, IV, 27 marzo 2002, n. 1748).

Nella fattispecie in esame i singoli componenti il Consiglio di Facoltà hanno posto in rilievo che l’attività didattica e scientifica del Prof. S fosse:

- « caratterizzata da troppo marcati e prevalenti orientamenti e mediazioni interdisciplinari non rispondenti alle esigenze della Facoltà », la quale aveva necessità « di una maggiore concentrazione sugli aspetti legati alla formazione di base nella didattica rivolta agli studenti, specie in quella concernente l’area del disegno »;

- « fortemente incentrata sulle tecniche specifiche della rappresentazione »;

- non rispondente alle esigenze della Facoltà, « orientate nel senso di una didattica, sostenuta da una congruente attività di ricerca, rigorosamente disciplinare e con sicuri caratteri formativi di base ».

Da quanto esposto appare che il Consiglio di Facoltà, attraverso le motivazioni addotte dai suoi componenti, a maggioranza, abbia esternato una sufficiente ed adeguata motivazione.

E’ bene poi aggiungere che l’Amministrazione ha ritenuto che tutte le ragioni esternate con gli interventi nel loro insieme, per la loro univocità e chiarezza, giustificassero un provvedimento finale negativo.

In definitiva, deve ritenersi che, nella peculiare fattispecie in esame, le dette modalità di esternazione del percorso logico abbiano soddisfatto le finalità cui la motivazione è preordinata, consentendo l’esercizio del diritto di difesa, il controllo giurisdizionale e quello democratico.

2.– Con il secondo motivo l’appellante deduce che il provvedimento impugnato è illegittimo perché in contrasto con il parere favorevole del Dipartimento, e non sono state indicate le ragioni del dissenso. Né tali ragioni si potrebbero desumere - come rilevato nel primo motivo - dal contento degli interventi dei singoli componenti il Consiglio di Facoltà.

Il motivo non è fondato.

Non è infatti necessario - perché esula dalle rammentate finalità della motivazione e perché non vi è nell’azione amministrativa, a differenza che nel processo, un onere di pronuncia su tutte le allegazioni - che la motivazione del provvedimento consista in una puntuale confutazione delle ragioni espresse in ogni atto interno del procedimento che abbia prospettato una diversa soluzione;
e nemmeno è necessaria la puntuale menzione del contenuto di un parere facoltativo e non vincolante allorché comunque obiettivamente risulti che l'autorità decidente ne ha tenuto conto (Cons. Stato, VI, 15 maggio 2002, n. 2642;
la sentenza 23 novembre 2011, n. 6180 della V Sezione del Consiglio di Stato, richiamata dall’appellante, nella memoria di replica, riguarda un caso peculiare, relativo alla motivazione degli atti di diniego dell’indennità da causa di servizio, soggetti a particolare disciplina).

Nel fattispecie, pertanto, la concreta motivazione della delibera del Consiglio di Facoltà, espressa secondo le modalità testé indicate, integra un requisito sufficiente per la validità dell’atto collegiale, senza che fosse necessaria un’espressa confutazione delle ragioni espresse dal Dipartimento favorevoli al trasferimento.

3.– Con il terzo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto generica la censura di esso ricorrente in primo grado, con la quale aveva rilevato la piena corrispondenza tra il profilo astratto richiesto dalla Facoltà e quello concreto posseduto dall’odierno appellante.

Il motivo non è fondato.

La Facoltà ha indicato - come più volte sottolineato - le ragioni per le quali ha ritenuto che il profilo dell’interessato non fosse idoneo per il posto in esame, e con ciò ne aveva manifestamente assunto la non corrispondenza. Queste sono valutazioni di merito e, in difetto di specifici e dimostrati sintomi di un eccesso di potere, non sono suscettibili di sindacato giurisdizionale. Né appare esservi al riguardo alcuna ragione per passare a vagliare un tale giudizio tecnico con il mezzo processuale di un consulente tecnico,.

4.– Con il quarto motivo si riprende quanto affermato nella parte iniziale dei motivi di appello e si afferma che, anche a ritenere legittima una tale modalità di esternazione della motivazione, la stessa sarebbe comunque erronea, dato che risulta dal curriculum del prof. S e dal parere del Dipartimento che costui è esperto in disegno e nella rappresentazione. Per quanto attiene al riferimento alla “formazione di base”, lo stesso non sarebbe richiesto dal bando.

Il motivo non è fondato.

È giurisprudenza costante che le valutazioni tecniche dell’amministrazione sono sindacabili solo quando, per l’esistenza di concreti sintomi di eccesso di potere, appaiano in contrasto con la ragionevolezza tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 12 aprile 2013, n. 2004;
VI, 9 novembre 2011, n. 5924).

Le valutazioni della Facoltà, si ribadisce, sono il risultato dell’esercizio di una discrezionalità tecnica di cui non è stata dimostrata l’irragionevolezza, a di là della non condivisione.

Nemmeno può valere far riferimento alla mancata espressa indicazione, nel bando, della « formazione di base ». Il bando, infatti, richiedendo una figura che fosse in grado di garantire « un insegnamento al tempo stesso consapevole dei suoi fondamentali disciplinari e aggiornato nelle sue applicazioni alla progettazione, anche di tipi avanzato e sperimentale », imponeva, implicitamente, che il docente avesse « sicuri caratteri formativi di base ».

5.– Le spese del presente grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.

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